Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 799 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 14/01/2011), n.799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32714/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 10/10/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di N.F. avverso il silenzio rifiuto in ordine alle istanze di rimborso sulle ritenute Irpef relative alle indennità di trasferta quale ispettore del lavoro.

La CTR aveva ritenuto la natura risarcitoria e pertanto la intassabilità.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso.

Con il primo articolato motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 5, per avere ritenuto la natura risarcitoria e non retributiva delle superiori indennità. Col secondo motivo deduce vizio motivazionale.

I motivi per la stretta connessione logica e giuridica devono essere esaminati congiuntamente.

Questa Corte (Cass. n. 14291/2009; n. 12178/2009), nelle ultime decisioni, ha osservato che sul tema del regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfettaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, nella giurisprudenza della Corte si riscontrano orientamenti non uniformi:

da un lato, infatti, si è affermata la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, con conseguente esclusione della loro assoggettabilità alla ritenuta IRPEF (Cass. nn. 5081 del 1999, 9107 del 2002 e n. 21517 del 2006); dall’altro, si è ritenuta la piena assimilabilità di tali erogazioni all’indennità di trasferta, con applicazione del regime di tassazione stabilito per quest’ultima dal comma 4, poi divenuto 5^, a seguito della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 del 2007 ed altre); infine, in altra occasione, pur aderendo a quest’ultimo indirizzo, è stata censurata l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento in concreto della natura delle somme percepite (Cass. n. 1798 del 2005). Anche questo Collegio ritiene di aderire e dare continuità al secondo, ormai ampiamente prevalente, indirizzo, il quale ha anche il pregio di evitare disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria di lavoratori sulla base della qualificazione di volta in volta attribuita alle somme in questione dal giudice di merito. Nel dettare il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, e le sue successive modificazioni (e già prima il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48), il legislatore ha avuto l’evidente intenzione di stabilire, in via generale e forfettaria, i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta (caratterizzata, secondo il diritto lavoristico, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) siano esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, le stesse concorrono alla formazione del reddito: partendo, cioè, dalla natura mista di detta indennità, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta (cfr. Cass. n. 20249 del 1991), il legislatore ha introdotto, nell’esercizio della sua discrezionalità (con scelta certamente non irragionevole), una minuziosa disciplina della materia per ciascuna tipologia di trasferta (nell’ambito del territorio comunale, fuori del territorio comunale, all’estero), stabilendo, a seconda dei casi, distinte soglie di intassabilità, anche nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore. Ne deriva che le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le ispezioni effettuate fuori sede, a prescindere dalla qualificazione adottata dal giudice di merito (“indennità di trasferta”, “rimborso spese forfettario”, “rimborso spese” in genere), devono in ogni caso ritenersi riconducibili all’istituto dell’indennità di trasferta e, pertanto, soggette al regime di tassazione per questo dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dallo stesso D.P.R., art. 48, comma 5, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, (v., ora, nuovo T.U.I.R., art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1).

In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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