Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7992 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 01/04/2010), n.7992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOVITIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE già UNITRANSIT S.R.L. (OMISSIS)

in persona del suo liquidatore p.t. S.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BUCCIARELLI

CARMINE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DOMENICHELLI SPA;

– intimata –

sul ricorso 22998-2005 proposto da:

FALLIMENTO DOMENICHELLI SPA (OMISSIS) in persona del suo Curatore

Dott. L.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI CLAUDIO

VITTORIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

NOVITIR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 676/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/3/2005, depositata il 10/03/2005, R.G.N.

1378/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del principale,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO

Con decreto del maggio 1999 il presidente del tribunale di Milano, sulla base di fatture ed estratti notarili del libro giornale, intimò alla s.r.l. Unitransit di pagare al ricorrente, il fallimento Domenichelli, la somma di oltre L. 200 milioni.

L’opposizione proposta dall’ingiunta fu rigettata dal giudice di primo grado.

L’impugnazione proposta dalla medesima fu rigettata dalla corte di appello di Milano.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2^ motivi.

Resiste con controricorso, corredato di ricorso incidentale condizionato, il fallimento Domenichelli.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. art. 633 ss. c.p.c.).

Censura la ricorrente la statuizione della corte territoriale lamentando un preteso malgoverno delle risultanze di causa in relazione al riparto degli oneri probatori e in particolare al mancato assolvimento dei medesimi da parte della creditrice.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui – dopo aver correttamente valutato la natura delle contestazioni mosse dalla odierna ricorrente, la condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dalle parti, il materiale documentale in atti – ha ritenuto (con apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità), da un canto, che le contestazioni dell’appellante fossero assolutamente vaghe e generiche, dall’altro, che, in particolare, la proposta del 24.5.1994 circa le condizioni preferenziali per la spedizione di merci a collettame non avesse alcuna valenza probatoria, se isolatamente considerata, per carenza assoluta di indicazioni in ordine alle spedizioni cui le più favorevoli tariffe non sarebbero state in ipotesi applicate (onde inferirne l’impossibilità di accertarne l’eventuale violazione).

L’iter logico ed i criteri giuridici adottati dal giudice territoriale si sottraggono, pertanto, nel loro complesso, alle censure mosse dal ricorrente, contenendo apprezzamenti di fatto istituzionalmente sottratti al sindacato di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore, presunta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 163 c.p.c., n. 5; art. 2697 c.c.).

Erroneamente i giudici di merito – a detta della ricorrente – ne avrebbero rigettato l’istanza istruttoria di nomina di un consulente tecnico, per di più motivando, altrettanto erroneamente, che nessuna deduzione istruttoria era stata avanzata in tal senso nè in citazione, nè in memoria.

Il motivo è infondato.

E’ principio di diritto consolidato, e più volte predicato da questa corte regolatrice, quello secondo il quale la CTU non può ritenersi “mezzo di prova” in senso tecnico – in ordine alla quale si configura un sistema di preclusioni e decadenze conseguente al principio di disponibilità ad impulso di parte – ma “atto di istruzione probatoria”, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito quanto alla sua necessità. Al di là della correttezza in rito del decisum d’appello (si rileva, difatti, in sentenza, e conformemente a quanto statuito in prime cure, la mancata formulazione di deduzioni istruttorie da parte dell’opponente entro il termine di cui all’art. 184 c.p.c.), questa corte rileva come la richiesta di consulenza sia stata comunque presa in considerazione in sede di merito, e sia stata disattesa – con apprezzamento di fatto immune da vizi logici e perciò solo incensurabile in sede di legittimità – attesone il carattere meramente esplorativo, atteso che “l’appellante pretende (va) di addossare ad un eligendo CTU l’onere da lei non assolto” (così, del tutto condivisibilmente, la sentenza impugnata a f. 2).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, in esso assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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