Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7992 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 21/03/2019), n.7992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24145-2014 proposto da:

COMUNE EI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE PROVINCE 114, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– ricorrente –

contro

CM C.M. INDUSTRIA TRAVERTINO ROMANO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO GIARE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2019 dal Consigliere Dott.ssa BILLI STEFANIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui il comune ha accertato l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2005, oltre sanzioni e interessi con riguardo ad alcuni terreni insistenti nella zona D 3 del Piano Regolatore Generale, con destinazione industriale estrattiva; l’imposta evasa è stata accertata sulla base dei valori venali di comune commercio attribuite da una delibera comunale che aveva definito le predette aree come fabbricabili;

– la commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente l’appello sul presupposto che non fossero dovute le sanzioni irrogate;

– C.T.R. del Lazio, riformando la decisione della Commissione tributaria provinciale, ha accolto l’appello della parte contribuente e respinto l’appello incidentale del comune;

– avverso la sentenza ricorre il comune, mentre la parte contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il comune propone tre motivi di ricorso; con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 1434 del 2012 per l’omesso esame di una questione preliminare del giudizio; ci si duole, in particolare dell’omesso esame dell’eccezione preliminare relativa alla mancata notifica dell’atto di appello da parte della contribuente.

1.1. Il motivo è infondato, in quanto, dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza, nella parte relativa allo svolgimento del fatto, che il comune si è costituito, difendendosi anche nel merito. La pronuncia, infatti, riporta sintenticamente le controdeduzioni del comune. La costituzione in giudizio e la piena difesa assunta determinano in ogni caso la sanatoria di eventuali vizi di notifica, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. Deve, pertanto, concludersi che l’eccezione preliminare sia stata ritenuta assorbita dalla pronuncia impugnata. Aderendo, infatti, ad un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene il collegio che “nel processo tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la proposizione dell’appello si perfeziona con la consegna o la spedizione, da parte dell’appellante, alla segreteria della commissione tributaria che ha emesso la decisione, dell’atto di impugnazione accompagnato da una copia per l’appellato. L’omessa notificazione di tale copia, adempimento posto dall’art. 22 del decreto a carico della segreteria della commissione, è sanata qualora l’appellato (nella specie, l’ufficio finanziario) si costituisca tuttavia in giudizio, prendendo cognizione del fascicolo e quindi anche dell’atto di appello, e faccia valere le proprie difese, venendo così raggiunto lo scopo della norma.” (Cass. n. 14000 del 2002, n. 16683 del 2005).

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli 1 e 2 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b); in particolare si lamenta che la sentenza abbia ritenuto le aree per cui è causa non assoggettabili all’ICI, laddove, viceversa, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’imposta.

3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli 1 e 2 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b); ci si duole, sotto un diverso profilo, che la sentenza impugnata abbia escluso la sussistenza del presupposto impositivo per le aree destinate ad attività estrattiva.

3.1. I motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2:” Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.”

Costituisce principio ormai acquisito e del tutto condiviso da questo collegio che “l’imposta comunale sugli immobili è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Infatti, il presupposto impositivo è costituito, per quanto interessa in questa sede, dal “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati” (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2). Dunque, l’ICI incide sia il possesso delle aree fabbricabili che quello dei terreni agricoli. La distinzione, però, è rilevante, ai fini fiscali, perchè differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile.”(Cass. s.u. n. 25506 del 223).

Occorre, inoltre, fare riferimento ad un altro principio espresso dalla S.C., da cui questo collegio non intende discostarsi, in forza del quale: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.” (Cass. s.u. n. 25560 del 2006; Cass. n. 20137 del 2012). Nella specie, la sentenza non ha fatto buon governo dell’orientamento sopra riportato. Nel caso in esame è pacifico che il comune ha adottato il Piano Regolatore Generale, come riconosciuto dalla stessa contribuente, nel quale le aree sono qualificate fabbricabili industriali. E’ altresì pacifico che il comune ha, poi, adottato una delibera con cui ha approvato e determinato il valore dei terreni per cui è causa, sul presupposto che le aree in questione siano aree fabbricabili. In particolare, si tratta di zone destinate ad attività industriale, di estrazione, ricondotte alla sottozona D 3.

In questo senso non possono essere esaminati i rilievi sollevati dalla contribuente relativi all’effettiva classificazione della maggior parte delle porzioni immobiliari in zona E e solo in parte nella zona D. La circostanza è smentita nel ricorso del comune (pag. 14, 15) ove si afferma che detti immobili sono inseriti nella zona del PRG denominata D aree industriali. In proposito, si osserva che la contribuente non ha provveduto ad allegare, nè a depositare la copia del PRG con il controricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. precludendo così al giudice di legittimità ogni possibilità di vaglio sulla questione in questa sede. Detto articolo, infatti, trova applicazione anche per il controricorrente, stante il rinvio ad esso contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 2.

Il concetto di edificabilità contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, sopra riportato, ad avviso di questo collegio, considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la semplice potenzialità edificatoria. In questo senso, infatti, si è pronunciata la S.C. in tema di terreni con vincolo di destinazione, affermando che esso non esclude il carattere edificabile del bene, ma incide solamente sulla determinazione del valore venale del bene. (Cass. n. 23814 del 2016). Non ha rilevanza, pertanto, che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la sua potenzialità edificatoria.

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione.

4. Ne consegue l’accoglimento dei suindicati motivi del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto dell’originario ricorso introduttivo.

5. Le spese dei precedenti gradi di giudizio vengono compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo e terzo motivo; rigetta il primo;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo;

– condanna la contribuente a pagare in favore del comune le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nella del misura del 15 % ed accessori di legge, compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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