Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7991 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.7991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32620/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,

72 presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea e rappresentato

e difeso dall’avvocato Sgarbi Pietro, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1103/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1103/2018 depositata il 27-06-2018 la Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da D.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che neppure fosse accertata l’effettiva provenienza del richiedente dal (OMISSIS) e dalla regione di (OMISSIS) e che, in ogni caso, fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito sia perchè minacciato di morte dai proprietari di capi di bestiame affidati alla sua custodia e rubati da un gruppo di ribelli, sia perchè ricercato dalla Polizia per i suddetti fatti. La Corte territoriale, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (definizione del termine rifugiato) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E) (definizione di rifugiato)”. Deduce che la Commissione territoriale aveva ritenuto sufficientemente credibile e plausibile il suo racconto e la sua provenienza dal (OMISSIS) e dalla regione della (OMISSIS), ed invece il Tribunale e la Corte d’appello erano giunti a conclusioni diverse senza motivare sul punto, relegando i fatti narrati a mera vicenda privata. Rileva il ricorrente di aver compiutamente descritto le motivazioni alla base del suo timore di essere ucciso, senza che gli fossero chieste delucidazioni sulla versione dei fatti, e sottolinea che la sussistenza di una grave persecuzione nei suoi confronti è resa ancor più verosimile dal clima di generale insicurezza della regione della (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis (procedure di esame)”. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello non si è attenuta ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nel valutare la credibilità soggettiva delle sue dichiarazioni. Rileva che l’ordinanza del Tribunale richiamava, in ordine alla credibilità, le motivazioni della Commissione Territoriale, in base alle quali il suo racconto era stato considerato plausibile e credibile. Denuncia l’omessa attivazione dei poteri istruttori ufficiosi per integrare eventuali lacune, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per aver erroneamente la Corte territoriale valorizzato il mancato riscontro del suo racconto in base al supporto di altre prove. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente ed apodittica perchè ha aderito alle determinazioni della Commissione territoriale e del Tribunale senza spiegare le ragioni della decisione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), c) (protezione sussidiaria) anche in relazione all’art. 3 Cost.”. Denuncia omessa pronuncia in ordine alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) evidenziando che i Giudici di merito hanno sottovalutato la vicenda personale del ricorrente, che ha subito violenze e vessazioni e rischia, in caso di rimpatrio, la carcerazione in condizioni disumane. Censura altresì la valutazione sulla situazione della (OMISSIS), caratterizzata da insicurezza e instabilità socio-politica, come risulta dalle fonti richiamate in ricorso (sito del Ministero degli Esteri aggiornato al novembre 2018 e report Amnesty International 2017-2018, Unità Coi del 27-9-2017). Richiama inoltre una pronuncia della Corte d’appello di Potenza con cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria a cittadini (OMISSIS) provenienti dalla (OMISSIS) e denuncia disparità di trattamento e violazione dell’art.3 Cost.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (criteri applicabili all’esame delle domande) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis (procedure di esame)”. Denuncia il travisamento da parte della Corte d’appello dei report citati in ordine alla situazione oggettiva del (OMISSIS), nella parte in cui era stata esclusa la condizione di pericolo derivante da violenza diffusa e non controllata, lamentando che l’esame di detta situazione non sia stato effettuato o comunque non sia stato effettuato in modo adeguato.

5. Con il quinto motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria); art. 10 Cost. (diritto di asilo); art. 3 Cost. (diritto di uguaglianza) – Nullità della sentenza”. Sostiene il ricorrente che sia meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di protezione umanitaria, non avendo la Corte d’appello valutato il concreto inserimento del ricorrente nella realtà socio-lavorativa italiana, come da documentazione lavorativa prodotta. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, in particolare la sentenza n. 4455/2018, nonchè i principi di cui all’art. 10 Cost. ed il quadro normativo, anche internazionale, di riferimento, assumendo di avere diritto al riconoscimento della protezione umanitaria.

6. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Il ricorrente, nel censurare la prima e fondamentale ratio decidendi, attinente alla mancanza di elementi idonei a supportare il fatto che il richiedente provenga dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non solo non è affatto mancante, ma è anche più che adeguata e rispondente al “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014). La Corte territoriale afferma: “In particolare vanno ribadite le osservazioni svolte dal primo giudice quanto alla mancanza di elementi idonei a supportare quanto riferito dal richiedente in merito alla sua effettiva provenienza, non tanto per il fatto che il predetto ha affermato di non aver mai posseduto alcun documento di identità nè di aver mai tentato di procurarselo in quanto, a suo dire, la polizia di frontiera, se opportunamente retribuita, non ne richiede l’esibizione e consente ugualmente il transito, quanto perchè, per sua stessa ammissione, il documento da lui successivamente prodotto in primo grado reca una data di nascita differente da quella dichiarata; elemento questo che non depone certamente a favore nè della veridicità del documento predetto e, conseguentemente, della stessa determinazione del Paese e della zona di provenienza del richiedente e che inficia il complesso delle dichiarazioni dallo stesso rese” (pag. n. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di detto accertamento di fatto, si ripete adeguatamente motivato, tutte le argomentazioni svolte in ricorso, sono inconferenti. Non può, infatti, rilevare la lamentata discrepanza con il riferito giudizio di plausibilità della vicenda personale formulato dalla Commissione, considerato, peraltro, che l’incertezza sulla provenienza geografica è stata motivata dalla Corte territoriale valorizzando un documento che il ricorrente ha prodotto in primo grado.

La vicenda personale narrata è inscindibilmente collegata alla provenienza geografica, dato che le minacce di morte e le persecuzioni, nonchè il rischio di essere incarcerato per la “sparizione dei bovini” sono riferiti, rispettivamente, a condotte dei ribelli della (OMISSIS) e alla situazione del (OMISSIS) e di quella Regione. Non può esercitarsi il dovere di cooperazione istruttoria, con riferimento a tutte le ipotesi di protezione sussidiaria, se è incerta la provenienza geografica (Cass. n. 14283/2019).

La motivazione sulla non credibilità del racconto deve di conseguenza considerarsi svolta ad abundantiam dalla Corte d’appello, così come l’indagine sulla situazione generale del (OMISSIS) e della (OMISSIS) in base alle fonti ufficiali di conoscenza indicate nella sentenza impugnata (Cass. n. 14283/2019).

7. Anche il quinto motivo è inammissibile.

7.1. La vulnerabilità viene allegata sempre in ragione della provenienza dalla (OMISSIS), che è stata esclusa con accertamento di fatto incensurabile, per quanto si è detto, dai Giudici di merito. Il fattore dell’integrazione sociale e lavorativa diventa recessivo in assenza di vulnerabilità, proprio in base alla giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. n. 4455/2018).

8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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