Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7993 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.7993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32993/2018 proposto da:

A.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Simona

Giannangeli del Foro di L’Aquila, giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2103/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2103/2018 depositata il 05-10-2018 la Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da A.V., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere un prete cristiano pentecostale e di essere fuggito perchè minacciato di morte da suo padre, il quale era medico stregone della società degli (OMISSIS) e voleva costringerlo ad entrare a far parte di detta società. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 e 5). Violazione di legge per mancata applicazione art. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Censura la valutazione di non credibilità della vicenda narrata, assumendo che la stessa sia invece coerente con le modalità di reclutamento da parte della confraternita degli (OMISSIS). Afferma che il reclutamento solo secondo alcune fonti avviene su base volontaria, ma in base ad altra fonte, che cita, è il padre a promettere il figlio come futuro membro della società. Ad avviso del ricorrente il suo vissuto fonda il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni caso della protezione sussidiaria. Si duole del mancato assolvimento, da parte della Corte territoriale, dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per non avere il Giudice indagato sulla natura e sulle attività dei gruppi cultisti o sette che imperversano in (OMISSIS) e richiama una pronuncia del Tribunale di Milano su detta tematica. Si duole altresì dell’errata valutazione della situazione della (OMISSIS) e sostiene che sussista una situazione di conflitto armato interno non solo al Nord del Paese, ma anche al Sud, in ragione degli episodi terroristici posti in essere dal gruppo (OMISSIS) e come risulta dalle fonti che cita. Adduce di trovarsi in una condizione aggravata dal fatto di essere cristiano pentecostale, poichè l’azione violenta di (OMISSIS) è diretta verso coloro che non sono di religione musulmana. Richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e il quadro normativo, anche internazionale, di riferimento e deduce, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, di essere soggetto vulnerabile, in considerazione della condizione di espatriato e dell’esposizione al rischio, in caso di rientro forzato in (OMISSIS). Si duole infine della mancata considerazione del notevole livello di integrazione in Italia che ha raggiunto, per aver svolto attività di volontariato e per essere divenuto membro della Chiesa Evangelica “dei Fratelli” con sede a (OMISSIS).

2. Il motivo è infondato.

2.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche la valutazione sulla situazione del Paese di origine, rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), si risolve in un accertamento di fatto, censurabile nei limiti di cui si è detto (Cass. n. 30105/2018).

3.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità e alla situazione generale del Paese di origine, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato plurime incongruenze e contraddizioni del racconto del ricorrente, il quale non aveva saputo riferire costumi e tradizioni degli (OMISSIS), anche se il padre era “stregone medico”, non sapeva giustificare perchè fosse diventato di religione cristiana, nè aveva indicato episodi specifici e circostanziati di violenze subite (pag. n. 3 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte d’appello, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, così compiutamente adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Anche la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria non merita accoglimento.

I Giudici di merito hanno motivatamente escluso la sussistenza di fattori soggettivi e oggettivi di vulnerabilità del ricorrente, il quale si limita a richiamare, genericamente, la normativa di riferimento e la condizione generale del suo Paese, fornendone, inammissibilmente, una ricostruzione fattuale diversa da quella descritta nella sentenza impugnata, nonchè rimarca il fattore della sua integrazione nel territorio italiano, che, tuttavia, diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità (Cass. n. 4455/2018).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA