Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7991 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29745-2015 proposto da:

C.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMANTHA GUIZZARDI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di 2^

GRADO di TRENTO del 15/12/2014, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef – anni di imposta 2004 e 2005, il giudice d’appello ha affermato che le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applicano solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non anche nelle ipotesi di “accertamenti effettuati dall’Ufficio in base a documenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionari od inviti disposti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2”, come nel caso di specie;

2. con unico motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 anche in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost. e art. 41 Carta dei diritti fondamentali della Unione europea del 2000”, poichè detta norma sarebbe applicabile anche laddove “l’ufficio chieda chiarimenti e documentazione al contribuente e proceda alla notifica dell’avviso di accertamento senza rilasciare copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e, quindi, senza rispettare il termine di 60 giorni in assenza di motivazione relativamente al requisito di necessità ed urgenza”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la decisione impugnata risulta in linea con i principi elaborati in tema di contraddittorio endoprocedimentale da questa Corte (Cass. Sez. U. sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 132/15);

5. le Sezioni Unite, chiamate dall’ordinanza interlocutoria della sez. 6-5 n. 527/15 proprio a verificare l’applicabilità analogica della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (dettato espressamente per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente) anche alle ipotesi di accertamento cd. “a tavolino” (effettuato cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti di supporto acquisiti presso pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’Ufficio), hanno definitivamente chiarito che, ove si tratti di tributi cd. “non armonizzati” (come quello in questione), le garanzie statutarie dell’art. 12, comma 7, operano solo nei casi espressamente contemplati – che prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, alla stregua delle prescrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, ovvero del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, (Cass. Sez. 5, n. 5632/15 e n. 16036/15) – in tal senso militando univocamente non solo il dato testuale della norma, ma la stessa peculiarità delle verifiche in loco, “in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali” (Cass. S. U. nn. 24823/15, 18184/13);

6. diversamente, solo per i “tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrane comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. Sez. U. n. 24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 15744/16);

7. al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 02017

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