Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7995 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 01/04/2010), n.7995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27552-2005 proposto da:

S.C. (OMISSIS), SA.IM.

(OMISSIS), SA.FR. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo

studio dell’avvocato STRIANO CARLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ZAGARESE GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FIRS ITALIANA ASSIC. SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

T.S., F.C., F.P.;

– intimati –

sul ricorso 225-2006 proposto da:

F.I.R.S. ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore Avv. Prof.

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DORIA EROS ISIDORO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

F.P., S.C., SA.IM.,

SA.FE., T.S., F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 488/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 4/8/2004, depositata il 27/09/2004,

R.G.N. 225/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO FERDINANDO NICOLETTI per delega

dell’Avvocato GIOVANNI ZAGARESE;

udito l’Avvocato GIOVANNI DORIA per delega dell’Avvocato DORIA EROS

ISIDORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento principale, rigetto

incidentale.

 

Fatto

IN FATTO

S.C., Sa.Im. e Sa.Fe.

convennero in giudizio la s.p.a. F.I.R.S. Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa e T.S. (in proprio e quale rappresentante dei figli minori) chiedendo il risarcimento dei danni derivati loro dalla morte del congiunto Sa.

D., in conseguenza di un incidente tra l’autovettura condotta da F.P. – a bordo della quale viaggiava la vittima – e quella di N.F., a carico del quale il procedimento penale instauratosi all’esito del sinistro era stato archiviato per non esserne stata ritenuta configurabile alcuna forma di responsabilità.

Gli attori, con lettera raccomandata inviata alla Firs l’8 settembre 1990, avevano già avanzato, senza alcun esito, domanda stragiudiziale di risarcimento, per poi instaurare il giudizio civile con atto di citazione notificato il successivo 9 novembre nei confronti della compagnia e degli eredi F..

Con ordinanza del 10 giugno 1994 il giudizio veniva interrotto a seguito di ammissione della Firs alla procedura di liquidazione coatta, per poi estinguersi in conseguenza della mancata riassunzione nei termini.

Nel nuovo giudizio successivamente instaurato (a distanza di oltre due anni dalla data del primo atto di citazione), gli attori hanno chiesto che il tribunale, previa valutazione delle prove già acquisite in seno al procedimento ormai estinto, condannasse i convenuti al risarcimento dei danni già richiesti in quella sede.

La Firs, nel costituirsi, eccepì la prescrizione del diritto azionato (oltre che, nel merito, l’infondatezza della domanda).

Analoga difesa avrebbero svolto gli eredi F..

Il giudice di primo grado rigettò l’eccezione di prescrizione.

L’impugnazione proposta da tutti convenuti – che lamentavano l’erroneità del decisum di prime cure per avere il tribunale ritenuto erroneamente applicabile il termine prescrizionale previsto per il delitto di omicidio colposo, così violando il disposto dell’art. 2947 c.c., u.c. – fu accolta dalla corte di appello di Catanzaro, che ritenne nella specie applicabile il più breve termine biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3.

La sentenza è stata impugnata da S.C. e da S. I. e F. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso – integrato da ricorso incidentale – la Firs s.p.a..

Le altre parti del processo non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; art. 2947 ss. c.c.); vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; artt. 305, 307, 308 e 310 c.p.c.; art. 125 disp. att. c.p.c.; artt. 2943, 2945 e 2947 c.c.) vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Entrambi i motivi non possono essere accolti.

Infondata, difatti, risulta la doglianza relativa alla applicazione della norma ex art. 2947 c.c., comma 3, destinata ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la morte del presunto responsabile, avvenuta al momento dell’incidente stradale, abbia irredimibilmente segnato il dies a quo della decorrenza del più breve termine biennale, vertendosi in tema di estinzione del reato per fatti diversi dalla prescrizione (penale) del medesimo.

Testuale appare, pertanto, l’applicazione della norma in parola compiuta dal giudice territoriale, atteso che la morte del responsabile ha determinato ipso facto l’estinzione del reato (benchè non formalmente dichiarata, nè dichiarabile, attesa la giuridica impossibilità di instaurare un procedimento penale a carico di soggetto già defunto), con conseguente inapplicabilità, de pieno iure, del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato astrattamente configurabile, non rilevando in alcun modo, all’uopo (diversamente da quanto opinato dai ricorrenti) la (diversa) vicenda processuale che ha riguardato il conducente dell’altra autovettura, conclusasi con decreto di archiviazione per insussistenza di elementi di colpevolezza quanto al delitto di omicidio colposo inizialmente contestato.

Nessun rilievo spiega, inoltre, rispetto alla fattispecie oggetto di esame da parte del collegio, il recente dictum delle sezioni unite di questa Corte (Cass. 27337/08) che, modificando il proprio, precedente orientamento, espresso con la sentenza 5121/02, hanno ritenuto che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (detto termine, si legge ancora in motivazione, decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato). La fattispecie oggetto di esame da parte delle ss.uu., riguardava, difatti, il (diverso) caso della mancata presentazione della querela, e non può essere estensivamente applicata ad ipotesi che, di converso, risultano testualmente escluse dal disposto normativo di cui al più volte citato art. 2947 c.c., comma 3.

Del pari infondata appare ancora la censura svolta con il secondo motivo di ricorso, logicamente connessa alla prima, con la quale si auspica il riconoscimento di un presunto effetto interruttivo- sospensivo del corso della prescrizione, effetto del tutto impredicabile nella specie atteso che, all’esito dell’interruzione del giudizio e della mancata riassunzione, permane il solo effetto interruttivo istantaneo del termine prescrizionale prodotto dall’atto introduttivo del relativo giudizio, con la conseguenza che detto termine riprende a decorrere dalla data di tale atto, giusta disposto dell’art. 2945 c.c., comma 3.

Il ricorso principale è pertanto rigettato.

Del pari da rigettare risulta il ricorso incidentale, avendo il giudice territoriale fatto buon governo dei criteri dettati in tema di spese processuali, attesi i peculiari aspetti giuridici della controversia e la sostanziale novità della fattispecie, che ha riguardo ad una vicenda in cui manca del tutto una declaratoria formale di estinzione del reato compiuta in sede giudiziaria.

Vanno, pertanto, compensate anche le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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