Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7994 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9910/2019 proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto, 95 Lotto C

Scala A, presso lo studio dell’avvocato Donato Cicenia, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.U., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento delle misure della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’error in procedendo e dell’error in iudicando in cui era incorso il decidente allorchè aveva omesso di pronunciarsi sulle censure afferenti alla mancata consegna dell’opuscolo informativo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, alla violazione dei criteri previsti per la formazione delle Commissioni territoriali, alle modalità di redazione del verbale di colloquio con il richiedente e alla motivazione esclusivamente in lingua italiana del provvedimento impugnato; 2) dell’error in procedendo e dell’error in iudicando in cui era incorso il decidente allorchè aveva ritenuto il richiedente non credibile sulla base del soli resoconti verbalizzati dalla Commissione territoriale, senza tenere delle fonti informative riguardanti il paese di provenienza ed escludendo incomprensibilmente il rischio di un danno grave in caso di rimpatrio; 3) dell’error in procedendo e dell’error in iudicando e della conseguente nullità in cui era incorso il decidente violando il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e) ed f), artt. 3, 7 e 8, di attuazione delle direttiva 2004/83/CE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), di attuazione della direttiva 2005/85/CE, allorchè aveva denegato il riconoscimento della protezione internazionale quantunque il richiedente avesse dichiarato che, pur non essendo omosessuale, a cause delle voci sul suo conto, difficilmente si sarebbe potuto difendere dagli accertamenti giudiziari sulla sua persona e dall’applicazione dalle sanzioni penali previste per gli omosessuali; 4) dell’error in procedendo e dell’error in iudicando e della conseguente nullità in cui era incorso il decidente violando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), allorchè aveva denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria quantunque il richiedente avesse dichiarato che, pur non essendo omosessuale, a cause delle voci sul suo conto, avrebbe dovuto condividere il trattamento riservato agli omosessuali dalle autorità e sopportare l’ostilità dei civili nei loro confronti; 5) dell’error in procedendo e dell’error in iudicando e della conseguente nullità in cui era incorso il decidente violando il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 27, comma 1-bis e art. 32, comma 3, allorchè aveva denegato il riconoscimento della protezione umanitaria astenendosi dall’apprezzare la condizione di vulnerabilità nel contesto di una valutazione comparativa secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ infatti convinzione corrente che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata (Cass., Sez. U, 9/09/2009, n. 13393).

Ne deriva perciò che eventuali nullità relative alla fase svoltasi dinanzi alle Commissioni territoriali non si riverberano in vizio del procedimento o del suo provvedimento conclusivo, posta la successiva fase giurisdizionale, nella quale al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia sulla spettanza del suo diritto alla protezione invocata, resa da un giudice terzo ed imparziale all’esito di un processo a cognizione piena in cui si realizza anche la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti (Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21442).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Per suo tramite si intende invero censurare il giudizio di non credibilità del richiedente che, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il decidente di merito ha declinato all’esito di una circostanziata ricognizione delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè dell’inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato, aderendo al pregresso responso in pari termini enunciato in sede amministrativa, con la riassuntiva osservazione che le dichiarazioni rese dal richiedente “non siano attendibili e sufficientemente circostanziate”.

E’ perciò appena il caso di rammentare che, come già si è chiarito più volte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in questa sede ove riguardo ad esso non siano allegati l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o un’anomalia motivazione che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, evenienze qui non ravvisabili, dovendosi quindi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, stante la non credibilità del richiedente, restano conseguentemente assorbiti.

Va da sè infatti che il dovere di cooperazione istruttoria, a cui in materia è tenuto giudice in ossequio al principio dell’onere della prova attenuato incombente sul richiedente, non è invocabile allorchè le dichiarazioni che egli renda non vengano giudicate credibili, poichè la deroga che il procedimento opera rispetto alla più generale vigenza del principio dispositivo, di cui l’onere della prova attenuato ed il soccorso istruttorio sono effetto, non dispensa il richiedente dall’onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa, sicchè ove la richieste di asilo sia motivata in funzione dello status di rifugiato ovvero in relazione alle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), diversamente dall’ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo non si fa luogo nè si rende altrimenti necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, dato che l’inattendibilità del richiedente priva la domanda dell’indispensabile fondamento costitutivo (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826).

Non merita perciò emenda il decreto impugnato che ha respinto le istanze del richiedente in tema di rifugio e di protezione sussidiaria sull’assunto che le dichiarazioni rese dal medesimo in ordine al rischio di essere esposto a iniziative persecutorie o ad altri atti pregiudizievoli in quanto ritenuto omosessuale non possano ritenersi credibili.

5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale, onde motivare il proprio negativo convincimento sul punto, ha fatto osservare, all’esito della vista ricognizione fattuale, che la non credibilità del richiedente priva le istanze del medesimo “non solo dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma anche del diritto a conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari”; ed ha inoltre aggiunto, ad ulteriore conforto di ciò, che il richiedente non ha neppure “documentato di aver raggiunto un elevato livello di integrazione nel nostro paese”, non disponendo di un lavoro a tempo indeterminato e non essendo a tal fine sufficiente la sua attività di calciatore dilettante.

Se, dunque dalla pronuncia del Tribunale non emerge una situazione di vero e proprio radicamento sociale nel nostro paese valutabile in guisa di indice decisivo “di stabilità lavorativa e relazionale”, rispetto al primo argomento va detto che, seppur è vero che il rigetto della misura di cui si discute non può trovare giustificazione nella non credibilità del ricorrente, occorrendo comunque procedere ad una valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel nostro paese e quella cui il medesimo sarebbe esposto in caso di rimpatrio atta a verificare se in questa ipotesi possa determinare in capo al medesimo la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, le difese del richiedente sul punto si astengono dall’indicare, tuttavia, quali ulteriori fattori di vulnerabilità riconducibili in concreto alla sua persona potrebbero giustificare in proprio favore il riconoscimento della misura richiesta, in tal modo non attenendosi all’onere di allegazione dei fatti fondativi della propria pretesa pur sempre configurabile anche in un procedimento caratterizzato da un dall’attenuazione dell’onere della prova e da un forte impulso officioso.

6. Il ricorso va dunque conclusivamente rigettato.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA