Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7992 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7992 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20473-2014 proposto da: t •

AG KN Z I A DELLE ‘ENTRA’lli; 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12,’Presso l’AVVOCATURA GENERALE DE11.0
STATO, che la rapprenta e difende ope legis;

– ricorrente contro,‹ ,
ITALGARD SRI „ in persona dell’Arhministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VERONICA VILLA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente –

TG

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 2102/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO delP1/04/2014,
depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n.2102/2014/24,
depositata il 17.4.2014 che ha confermato la sentenza del giudice di primo
grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla
Italgard srl per la ripresa a tassazione di Ires, IVA e altri tributi per gli anni
d’imposta 2007 e 2008 in relazione ad un acquisto di una pressa da CR Presse
srl e ad un’operazione di locazione finanziaria ritenuti inesistenti.
Secondo la CTR la contribuente aveva offerto nel corso del giudizio di primo
grado la prova della realità dell’operazione commerciale producendo una
perizia giurata, l’ordine di acquisto, il verbale di consegna accettazione e
collaudo, la dichiarazione di conformità sottoscritta dalla cedente, la fattura
rilasciata dalla CR Presse alla società Mercantile Leasing relativa alla pressa,
unitamente al libro cespiti. Aggiungeva il giudice di appello che la mancanza
della targhetta e la presunta natura della società cartiera non potevano
considerarsi indizi gravi, precisi e concordanti a fronte delle prove fornite dalla
contribuente, la quale ultima non avrebbe potuto offrire altra dimostrazione.
La società intimata ha depositato controricorso.
L’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza ricorrendo un’ipotesi di
motivazione apparente, posto che la CTR non aveva compiuto una disamina
concreta degli elementi offerti dall’Ufficio a sostegno della pretesa.
La società controricorrente ha chiesto che la censura fosse dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.
Ed invero, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte
formatasi sotto il vigore dell ‘art.360 c.1 n.5 c.p.c. anteriore alla modifica
normativa introdotta a far data dal settembre 2012 il vizio motivazionale
previsto dal n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. presuppone che un esame della
questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di
merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto
storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione-v.Cass,n.21257/2014-.
Cass.n.4448/2014 ha quindi ritenuto che è meramente apparente la motivazione
della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente
tecnico d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né
Ric. 2014 n. 20473 sez. MT – ud. 17-03-2016
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CONTI.

Rie. 2014 n. 20473 sez. MT – ud. 17-03-2016
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l'”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in
sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto
dall’art. 132, secondo comma, n. 4), cod, proc. civ, di esporre concisamente i
motivi in fatto e diritto della decisione-cod.
Cass n. 8482/20 14;Cass.n. 16969/2015-,
In modo ancora più specifico e pertinente rispetto al caso qui all’esame di
questa Corte, Cass.n,16433/2015 ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa
motivazione, nella duplice manifestazione del difetto assoluto o della
motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che
sia stata data la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che tale prova sia
stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha
avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato —
v, anche Cass. n.871/2009-.
Va detto, peraltro, che i superiori principi non sono stati modificati in
relazione alla modifica del quadro normativo alla quale si accennava sopra.
Ed invero, anche di recente, si è ritenuto che la riformulazione dell’art. 360
c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile
esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo
costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità,
per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo
quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e
attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della
sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni
inconciliabili”,
nella
“motivazione
perplessa
ed
obiettivamente
incomprensibile”-Cass.n.15978/2015-, Ciò che dimostra come la novella al
ricordato n.5 dell’art.360 c.1 c,pc. non abbia intaccato o modificato il concetto
di motivazione apparente.
Orbene, nel caso di specie la motivazione esposta della CTR non si appalesa
affatto apparente, proprio perchè dà conto in maniera puntuale dell’esame
specifico delle ragioni poste a sostegno della pretesa fiscale e degli elementi
offerti dalla parte contribuente ritenuti idonei a confutare il carattere inesistente
dell’operazione di locazione finanziaria sottesa all’acquisto della pressa da
parte della società intimata.
La censura dell’Agenzia, come puntualmente affermato dalla società
controricorrente, non può dunque superare il vaglio di ammissibilità,
risolvendosi in una richiesta di verifica degli accertamenti fattuali compiuti dal
giudice di merito che avrebbe potuto essere svolta da questa Corte unicamente
nell’ambito del residuale controllo della motivazione che il novellato art.360
n.5 c.p.c. consente in ordine all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e
controversi fra le parti processuali.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P Q. M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in favore della parte controricorrente in curo 3000,00 per ccmpensi,
euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % 4d oltre
accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Rom a’
17,12016.

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