Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7994 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7275/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1815/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.A. (che non resiste; N.B. malgrado erronea intestazione, la sentenza C.T.R. dà atto che in appello la contribuente era contumace; il ricorso è stato quindi notificato presso la residenza della medesima, con consegna a mani proprie), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1815/06/2014, depositata in data 16/09/2014, con a quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta per l’anno d’imposta 2006, per effetto di plusvalenza da cessione di terreno edificabili, ex art. 82, commi 1 e 2 T.U.I.R., valutata dall’Ufficio con riferimento alla differenza tra il valore finale concordato dalla parte acquirente in sede di accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro ed il valore dichiarato in atto, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 67 e 68 T.U.I.R., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto rilevante e decisiva la mancata conoscenza dell’atto di adesione, da parte dell’acquirente, malgrado non fosse contestata la conoscenza da parte della contribuente dell’atto di rettifica ai fini dell’imposta di registro, in quanto notificatole. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo la C.T.R. trascurato di valutare le risultanze istruttorie e le prove offerte dall’Ufficio, in ordine al valore “normale” del bene, “definitivamente acclarato a seguito dell’intervenuta adesione avvenuta ai fini del calcolo dell’imposta di registro”.

2. La seconda censura, da esaminare per prima avendo carattere preliminare, è infondata.

Nelle more del giudizio, è intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3, prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra e altre da C.Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

3. Di conseguenza, la prima censura è inammissibile. invero, la decisione impugnata è fondata sia sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo impugnato, per mancata allegazione dell’accertamento con adesione, definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, sia sull’affermazione della idoneità della prova offerta dalla contribuente, in ordine all’effettiva percezione del prezzo dichiarato nell’atto, al fine di vincere la presunzione, prospettata dall’Ufficio, di corrispondenza tra il prezzo definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro ed il corrispettivo incassato dalla vendita. L’asserita non correttezza della prima statuizione (in quanto il dell’atto di adesione sarebbe stato comunque riportato, nei suoi elementi essenziali, nella motivazione dell’avviso qui impugnato) non giustificherebbe una cassazione della decisione, alla luce della seconda ratio, autonoma, sulla quale la stessa si basa, e dell’infondatezza del relativo secondo motivo.

La sentenza della C.T.R. è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

Respinge il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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