Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7990 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7990 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ha pronunciato la seguente

4-

ORDINANZA
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sul ricorso 6238-2015 proposto da:
GUARRACINO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIO CREIThilLA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente –

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Data pubblicazione: 20/04/2016

C.42-

avverso la sentenza n. 6615/2014 della COMMISSIONE
TRIE UTARI A REGIONALE CAMPANIA, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, dcl 18/06/2014, depositata il
02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

In fatto
11 contribuente Guarracino Luigi, socio al 25% della Tomassoli
Guarracino srl, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassaziune della
sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania,
sez. staccata di Salerno, nel rigettarne l’appello, ha confermato la
decisione di primo grado, con la quale la CTP di Salerno aveva
dichiarato inammissibile il ricorso proposto da esso contribuente
avverso avviso di accertamento TF9010105889/10 relativo ad IRPEF
2004; siffatto avviso di accertamento scaturiva da altro avviso n.
TQY03T202306/2010, con il quale era stato determinato, per lo stesso
anno d’imposta, il reddito della società; la CTR, in particolare, ha
evidenziato che l’atto impugnato era stato notificato il 29-12-2010,
mentre il ricorso era stato spedito il 26-5-2011, quindi oltre il termine
di 60 gg previsto —a pena d’inammissibilità- dall’art. 21 d.lgs 546/92;
né, sempre secondo la CTR, il detto termine poteva ritenersi interrotto
dalla richiesta di accertamento con adesione, atteso che anche siffatta
richiesta era da considerarsi tardiva, in quanto spedita il 12-4-2011, e
quindi quando il su menzionato termine di 60 gg era già scaduto.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc
In diritto.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art.
360 n. 3 e 5 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 12 n. 2 d.lgs
Pie. 2015 n. 06238 sez. MT – ud. 04-02-2016
-2-

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CAGNA.

472/1987 nonché omessa valutazione di prova documentale ex art.
116 cpc e 2702 cc ed omesso esame circa fatto decisivo, ha evidenziato
che la OR aveva fatto riferimento solo alla seconda istanza di
accertamento con adesione (spedita il 12-4-2011), senza invece tenere
conto della prima istanza, spedita il 25-2-2011, Con conseguente

termine per impugnare l’avviso di accertamento.
Il motivo è infondato.
Come si desume dagli atti formalmente depositati, siffatta prima
istanza era stata proposta in ordine al diverso accertamento emesso nei
confronti della società, e non era quindi relativa all’accertamento per
cui è causa; la stessa, pertanto, non può ritenersi idonea a sospendere il
termine per impugnare relativamente al diverso accertamento (oggetto
del presente giudizio) emesso nei confronti del socio per maggiori
redditi da partecipazione.
11 rigetto del detto motivo comporta l’assorbimento dcl secondo,
concernente il merito della pretesa.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi curo 2.500,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori
Ric. 2015 n. 06238 sez. MT – ud. 04-02-2016
-3-

sospensione di 90 gg (ai sensi dell’art. 12 n. 2 el.lgs 472/1987) del

di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così d ciso Roma il 4-2-2016

acobellis

Dott. Mar

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