Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7992 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15669-2009 proposto da:

T.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA .DI SAN VALENTINO 34, presso lo studio dell’avvocato

SCUDERI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato BALSAMO

GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 103/08 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

PALERMO del 5/06/08, depositato il 17/07/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.G., con ricorso del 26 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Palermo depositato in data 7 luglio 2 008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della T. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 32.500,00 a titolo di equa riparazione;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 53.875,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 7 febbraio 2 008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) la T. aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia – con ricorsi del 3 marzo 1971 – chiedendo il riconoscimento della pensione per il defunto marito L.G.B.; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 23 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Palermo, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in trentadue anni, otto mesi e venti giorni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 32.500,00, calcolata sulla base di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, la ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, in particolare, la censura è manifestamente infondata, perchè i Giudici a guibus non si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 32.000,00, per i trentadue anni ed otto mesi circa di irragionevole ritardo;

che la ricorrente non prospetta argomenti nuovi o diversi che possano indurre ad una modificazione del qui ribadito orientamento;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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