Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7991 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19834-2009 proposto da:

C.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 2718/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22.12.08, depositato il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” C.S. ha adito la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso (unitamente ad altri ricorrenti) innanzi al Tar Campania con ricorso del 3.8.1999, non ancora definito.

La Corte d’appello, con il decreto impugnato, pronunciato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, ha liquidato per il danno non patrimoniale, per il ritardo di 7, la somma di Euro 7.000,00, (Euro 1.000,00 per anno di ritardo) dichiarando compensate, per la metà, le spese del giudizio, in relazione ai limiti di accoglimento della domanda.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore, affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha svolto difese.

1.- Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, p. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) questione relativa alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU ?”.

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

se l’indennizzo vada liquidato per la parte eccedente il termine di ragionevole durata, nella misura di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno ed il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detto parametro;

1.1.- I motivi 4 e 5 denunciano violazione e falsa applicazione di legge ed erronea compensazione delle spese processuali nonchè vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione ed alla dichiarazione di irripetibilità delle spese (art. 360 c.p.c., nn. non 3 e 5), ed è formulato il seguente quesito di diritto: “in ipotesi di accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese di lite?” e il decreto sarebbe viziato nella motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio.

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati.

a) Relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea. Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004) e, come affermato dalla Corte costituzionale – contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo – al giudice nazionale “spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.” (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo dopo i primi tre anni, per i quali l’indennizzo è pari a Euro 750,00 per anno.

Infine, va tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Sezione e con i criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Nella concreta la Corte di merito si è attenuta ai criteri innanzi richiamati.

Le argomentazioni svolte dall’istante sono invece manifestamente astratte, scollegate dalla fattispecie concreta e non si danno carico di dedurre le ragioni specifiche che dovrebbero evidenziarne l’illogicità, risultando prive di ogni specifica indicazione in ordine all’entità della controversia ed alla deduzione di ulteriori elementi già nella fese di merito.

2.1.- I motivi indicati nel p. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi, sembrano manifestamente inammissibili.

Il decreto ha dichiarato compensate le spese del giudizio, ritenendo sussistenti giusti motivi, in relazione ai limiti di accoglimento della domanda.

Al riguardo, va ribadito che la compensazione delle spese processuali spetta al potere discrezionale del giudice del merito, che può disporla nel caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano altri giusti motivi; la relativa motivazione è censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed il relativo vizio sussiste quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie.

Nella specie, la motivazione sopra riportata è immune dalle censure, in relazione alla notevole divergenza tra quanto richiesto (Euro 15.000,00, oltre al bonus di Euro 2.000,00) e quanto accordato a titolo di equa riparazione.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso, dando atto dell’avvenuta tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata con controricorso ritualmente notificato, in tal senso correggendo la relazione.

Al rigetto del ricorso pertanto consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 865,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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