Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7990 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 21/04/2020), n.7990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34792/2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino 7,

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio e rappresentato e

difeso dall’avvocato Gianluca Vitale in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 682/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 G.L., cittadino (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), di (OMISSIS), aveva raccontato di provenire da una famiglia di religione cristiana (composta da padre, madre e un fratello minore); che il padre, contadino era membro della confraternita degli (OMISSIS), diffusa nella zona sudoccidentale del Paese, nelle aree di lingua yoruba; che all’età di otto anni il ricorrente era stato condotto dal padre nel luogo delle riunioni degli associati e presentato al leader come suo successore; che nel 2014 il padre era tornato a (OMISSIS), città natale, ove viveva la seconda moglie, allentando così i rapporti con la famiglia rimasta a (OMISSIS); che due anni dopo, quando il ricorrente aveva doc dici anni, il padre era morto; che tre mesi dopo il leader della setta aveva inviato un adepto dal ricorrente fissandogli un incontro presso la struttura in cui si erano conosciuti, perchè prendesse il posto del padre nella setta, quale figlio maggiore, senza di che non si sarebbe potuto neppure seppellire il padre; che non aveva accettato la proposta, incompatibile con la sua religione cristiana, e aveva fatto seppellire il padre; che, per sfuggire alle pressioni della setta, il ricorrente si era trasferito prima a Lagos, ove svolgeva lavori saltuari e poi ad Abuja, tornando infine a (OMISSIS) dopo poco più di due anni e mezzo; che per quattro anni la sua vita era andata avanti serenamente, lavorando prima come fabbro, poi come taxista; che nel 2015, però, i membri della setta lo avevano di nuovo contattato minacciandolo di morte se non avesse aderito; che sentendosi in pericolo aveva quindi lasciato il Paese, raggiungendo prima il Niger e quindi la Libia e infine l’Italia

Il Tribunale di Torino con ordinanza del 25/3/2017 ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da G.L. è stato rigettato dalla Corte di appello di Torino, con aggravio di spese, con sentenza del 18/4/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso G.L., con atto notificato il 13/11/2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio con semplice memoria al solo fine di poter partecipare a una eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, al D.Lgs. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16 della Direttiva 2013/32/UE, lamentando violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità del richiedente.

1.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello si era riferita solamente al racconto reso in sede amministrativa, ignorando la ricostruzione degli eventi fornita in sede giudiziale, volta ad evidenziare la potenza e l’influenza della setta degli (OMISSIS) e le azioni violente e impunite ad essa e addebitabili, e le informazioni sul contesto di provenienza, al cui proposito non era stato effettuato alcun doveroso approfondimento, sostituito da mere opinioni soggettivistiche, così indebitamente rifiutando il doveroso esercizio del compito di cooperazione istruttoria.

1.2. La censura è inficiata da evidente genericità, laddove non chiarisce quali sarebbero le ulteriori allegazioni in fatto, diverse da quelle delibate dalla Corte territoriale e asseritamente riferibili solo al racconto in sede di audizione da parte della Commissione Territoriale, che sarebbero state trascurate dalla Corte subalpina, che invece ha dato conto, a pagina 3, ultimo capoverso, delle contestazioni mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado proprio con riferimento all’influenza politico-religiosa che la setta degli (OMISSIS) eserciterebbe sulla nomina dei dirigenti locali e dei capi villaggio e all’alto livello di corruzione delle forze di polizia.

1.3. In ogni caso la critica non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla genericità e autoreferenzialità del dissenso articolato dall’appellante e sul fatto che questi non aveva validamente impugnato il capo dell’ordinanza di primo grado in punto credibilità del racconto del richiedente (pag.5, 5 capoverso), nè rispetto alle ulteriori considerazioni esposte dalla Corte torinese, evidentemente ad abundantiam, di consenso a tale valutazione del Tribunale (pag. 5, 5 e 6 capoverso) e di ininfluenza della eventuale corruzione della polizia, non contattata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per aver la Corte di appello violato i criteri legali per la concessione della domanda di protezione umanitaria.

2.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ne abbia subordinato la concessione a un quadro di serie controindicazioni al rimpatrio, desumendone i presupposti da quelli rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (rischio di discriminazione o tortura o trattamenti inumani e degradanti) e abbia trascurato la necessità di un giudizio comparativo tra le prospettive di vita in Italia e in Nigeria del ricorrente, ignorando il suo percorso di integrazione e il contenuto delle informazioni COI circa la situazione della Nigeria.

2.2. Anche in questo caso la censura non attinge la ratio della decisione, che nel primo capoverso di pagina 7 si basa sulla mancata deduzione con l’appello di una situazione particolare di vulnerabilità soggettiva in cui verserebbe il richiedente asilo.

Il ricorrente si limita, da un lato, a evidenziare che il sig. G. avrebbe compiuto un percorso di integrazione, documentato dinanzi al Tribunale, senza dar conto in che cosa ciò sia consistito e tantomeno dimostrare di aver svolto specifico motivo di appello sul punto; dall’altro a invocare, ancora in modo del tutto generico, le informazioni COI relative alla Nigeria, senza dimostrare di aver svolto specifico motivo di appello sul punto.

A tale onere il ricorrente non poteva sottrarsi a fronte del contenuto della decisione di appello imperniata sulla non specificità del gravame.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma poichè la revoca era stata disposta basandosi non già sul dolo o colpa grave nell’esercizio dell’azione ma solo in base alla ravvisata infondatezza nel merito.

3.2. La censura è inammissibile.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 cit. D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941 – 01; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597 – 01; Sez. 1, n. 32028 del 11/12/2018, Rv. 651900 – 01).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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