Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7988 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 22/03/2021), n.7988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5787/2016 proposto da:

Tenuta Nobile Castelduino s.r.l., oggi trasformata in Società

agricola Kohisce, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Bellotti Bon 10, presso

lo studio dell’avvocato Francesco Vetrò, e rappresentata e difesa

dagli avvocati Massimiliano Bellavista, Giovanni Di Lullo, Luca

Raffaello Perfetti;

– ricorrente –

contro

Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari 70, presso

lo studio dell’avvocato Virginia Ripa Di Meana, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Elena Buson, e Francesca Covone;

– controricorrente –

e contro

Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 425/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trieste con ordinanza del 20/7/2015 ha deciso due procedimenti riuniti, rispettivamente proposti nei reciproci confronti da Terna s.p.a. e dalla Tenuta Nobile di Castelduino s.r.l. (di seguito semplicemente Tenuta), in contraddittorio altresì con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio, relativamente alla determinazione dell’indennità di asservimento a servitù di elettrodotto di alcuni terreni di proprietà della Tenuta, siti nel Comune di (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), dichiarati di pubblica utilità con Decreto del 21/5/2010, occupati in via d’urgenza con decreto del 14/11/2011 e quindi fatti oggetto di decreto di asservimento del 5/7/2013.

Per tali terreni il Collegio peritale nominato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, aveva determinato l’indennità dovuta in complessivi Euro 70.863,95 (di cui Euro 14.067,75 per indennità di asservimento, Euro 46.917,32 per indennità aggiuntiva, Euro 9.878,88 per danni, compresi quelli da occupazione temporanea).

La Corte di appello ha ritenuto in via preliminare procedibile il giudizio per la sopravvenuta emissione del decreto di asservimento (per quello dei due procedimenti iniziato prima della sua emissione);

ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Terna; ha determinato l’indennità dovuta alla Tenuta in Euro 13.046,25 per l’asservimento e in Euro 124,20 per l’occupazione temporanea; ha posto a carico della Tenuta le spese processuali e quelle di consulenza tecnica.

2. Avverso la predetta ordinanza del 20/7/2015, non notificata, con atto notificato il 22/2/2016 ha proposto ricorso per cassazione società agricola Kohisce, succeduta per trasformazione alla Tenuta Nobile di Castelduino s.r.l., svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 31/3/2016 ha proposto controricorso Terna s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 10/4/2016 hanno proposto controricorso i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela e del territorio, intimati rimasti contumaci nel giudizio di merito, chiedendo la dichiarazione del loro difetto di legittimazione passiva ad causam, poichè la vicenda espropriativa era stata interamente gestita da Terna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40, 44 e 52 bis, con riguardo al calcolo differenziato dell’ammontare dell’indennizzo a seconda dell’incidenza del vincolo sulle singole porzioni di terreno.

1.1. La Corte territoriale aveva suddiviso il terreno in tre aree: a) m.q. 384 area occupata da tralicci e sostegni: b) m.q. 581, area a servizio delle condutture; c) m.q. 16.640 area di rispetto; partendo da un prezzo di mercato di Euro 5 al m.q. era stata effettuata una riduzione percentuale nella misura di 1/8 per la fascia di rispetto.

Così operando – osserva la ricorrente – erano stati violati gli articoli sopra indicati in cui non si trovava riscontro al criterio adottato ed era stato invece indebitamente applicato, in via equitativa e per colmare una pretesa lacuna normativa, in realtà inesistente, il previgente del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, abrogato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58.

L’art. 52 bis, comma 6 – conclude la ricorrente – faceva invece rinvio alle regole generali del Testo unico, sicchè non esisteva più alcuna differenza nelle modalità di definizione dell’indennizzo fra le ipotesi di espropriazione ed asservimento.

1.2. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 52 bis, comma 6, recante il testo unico delle espropriazioni, aggiunto dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, art. 1, stabilisce che ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto specificamente in quel capo, le disposizioni del testo unico in quanto compatibili.

L’art. 44 del testo unico nei suoi primi due commi attribuisce il diritto di una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, da calcolare senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.

