Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7991 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7991 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 6908-2015 proposto da:
AGENZIA Dliii. ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente dotniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
GRAZIANI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GlULTO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALDO SCHIAVI giusta procura a margine del ricorso di
appello;
controricorrente avverso la sentenza n. 5281/40/2014 della COMMISSIONE ‘TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del
19/06/2014, depositata il 21/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Data pubblicazione: 20/04/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione
della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato la decisione
di primo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo
avverso il diniego opposto dall’Amministrazione ad istanza presentata in data 29-5-

sostituto d’imposta per l’anno 2002 sulle somme corrisposte a titolo di incentivo
all’esodo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dipendente.
La CTR, in particolare, nel rigettare l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio,
ha affermato la tempestività e la fondatezza dell’istanza, precisando che l’inizio del
termine decadenziale andava individuato con il momento in cui il diritto poteva
essere reclamato (e, cioè, dalla data in cui era stata pubblicata la sentenza
“Vergani” della Corte di Giustizia).
Il contribuente resiste con controricorso.
In diritto
Contrariamente a quanto sostenuto in controricorso dal contribuente, il ricorso è,
in primo luogo, ammissibile, in quanto notificato il 13-3-2015, e quindi entro sei
mesi e 46 gg dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (21-8-2014); né
può ritenersi che nelle specie (ricorso avverso diniego di rimborso IRPIT) non
operi la sospensione feriale dei termini di cui alla

n

742/1969, atteso che il

predetto oggetto della controversia è estraneo alle controversie previste dagli artt.
429 e 459 cpc (per le quali —ex art. 3 L. 742/1969- non opera la sospensione)
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta -ex art. 360 n. 3 cpc- la violazione
e falsa applicazione dell’art. 38 dpr 602/1973, in quanto la CTR aveva fatto
decorrere il termine decadenziale (48 mesi) di cui all’art. 38 dpr 602/1973 non dal
momento in cui era stata versata l’imposta ma dalla data di pubblicazione della su
citata sentenza.
La censura è fondata.
La questione di diritto proposta nella presente controversia è stata risolta dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13676/2014, che ha affermato il
principio secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui
redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla

Ric. 2015 n. 06908 sez. MT – ud. 04-02-2016
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2009 e diretta ad ottenere il rimborso del 50% dell’aliquota IRPEF operata dal

”data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche
nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della
Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella
che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei
rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o

decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza dei
diritto e delle situazioni giuridiche”.
Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale dei diritto al rimborso
dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione, piuttosto che da
quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, sono
invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
“overtuling”, in quanto, come precisato dalle sezioni unite nella su citata sentenza,
“allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per
giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data
della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne
effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte
sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere
prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente
nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vuhierata attesa la sostanziale
protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglirnento del ricorso, va cassata la
sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (e
pacifica la tardività dell’istanza rispetto alla data in cui sono state operate le ritenute
concernenti l’anno di imposta 2002), la causa va decisa nel merito, con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
In considerazione dell’intervento della Corte a sezioni unite solo con la su citata
sentenza 13676/2014, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate
tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito ed irripetibili le spese del
presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

Ric. 2015 n. 06908 sez. MT ud. 04-02-2016
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0[

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate tra le parti le

spese di lite relative ai gradi di merito ed irripetibili le spese del presente giudizio di
legittimità.

FUfiZiOnatiO

ci

Così deciso in Roma in data 4-2-2016

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