Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7993 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7993 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 30076-2014 proposto da:
AMATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO
LONGO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, REGIONE LAZIO – DIR.
RAG. GEN AREA 4 CONTENZIOSO;

– intimati avverso la sentenza n. 2738/04/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 13/02/2014, depositata
il 06/05/2014;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
Amato Domenico propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
contro la sentenza della CTR Lazio n. 2738/2014/04, depositata il 6.5.2014, che
ha rigettato la richiesta di revocazione della sentenza resa dalla stessa CTR in
data 16.9,2011 Con tale ultima pronunzia la CTR aveva dichiarato
inammissibile l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della Regione
Lazio per effetto del mancato perfezionamento della notifica del ricorso alla
parte appellata.
La CTR del Lazio ha ritenuto che la doglianza esposta dall’Amato in sede di
revocazione non integrava un errore di fatto ma semmai una violazione di
legge, lamentandosi la mancata applicazione della disciplina di cui al D.M.
1.10.2008 che riconosce la piena regolarità della notifica effettuata con
apposizione del timbro postale di arrivo e firma dell’incaricato alla
distribuzione nel caso di invii plurimi ad unico destinatario.
L’Amato deduce la violazione e falsa applicazione dell’ar1395 n.4 c.p.c. La
CTR non aveva considerato l’esistenza di un errore ‘visivo’ dell’avviso di
ricevimento nel quale era incorso il giudice di appello, risultando per tabulas
che la consegna multipla ad unico destinatario era stata effettuata ai sensi
dell’art.20 D.M.1.10.2008 con timbro e firma dell’incaricato alla distribuzione.
Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate. La parte ricorrente ha
depositato memoria.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di revocazione delle
sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle
ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia
valutato all’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi
nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti
e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione
processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente
acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente
percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione
processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente
rappre sentati-cfr. C as s. n 16136/2009-.
l’errore revocatorio si
Cass.n.25654/2013 ha ulteriormente chiarito che
configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od
inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti,
induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte
sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle
risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la
sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.
n. 14608 del 2007).
Orbene, nel caso di specie la sentenza gravata di ricorso si è perfettamente
uniformata ai superiori principi, per l’un verso escludendo che la CTR fosse
incorsa in errore nel verificare l’assenza della firma del soggetto ricevente e/o
2014 n. 30076 sei. MT – ud. 17-03-2016
-2-

CONTI.

del timbro della Regione Lazio —elementi effettivamente mancanti- e, per altro
verso, qualificando come ipotetico error iuris la mancata considerazione della
disciplina di cui al D.M. 1.10.2008 in tema di notifica multipla ad un unico
destinatario, non integrando l’errata valutazione, percezione od interpretazione
delle risultanze processuali il vizio revocatorio prospettato.
Sulla scorta di tali argomenti, pure idonei a superare i rilievi difensivi esposti
dalla parte ricorrente in memoria, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese
P.Q,M,
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.e.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale ai sensi dell’art.13 comma 1 bis dPR
n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Ro
17.3.2016,

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