Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7994 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7994 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 820-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, i1 persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGIIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

LANIFICIO FEDORA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’
CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato GIADA
BR1Z1ARI-2,L1,1, che la rappresenta e difende giusta procura in calce
alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
controricorrente

393
J—g

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 1050/25/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZI- 2, del 11/04/2014,
depositata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Giada Briziarelli della controricorrente che si riporta
alla memoria.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate di Padova contestava alla Lanificio Federa srl la
indebita compensazione di crediti IVA in eccesso rispetto al limite consentito
per l’anno 2005- pari ad curo 516.456,90-, disponendo la ripresa a tassazione
del tributo evaso e l’applicazione delle sanzioni ex an.13 digs.n.472/97.
Il giudice di primo grado, adito dalla società contribuente, accoglieva
parzialmente il ricorso della contribuente rideterminando la sanzione nel
minimo di legge.
La pronunzia, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla parte
contribuente, veniva riformata dalla CTR della Toscana con la sentenza
n.1050/2014/25, depositata il 23.5.2014 che annullava le sanzioni applicate.
Il giudice di appello evidenziava che nessuna sanzione era stata prevista
nell’ordinamento per l’eccedenza di compensazione, risultando puniti solo
l’omesso o ritardato pagamento. Sulla base di tali considerazioni l’appello
veniva accolto.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo, al quale ha controresistito la parte contribuente, deducendo
l’inammissibilità del ricorso, per intervenuto passaggio in giudicato di una delle
rationes deeidendi poste a base della decisione e, comunque, l’infondatezza del
ricorso. La società intimata ha pure depositato memoria.
Con l’unico motivo proposto la parte ricorrente deduce la violazione degli arti.
34 Ln.38812000 e 13 digs.n.471/1997, Lamenta che, risultando incontestata
l’operata compensazione orizzontale oltre il limite di legge da parte della
società contribuente, era palese l’errore nel quale era incorso il giudice di
appello, il quale non aveva considerato che la sanzione nasceva dal
superamento del limite massimo previsto dall’art.34 1.n.388/2000, equiparabile
all’omesso versamento di tributi.
11 motivo è ammissibile non ricorrendo alcun passaggio in giudicato di
un’autonoma ratto deeidendi posta a base della decisione per effetto della
coerente impugnazione dell’Agenzia rispetto alla pronunzia della CTR, la quale
ha escluso l’applicazione della sanzione, ritenendo inapplicabile alla
compensazione oltre soglia la sanzione di cui all’arti 3 d.lgs.n.471/1997.
Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato.

Ric, 2015 n. 00820 sez. MT ud. 17-03-2016
-2-

CONTI;

13, comma 1, nel testo vigente “ratione ternporis” stabilisce: “Chi non esegue,
in tutto o in parte, alle prescritte scadente, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in
acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla
correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi D..P.1?. 29 settembre 1973, n. 600, arti. 36 bis e 36 ter e ai
sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis”. Il D.I.gs. n. 241 del 1997,
ari. 17, ha ampliato le scarse ipotesi di compensazione già previste dalle norme
tributarie, estendendo la facoltà di compensazione anche a crediti e debiti di
natura diversa nonché alle somme dovute agli enti previdenziali. Ciò vale sia
nel caso di compensazione verticale, ossia riguardante crediti e debiti afferenti
la medesima imposta, sia nel caso di compensazione orizzontale, ossia
riguardante crediti e debiti d’imposta di natura diversa (Cassazione penale,
sez. 3, 11 novembre 2010 n. 42462, in Cass. pen. 2011, 12, 4460). Dunque, “il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili”, .fissato
prima “in L. 500 milioni per ciascun periodo d’imposta” e dal 2001 “in L. 1
miliardo per ciascun anno solare”, non può che riferirsi a tutte le ipotesi di
legge, così come testualmente chiarisce la L. n. 388 del 2000, art. 34, comma I,
con il rinvio espresso ai crediti di imposta e ai contributi “compensabili ai sensi
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17′. Del resto è appena il caso di
ricordare che la L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1, integra, sul piano logicogiuridico, il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2, e opera, per espressa
previsione, “a decorrere dal 1 gennaio 2001” sicché trova sicura applicazione
nel caso in esame… trattandosi di atto di contestazione “concernente l’imposta
sul valore aggiunto per l’anno 2001>>.

In definitiva, non può esservi dubbio che, diversamente da quanto opinato
parte oentroricorrente anche in memoria, in ipotesi di superamento del limite
massimo dei crediti d’imposta compensabili, si realizzi quel mancato
versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal
DIgs.n.471/1997, art. 13, comma I, così come accade ogniqualvolta sia
utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti —
Cass.n.18369/2012 che richiama Cass.n.8681/11-.
La CTR, ritenendo il comportamento del contribuente non integrante il
presupposto che sorregge l’applicazione della sanzione, ha fatto mal governo
dei principi sopra sunteggiati, alla cui stregua deve riconoscersi l’immediata e
Ric. 2015 n. 00820
-3-

sez. MT

uct.

17-03-2016

Questa Corte, per un verso, non dubita della vincolatività del limite alla
compensazione dell’IVA fissato dalla normativa via via succedutasi in materiav.Cass.n.2215/14 con riguardo all’art.25 c.2.d.lgs.n.241/1997-.
Peraltro, Cass.n.22833/13, nel confermare la sanzione applicata sulla base
dell’art.13 d.lgs.n.471/1997, ha affermato che” non c’è dubbio che l’imposta
non versata di
sub specie di compensazione oltre il limite prescritto dalla
legge, non è mai stata abrogata, per cui permane la violazione di omesso
versamento, tuttora sanzionata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13″-.
Del resto, la questione è stata esaminata in profondità da Cass.n.18369/12, ove
si è affermato che
sul piano delle sanzioni Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art.

diretta operatività della sanzione applicata correttamente dall’Ufficio in
relazione all’omesso versamento del tributo dovuto quanto all’eccedenza del
limite di compensazione normativamente fissato all’epoca dei fatti.
Sulla base di tali considerazioni , il ricorso va accolto e la sentenza cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per l’esame delle ulteriori
questioni non esaminate dal giudice di appello e per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR Toscana anche per l’esame delle ulteriori questioni non esamina $e dal
giudice di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimi
Così deciso il 17.3.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ci ile in

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