Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7989 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24830/2015 proposto da:

A E C NETWORK SAS DI M.A., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHILLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COLAPIETRO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2946/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 10/03/2015, depositata i124/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Iva ed Irap dell’anno di imposta 2005, il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente (a suo nome, non già a nome dei suoi soci) in quanto già cessata in data antecedente al ricorso (il 16/06/2008);

2. in questa sede la società estinta – “rappresentata dall’ex socio e rappresentante legale” – deduce la “violazione e falsa applicazione.. D.L. n. 175 del 2014, ex art. 28, comma 4 e art. 2495 c.c.”, lamentando che la C.T.R. avrebbe dovuto, “oltre che dichiarare l’inammissibilità, anche l’inesistenza dell’avviso de quo”, stante l’inefficacia retroattiva del D.L. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, che mantiene in vita le società estinte cancellate per ulteriori 5 anni (Cass. n. 6743/15);

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. va preliminarmente confermato che “il D.Lg.s. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. 5, sent. nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; cfr. sez. 6I-5, ord. n. 15648/15).

5. è altresì consolidato l’orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. 5, n. 5736/16, n. 20252/15, n. 21188/14).

6. correttamente dunque la C.T.R., dopo aver rilevato che l’originaria impugnazione dell’avviso di accertamento era stata proposta (in nome proprio) da una società già cancellata ed estinta, si è limitata a dichiararne l’inammissibilità, non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. 6-5, n. 19142/16; cfr. Cass. sez. 5, n. 2444/17, sotto il profilo dell’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta);

7. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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