Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7989 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7989 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

()RDINANZA
sul ricorso 5930-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GUIDA MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato
MARIA CRISTINA MANNI, rappresenta e difesa dall’avvocato
ALFREDO IADANZA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 7751/01/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 05/05/2014,
depositata il 15/09/2014;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGN A;
udito l’Avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, giusta delega
depositata ed allegata al verbale dell’Avv.to IADANZA, difensore del
controricorrente, che si riporta ai motivi.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Campania, rigettandone l’appello, ha confermato la
decisione di primo grado con la quale la Cf P di Napoli aveva accolto il
ricorso proposto dalla contribuente Guida Marcclla (socia
accomandante al 90% della sas M.C.I. Montaggi e Carpenterie
Industriali) avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF 2003
derivante -ex art. 5 rrUIR- da altro avviso di accertamento emesso nei
confronti della società; la CTR, in particolare, ha innanzitutto
premesso che, nonostante essa stessa avesse disposto in precedenza la
remissione degli atti in primo grado, non era stato possibile instaurare
il contradditorio in quanto il processo relativo alla società era stato già
celebrato; nel merito ha poi ribadito l’illegittimità dell’impugnato
avviso di accertamento per difetto di motivazione ex artt. 7 L.
212/2000 e 42 dpr 600/73, evidenziando che la motivazione del detto
avviso era basata su un precedente atto della stessa amministrazione,
non notificato al contribuente.
Ti contribuente resiste con controricorso, illustrato anche da successiva
memoria.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc

In diritto

kic. 2015 n. 05930 sez. MT – ud. 04-02-2016
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In fatto

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunziando -ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, dpr
600/73, 7, comma 1, L. 212/2000, 3, commi 1 e 3, L. 241/90, 2261 e
2330, comma 3, cc, evidenzia che, in base alle su citate norme, la mera
mancata allegazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti

dell’impugnato avviso di accertamento emesso nei confronti della socia
contribuente, essendo sufficiente al riguardo la conoscenza (da parte di
quest’ultima) delle ragioni giuridiche dei documenti richiamati (nella
specie, l’avviso di accertamento impugnato riproduceva ampiamente il
contenuto dell’atto richiamato, essendo infatti ben individuata la
società partecipata ed il reddito d’impresa accertato nei suoi confronti
ed essendo stato precisamente specificato il riferimento all’art. 5
TUIR); la ricorrente, comunque, quale socia accomandante,
avvalendosi dei suoi poteri di controllo e consultazione, poteva e
doveva essere a conoscenza dell’avviso di accertamento societario;
legittima doveva quindi ritenersi la motivazione per relationem.
Contrariamente a quanto affermato da parte contribuente, il ricorso
appare innanzitutto ammissibile, in quanto (come risulta da quanto
sopra esposto) contenente specifiche censure alla sentenza impugnata,
nonché procedibile, in quanto rispettoso, in tema di indicazione e di
deposito atti e documenti pregressi, dei principi enunciati da Cass. sez.
unite 22726/2011 c 25038/2013.
Ciò posto va preliminarmente rilevato che, nonostante la sussistenza di
ipotesi di litisconsorzio necessario originario, al presente giudizio non
hanno sin dal primo grado partecipato né la società né l’altra socia
Volpe Anna.
Al riguardo questa Corte ha da tempo statuito che “in materia
tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica
Ric. 2015 n. 05930 sez. MT utd. 04 02 2016

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della società non poteva costituire motivo di annullamento

delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il

da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia
la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta contn.)versia, infatti,
non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
SO

etti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi

dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. sez. unite
14215/2008); da ultimo è stato ribadito (Cass. 2737/2014), con
riferimento alla posizione del socio accomandante, che “nel processo
tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica
delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la
società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà
dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente
Ric. 2015 n. 05930 sez. MT – ud. 04-02-2016
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ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,

alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio
accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo
l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione
dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità

violazione delle nonne sul litisconsorzio necessario determina la nullità
della sentenza, spettando, successivamente, al giudice di merito
accertare l’eventuale formazione, “medio temporc”, di un giudicato,
nonché i suoi effetti sostanziali e processuali, nei confronti di uno dei
litisconsorti” (Cass. 20820/2012); siffatta precisazione appare, peraltro,
in linea con quanto evidenziato in motivazione (v. pagg 37 ssg) dalla
stessa su citata sentenza Cass. scz. unite 14215/2008.
Nel caso di specie la socia contribuente Guida Marcella non ha fatto
valere esclusivamente questioni personali, avendo contestato l’avviso
anche con riferimento all’illegittimità ed infondatezza dei recuperi
effettuati dall’Ufficio impositore” (v. pag. 3 controricorso in
Cassazione); né, per quanto su precisato, i su esposti principi possono
venire meno per effetto dell’intervenuto giudicato (favorevole
all’Amministrazione) sull’accertamento societario, sia perché
comunque al giudizio non ha partecipato l’altra socia Volpe Anna, sia
perché, come su precisato, è compito del giudice dapprima prendere
in considerazione l’integrità del contradditorio al fine di giudicare con
la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, e solo
successivamente valutare gli effetti sostanziali e processuali del
giudicato su uno dei litisconsorti
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va dichiarata la nullità
dell’intero giudizio, con rimessione degli atti alla CTP di Napoli.

Ric. 2015 n. 05930 sez. MT – ud. 04-02-2016
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(limitata alla quota conferita o illimitate è stato poi precisato che “la

Attesa la peculiarità della vicenda in esame (v-..itià.–2.5~~iffieSSieFfeg-pri434{9—@i-adics3), si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio
P. q. M
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli

dell’intero giudizio.

atti alla CTP di Napoli; dichiara compensate tra le parti le spese di lite

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