Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7994 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 01/04/2010), n.7994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23515-2005 proposto da:

VIETA QUINTO DI VIETA CATERINA & C SAS (OMISSIS) nella persona

del suo legale rappresentante pro tempore Socio Accomandatario V.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TELESIO GIORGIO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 27 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARO MARCO giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

sul ricorso 27715-2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco D.C., considerato

domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUCCARELLO

SEBASTIANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VIETA QUINTO DI VIETA CATERINA & C SAS (OMISSIS) nella persona

del suo legale rappresentante pro tempore Socio Accomandatario V.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TELESIO GIORGIO giusta delega in

calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, WINTERTHUR ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2158/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 8/10/2004, depositata il 27/12/2004, R.G.N.

945/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato NICOLA DI PIERRO;

udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI per delega dell’Avvocato STEFANO

GIOVE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

IN FATTO

Nel settembre del 1992 C.G. e S. convennero in giudizio la società Vieta s.a.s. esponendo che una betoniera di proprietà della convenuta, nell’eseguire lavori di viabilità su di una strada ubicata a monte dei fondi di loro proprietà, aveva causato una frana, cagionandovi ingenti danni.

La società eccepì che i lavori stradali le erano stati appaltati dal comune di (OMISSIS) e venivano eseguiti sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori dell’ente, da considerarsi, di conseguenza, l’unico soggetto responsabile del danno lamentato dagli attori.

Chiese, pertanto, di poter evocare in giudizio l’ente territoriale e le due compagnie di assicurazioni che, rispettivamente, garantivano il rischio dell’attività di impresa e la r.c.a. della betoniera.

Il comune contestò la propria responsabilità sostenendo che l’impresa aveva disatteso le istruzioni impartire verbalmente dal sindaco (momentaneamente incaricato della direzione dei lavori), utilizzando la betoniera nel tratto di strada in questione nonostante lo specifico divieto di transito ivi allocato.

Le compagnie assicuratrici negarono, a loro volta, ogni responsabilità sostenendo, specularmente, che il sinistro era avvenuto durante la circolazione stradale (la s.p.a. Generali), e che, di converso, l’utilizzazione della betoniera era riconducibile all’attività di impresa quale macchinario operativo e non alla circolazione stradale (la s.p.a. Intercontinentale).

Il giudice di primo grado, previa declaratoria di inammissibilità delle autonome domande (tardivamente) introdotte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, accolse le istanze degli attori e, ritenuta la colpa concorrente della Vieta s.a.s. e del comune di (OMISSIS), condannò entrambi al risarcimento dei danni in favore dei C., inquadrando altresì il fatto lesivo tra quelli appartenenti all’attività di impresa della ditta Vieta e conseguentemente condannando le Generali al rimborso di quanto da questa dovute – con contestuale esclusione di ogni responsabilità della società assicuratrice della r.c.a..

Le impugnazioni proposte tanto dalla Vieta s.a.s. in via principale quanto dal comune di (OMISSIS) e dalle Generali s.p.a. in via incidentale furono rigettate dalla corte di appello di Torino.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante principale con ricorso per cassazione sorretto da 13 motivi.

Resiste con controricorso corredato da ricorso incidentale il comune di (OMISSIS).

Resiste altresì con controricorso La s.p.a. Aurora.

Al ricorso incidentale del comune resiste ancora con controricorso la ditta Vieta, la quale ha anche presentato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, proposti entrambi avverso la medesima sentenza.

Va, ancora in via preliminare, dichiarata la improcedibilità del controricorso Aurora per palese tardività.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

IL RICORSO PRINCIPALE VIETA S.A.S..

Con i primi tre motivi, ed ancora con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 180, 183 e 184 c.p.c., art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.) per avere il giudice di merito, confermando la pronuncia di primo grado in parte qua, ritenuto inammissibili poichè tardive le domande autonomamente spiegate dalla ricorrente nei confronti dei terzi chiamati in causa.

