Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7990 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 01/04/2010), n.7990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BELLAVIA

UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTUCCI SCHISA

GUGLIELMO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi legali

rappresentanti Dott. C.T. e Rag. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 231, presso lo

studio dell’avvocato MAGALDI CARLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PALAGANO MICHELE LAZZARO con delega al margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2425/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, Terza

Sezione Civile, emessa il 10/02/2005; depositata il 01/03/2005;

R.G.N. 21006/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione ritualmente notificato C.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 13727/02 con cui il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato la domanda da esso proposta al fine di essere risarcito delle dei postumi per le lesioni personali subite in occasione del sinistro avvenuto il giorno 1^ agosto 1999 in M. allorchè esso attore, mentre circolava regolarmente a bordo del proprio motociclo, Vespa Piaggio tg. (OMISSIS), veniva tamponato con violenza da altro motociclo sopraggiunto a forte velocità: a fondamento della domanda proposta contro le Generali n.q. di impresa designata per il FGVS il C. esponeva che l’urto determinava la sua caduta al suolo e che il conducente del veicolo cagionante il danno era rimasto sconosciuto in quanto questi, dopo l’accaduto, tornava a bordo del motociclo e si dava rapidamente alla fuga sicchè altro non restava che invitare con l’allegata lettera racc. a.r. la compagnia assicuratrice convenuta per il FGVS territorialmente competente a corrispondere il risarcimento spettante alle vittime della strada L. n. 990 del 1969, ex art. 22, e, disattesa la richiesta, convenirla in giudizio dinanzi al GdP di Napoli.

Tanto premesso, l’attore sosteneva di aver diritto al risarcimento spettante alle vittime della strada e chiedeva la dichiarazione di responsabilità esclusiva del sinistro del conducente del veicolo non identificato nel sinistro, nonchè la condanna della Generali Ass.ni SpA per il FGVS della Regione Campania al risarcimento del danno conseguente (biologico, morale, estetico), da quantificare tramite CTU dedotta in via istruttoria con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatane.

Si costituiva la convenuta Generali Assicurazioni S.p.A. contestando la domanda di cui sosteneva l’infondatezza ed esponeva:

Che mancava la prova dell’adempimento dell’onere di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiesta stragiudiziale di risarcimento, applicabile anche nei confronti della compagnia assicuratrice designata per la gestione territoriale del FGVS;

– Che l’attore si era mostrato negligente nella coltivazione della sua pretesa ed in particolare nel dare impulso ad attività di indagine ed identificazione del responsabile del sinistro, avendo omesso di presentare querela o denuncia contro ignoti per i reati di lesioni colpose e di omesso soccorso;

– Che nessuna indicazione era stata fornita dall’attore in ordine alla dinamica dell’evento, alla ricostruzione delle conseguenze dannose, e dunque a supporto probatorio della pretesa, atteso il particolare rigore imposto dalla L. n. 990 del 1696, art. 19, per la prova del fatto illecito (in particolare quanto alla riconducibilità del fatto lesivo alla condotta di un veicolo cd. pirata rimasto sconosciuto, al nesso di causalità ed alle conseguenze dannose);

– Che la domanda attorea andava dunque respinta con vittoria di spese.

Venivano, quindi, accolte dal Giudice di Pace adito le istanze istruttorie di parte attrice, con escussione dei testi citati, e di parte convenuta, con l’acquisizione del verbale di p.s. descrittivo del sinistro, ed, infine, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva decisa con la sentenza n. 13727/2002 oggetto del presente gravame con cui il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendola non provata.

A fondamento del gravame il C. lamentava il rigetto della propria pretesa criticando la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata da parte del giudice di primo grado e il giudizio di insufficienza delle prove addotte a sostegno della domanda, nonchè la prevalenza riconosciuta ai verbali di polizia, della cui genericità l’appellante si doleva adducendone natura sommaria e meramente deduttiva della dinamica dell’evento, sulle testimonianze, di cui sosteneva che il GdP avesse sottolineato aspetti inverosimili e lacunosi.

In sede di appello l’appellante riproponeva, dunque, le medesime conclusioni oggetto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, previa riforma della sentenza di primo grado, oltre alla corresponsione degli interessi legali dal giorno dell’evento lesivo al soddisfo e delle spese legali, dei diritti e degli onorari spettanti per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Veniva quindi disposta l’acquisizione il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado con ordinanza resa all’udienza del 03/12/2002; senza ulteriore istruttoria le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 17/10/2004 e il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.

Con sentenza 10.2 – 1.3.05 il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:” 1) Rigetta l’appello; 2) Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata che liquida che liquida in Euro 197,30 per esborsi, Euro 614,30 per diritti ed Euro 913,35 per onorario oltre rimborso forfettario del 12,5%, cpa. ed Iva, se dovute”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione C. A..

Ha resistito con controricorso la GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo C.A. denuncia “Omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione circa il mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a” esponendo doglianze da riassumere come segue.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto non provato che la responsabilità del sinistro dedotto sia da ascrivere al conducente del motociclo rimasto non identificato. Però non è possibile ritenere provato, sulla scorta dell’acquisito rapporto di P.S., che il C. abbia perso il controllo del veicolo alla guida del quale si trovava senza che vi sia stato l’intervento di un elemento estraneo. Sorgono seri dubbi anche sulla possibilità di attribuire al sig. C. la paternità della affermazione secondo la quale le lesioni dallo stesso riportate sarebbero state l’effetto di un “incidente stradale” puro e semplice. E’ escluso, dunque, che si sia formata la prova in ordine al fatto che il sig. C. sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale puro e semplice. Il C., che al momento del sinistro aveva perso conoscenza e che nell’immediatezza dei fatti non era in condizioni di riferire alcunchè a chicchessia, non avrebbe potuto sporgere una querela senza conoscere le circostanze che avrebbe dovuto denunciare alla AG. penale. Erroneamente la domanda proposta dal sig. C. è stata rigettata e le dichiarazioni testimoniali raccolte sono state giudicate inverosimili semplicemente perchè non è stata rinvenuta negli atti del giudizio alcuna cartula che potesse assurgere alla funzione di informare dell’accaduto la P.A..

Il ricorso non può essere accolto.

Infatti, anche nella parte in cui non è addirittura inammissibile in quanto espone censure non aventi ritualmente ad oggetto le reali argomentazioni contenute nell’impugnata decisione, è comunque privo di pregio dato che la motivazione esposta dal Tribunale è (in ogni suo punto) sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 3.000,00 (tremila Euro) per onorario, oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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