Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7995 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17845-2009 proposto da:

B.R.A. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320 SC. D, INT. 8, presso lo

studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 595/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.R.A., con ricorso dell’8 luglio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 18 dicembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 775,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 6.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 16 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il B., nella sua qualità di avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Gorizia, aveva proposto – con ricorso del 16 dicembre 2 000 – domanda di annullamento dei provvedimenti disciplinari irrogatigli dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 18 dicembre 2007;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato – accertato che, pendente il processo presupposto, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Gorizia aveva revocato il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare in data 1 aprile 2005 -, dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in circa quindici mesi e mezzo ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 775,00, calcolata sulla base di Euro 6 00,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto che la sofferenza patita per la durata irragionevole del processo presupposto non poteva essersi protratta oltre la data del 1 aprile 2005, di adozione della revoca di apertura del procedimento disciplinare.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che, preliminarmente – ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. -, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti contro il medesimo decreto;

che con i motivi di censura, il ricorrente principale denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la determinazione del quantum dell’indennizzo riconosciuto;

che, a sua volta, il ricorrente incidentale denuncia l’illegittimità del decreto impugnato per l’omessa decisione di improponibilità della domanda di equa riparazione, non avendo il ricorrente depositato istanza di prelievo nel processo presupposto;

che il ricorso incidentale non merita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che anche il ricorso principale non merita accoglimento, che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie – caratterizzata dalla incontestata circostanza che nel corso del processo presupposto il ricorrente ha ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Gorizia soddisfazione delle pretese ivi fatte valere -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, l’indennizzo liquidato dai Giudici a quibus non si discosta sostanzialmente dall’applicazione dei criteri medesimi, tenuto altresì conto sia che il ricorrente principale non ha specificamente censurato la motivazione del decreto impugnato nè quanto alla affermata estrema modestia della sofferenza patita, nè quanto alla contenuta eccedenza rispetto al termine di ragionevole durata del processo presupposto, sia che la minima differenza tra quanto liquidato dai Giudici a quibus (Euro 775,00) e quanto preteso dal ricorrente (Euro 968,75) mostra l’assenza di un serio pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento di tale differenza, sia infine che la omessa presentazione dell’istanza di prelievo può incidere – secondo il predetto e qui ribadito orientamento – sulla determinazione della misura dell’indennizzo;

che le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, tenuto conto della loro reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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