Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 799 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 799 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 9254-2010 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 13,
presso lo studio dell’avvocato MANZINI RENATO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3224

contro

MORICI LUCIA C.F. MRCLCU63C48B885H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo
studio dell’avvocato CARLA MARIA GENTILI, che la

Data pubblicazione: 16/01/2014

rappresenta e difende,

giusta procura speciale

notarile in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

8151/2007 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 07/04/2009 R.G.N. 2052/2005;

udienza del

13/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIO

MIANI CANEVARI;
udito l’Avvocato MANZINI RENATO;
udito l’Avvocato GENTILI CARLA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lucia Morici ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della R.A.I.
Radiotelevisione Italiana S.p.A. come assistente ai programmi con una serie di
contratti a tempo determinato dal 1990 al 2003. Ha chiesto l’accertamento, in
relazione alla nullità del termine apposto ai vari contratti, dell’esistenza di un

la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni dalla
cessazione delle prestazioni lavorative.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda. Tale decisione è stata
riformata dalla Corte di Appello di Roma, che con la sentenza oggi impugnata
ha accertato la nullità del termine apposto al primo contratto dal 19 marzo
1990 ed affermato l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza da tale data, condannando l’appellata R.A.I.
Radiotelevisione Italiana S.p.A. al risarcimento del danno nella misura di tutte
le retribuzioni globali di fatto contrattualmente dovute con decorrenza dalla
notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Il giudice dell’appello ha ritenuto la sussistenza del suddetto rapporto a
tempo indeterminato sul rilievo della inesistenza dei requisiti previsti dall’art.
1 comma 2 della legge n.230/1962, modificato dalla legge n.266/1997, per
l’assunzione a tempo determinato di personale riferita a specifici spettacoli o
programmi radiotelevisivi, con riguardo alla necessità di connessione reciproca
tra la specificità dell’apporto lavorativo e la specificità del programma. Ha
osservato in proposito che le prestazioni svolte dalla sig. Morici come
assistente ai programmi si concretavano nello svolgimento, secondo le
direttive del produttore esecutivo, di attività di segreteria e cura di incombenti
amministrativi per la produzione del programma: non risultava né dal primo
contratto né dalle difese della RAI quale fosse la professionalità della
lavoratrice e quale l’apporto creativo che la stessa era chiamata a rendere.
Era anche irrilevante il richiamo della società appellante alla disciplina
collettiva dettata dal CCL 8 giugno 2000 ai sensi dell’art.23 legge n.56/1987,

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unico rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto, e

inapplicabile a fattispecie regolata dalla previgente disciplina generale sui
contratti a termine.
La sentenza ha anche rilevato che non erano state riproposte in appello
le eccezioni di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e per recesso
anticipato da due dei contratti a termini, da ritenersi comunque infondate.

proposto ricorso cassazione affidato a cinque motivi. Lucia Morici resiste con
controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunciano vizi di motivazione e la violazione
dell’arti comma 2 lett.e) della legge n.230/1962. Si sostiene che la sentenza
impugnata ha erroneamente applicato i principi relativi ai presupposti per la
legittima assunzione a termine stabiliti dalla normativa citata, senza tener
conto delle ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine introdotte con
l’accordo 5 aprile 1997 tra la R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a. e le 00.SS.,
che hanno dato una nuova definizione di “programma” e “specifici
programmi”.
Analoga censura è proposta con il successivo secondo motivo, che
denuncia un vizio di motivazione in relazione alla dedotta irrilevanza del
requisito di specificità in senso soggettivo e del vincolo di necessità,
affermando che tutti i contratti stipulati dalla sig. Morici sono stati stipulati “ai
sensi del punto 1) dell’accordo del 5.4.1997 e ai sensi della normativa sul
rapporto di lavoro a tempo determinato co.4 lett. a) contenuta nel contratto
collettivo 8 giugno 2000 entrambi concordati in applicazione dell’art.23 I.
n.56/87”.
2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la
loro connessione, non meritano accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
Si deve rilevare in primo luogo la violazione dell’art. 369 cod.proc.civ.,
che impone a pena di improcedibilità il deposito insieme con il ricorso degli
accordi o contratti collettivi su cui il ricorso si fonda; nella specie, la normativa
collettiva invocata non risulta depositata insieme con il ricorso.

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Awerso tale decisione R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha

In secondo luogo, il giudice dell’appello ha espressamente escluso la
possibilità di far riferimento a questa disciplina, affermando la sussistenza del
rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto a
termine, in ragione della nullità del termine apposto allo stesso contratto,
stipulato in epoca antecedente a richiamate pattuizioni collettive; e tale

3. Con il terzo motivo si propone la tesi della legittimità dei contratti a
termine anche ai sensi della disciplina generale di cui alla legge n.230 del 1962,
deducendosi un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla
connessione tra le mansioni della sig. Morici e le esigenze dei programmi.
La censura appare inammissibile, in relazione al disposto dell’art. 366
bis cod.proc.civ. (applicabile ratione temporis nel caso di specie) secondo cui
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. la
censura deve quindi contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
Nella specie, il motivo contiene deduzioni relative al ruolo di supporto
svolto dalla sig. Morici per la realizzazione del programma, ma a tale
illustrazione non segue una indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al
giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso rilevando il
nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto
ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione
favorevole al ricorrente.
4. Con il quarto motivo si denuncia un ulteriore vizio di motivazione,
prospettandosi — con la tesi della legittimità dei contratti stipulati in base alla
disciplina collettiva vigente dal 1997- l’ulteriore assunto secondo cui, nella
denegata ipotesi di conversione del primo contratto a termine in un unico

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statuizione non è stata specificamente censurata dalla ricorrente.

rapporto a tempo indeterminato, quest’ultimo dovrebbe considerarsi risolto
per effetto della volontà novativa espressamente manifestata dalle parti con la
sottoscrizione di contratti, a partire da quello del 23 ottobre 1998, stipulati ai
sensi di una diversa e nuova normativa.
La censura appare riferibile ad una questione nuova, non sottoposta

oltre alla improcedibilità derivante dalla mancata produzione dei contratti in
questione, la mancata indicazione (in violazione del principio
dell’autosufficienza del ricorso) delle clausole contrattuali con cui sarebbe
stata espressa la dedotta volontà novativa.
5. Con il quinto motivo si denuncia un altro vizio di motivazione
riproponendosi la questione della risoluzione per mutuo consenso del
rapporto a tempo indeterminato in relazione al decorso del tempo intercorso
tra il contratto a termine del 31 maggio 1993 e la successiva stipulazione del
contratto del 28 aprile 1997.
La censura è inammissibile, non essendo stata impugnata la statuizione
del giudice del gravame che ha ritenuto precluso l’esame di tale questione
non riproposta in appello ai sensi dell’art.346 cod.proc.civ..
6. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio liquidate in C 100,00 per esborsi ed C 3.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
‘ ente egsore (Alum.
Il Igh

all’esame del giudice dell’appello; va comunque disattesa, dovendosi rilevare,

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