I motivi risultano, nel loro complesso, privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui – ff. 16, 17, 18 e 19 della sentenza impugnata, dopo una compiuta ed analitica disamina degli atti di causa, ha ritenuto che le domande medesime fossero state tardivamente formulate, e ciò segnatamente con riferimento (e con ragionamento e contrariis) alla domanda si estromissione dal giudizio formulata dalla società Vieta – domanda retta sul presupposto della non responsabilità dei danni arrecati ai C., e incompatibile, per l’effetto, con la veste di richiedente in proprio di danni in ipotesi sofferti – ed alla disomogeneità concettuale, prima ancora che normativa, tra azione risarcitoria e domanda di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa.

La motivazione della pronuncia impugnata, immune da vizi logico- giuridici, resiste, pertanto, alle critiche mossele.

Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (e, con il solo settimo motivo, anche dell’art. 115 c.p.c.).

Le doglianze sono inammissibili.

Esse, nel loro complesso, si volgono a censurare la sentenza impugnata con riferimento alla disposta ctu, chiedendo a questa corte un riesame del merito istituzionalmente precluso in questa sede, senza che, per altro verso, e in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, essi contengano i necessari riferimenti al contenuto della stessa onde consentire al giudice di legittimità la rilevazione di eventuali errores in procedendo ovvero in iudicando in cui sarebbe in ipotesi incorso il giudice territoriale nella relativa valutazione.

Con il nono motivo, si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 211 c.p.c., per avere il tribunale ignorato gli scritti dell’esponente e le CTU, violazioni poi “confermate nella sentenza impugnata”.

Il motivo è patentemente inammissibile, attesane la aperta violazione del principio della autosufficienza.

Con il decimo e undicesimo motivo, si denuncia ancora violazione degli artt. 112 e 211 c.p.c. nuovamente sotto il profilo della ritenuta inammissibilità delle domande autonomamente spiegate nei confronti dei terzi chiamati.

La doglianza è naturaliter destinata al rigetto, cadendo essa sotto la scure delle considerazioni già svolte nell’esame dei primi quattro motivi e dell’ottavo.

Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 2049 c.c. in ordine alla ritenuta responsabilità solidale tra committente ed esecutore dei lavori.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

La corte del merito, con motivazione ancora una volta esente da vizi logico-giuridici, ha ravvisato la colpa concorrente della ditta Vieta nella violazione di norme di elementare prudenza, avendo essa assai negligentemente – e cioè senza una preventiva verifica della transitabilità della strada – utilizzato un mezzo pesante, nonostante che la conformazione della via e la vetustà delle strutture murarie di sostegno lo sconsigliassero in base a principi di comune diligenza e accortezza.

Questa corte non può che condividere e confermare il corretto decisum del giudice di merito, che si sottrae, ancora una volta, alle censure rivoltegli, essendo stato correttamente rilevato, in sede di merito, un autonomo profilo di colpa della ricorrente che del tutto prescinde dai rapporti con la stazione appaltante e dalla corresponsabilità di quest’ultima.

Il tredicesimo motivo, che ha riguardo alle disposizioni adottate dalla sentenza impugnata in tema di spese processuale, è, infine, privo di fondamento, avendo il giudice territoriale correttamente adottato il criterio legale della soccombenza.

IL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE DI (OMISSIS).

Con l’unico motivo di doglianza, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per averne ritenuta e predicata una corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso lamentato dagli originari attori in primo grado.

Il motivo è privo di pregio.

Il giudice territoriale, facendo corretta applicazione dei principi più volte e consonantemente affermati da questa corte regolatrice in subiecta materia, ha, da un canto, ribadito che – come nella specie – committente e appaltatore possono ripartirsi i poteri direzionali (e le relative responsabilità), dall’altro rilevato che dai significativi poteri di ingerenza riservati a sè stesso da parte dell’ente pubblico e dalla violazione del suo obbligo generale di diligenza (omessa collocazione di cartelli segnaletici; omessa sostituzione del direttore dei lavori con persona specificamente competente) fosse irredimibilmente derivato un contributo casualmente rilevante e determinante alla produzione dell’evento di danno.

La pronuncia si sottrae, pertanto, ancora una volta, alle critiche mossele dal ricorrente incidentale.

La disciplina delle spese – che vanno in questa sede compensate, attesa la reciproca soccombenza delle parti in lite – segue come da dispositivo.

PQM

La corte, riuniti i ricorsi principale e incidentale, li rigetta entrambi, dichiarando inammissibile il controricorso della Aurora s.p.a.. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione tra la sas Vieta Quinto e il comune di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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