1.3. La critica proposta dalla ricorrente assume erroneamente che la Corte di appello abbia applicato analogicamente l’abrogato del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123; invece i giudici triestini si sono limitati ad recepire una valutazione di carattere equitativo, ispirata – seppur non integralmente, visto che l’art. 123, non contemplava la percentuale correttiva di 1/8 – alla norma citata, osservando ch’essa, seppur abrogata, trovava ancora possibile applicazione in alcuni casi ratione temporis.

Viceversa la Corte ha ritenuto di applicare del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 e il principio che la riduzione complessiva del valore dell’immobile sulla base del criterio differenziale deve basarsi, anche quantitativamente, sulla misura in cui l’opera pubblica vada a realizzare una apprezzabile compromissione o riduzione del diritto reale inciso.

1.4. Come si è detto, il Testo unico con il rinvio operato dall’art. 52 bis, richiama le altre disposizioni in quanto compatibili e l’art. 44, così richiamato, pur non dettando un rigoroso criterio di quantificazione, correla comunque l’indennità spettante alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.

E’ evidente che il principio di proporzionalità, che impone la correlazione fra indennità e misura della compromissione delle facoltà del proprietario, richiede una determinazione dell’entità dell’incisione dei diritti di proprietà.

Già in passato – e con riferimento al previgente della L. n. 2359 del 1865, art. 46 – è stato affermato che nel caso di decreto di asservimento impositivo di una servitù l’indennità deve essere determinata applicando i parametri normativi per la stima dell’indennità di espropriazione, nel concorso dei relativi presupposti, il criterio differenziale indicato dalla norma contenuta nell’art. 40 e, infine, la riduzione percentuale, ex art. 46, per la minore compressione del diritto reale, peculiare dell’asservimento, rispetto all’espropriazione (Sez. 1, n. 25011 del 30/11/2007, Rv. 600723 01).

La sentenza del 24/6/2015 n. 13095 ha ribadito che la costituzione di servitù di elettrodotto non può essere equiparata all’ablazione della proprietà dell’area asservita, identificando l’indennità di asservimento con quella di espropriazione dell’intera area sottoposta alla limitazione impressa dal ius in re aliena, che è un minus rispetto all’intero, atteso che tendenzialmente il bene sorvolato dalle linee aeree conserva pur sempre una possibilità di utilizzazione, valutabile economicamente; invece ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù.

E’ stato poi precisato che l’indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall’imposizione di una servitù e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, va calcolata in una misura percentuale dell’indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell’opera pubblica (Sez. 1, n. 18581 del 07/09/2020, Rv. 658809 – 01); non diversamente – è stato aggiunto, sempre in tema di servitù di elettrodotto – la determinazione dell’indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l’attualità del deprezzamento nonchè l’oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l’applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili (Sez. 1, n. 18577 del 07/09/2020, Rv. 658617 – 01).

L’indennità di asservimento, prevista dal D.P.R. n.. n. 327 del 2001, art. 44, deve quindi essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 1038 c.c., comma 1, che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente all’intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall’operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall’altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell’acquedotto. (Sez. 1, n. 16495 del 19/06/2019, Rv. 654275 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40, 44 e 52 bis, con riguardo alla determinazione del valore unitario da applicare all’indennizzo.

2.1. A tal proposito la ricorrente osserva che secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Duino-Aurisina sul fondo de quo era possibile esercitare sia attività agricole, per le quali occorreva considerare il potenziale economico del bene, anche nella prospettiva della silvicoltura, oppure installare impianti tecnologici, come gli elettrodotti per necessità locali, oppure, infine, recuperare il sito a fini turistici, ristrutturando i ruderi dell’insediamento rurale preesistente nel rispetto dell’antico complesso abitativo (OMISSIS).

Prosegue la ricorrente, osservando che non vi era alcuna prova che un precedente progetto di recupero fosse stato rigettato dall’Amministrazione comunale, come affermato dal consulente tecnico; il fatto non sarebbe comunque decisivo; per il rudere esistente vi era valutazione dell’interesse pubblico al suo recupero;

l’autorizzazione paesaggistica, pur senza valore autorizzativo, non era affatto ininfluente.

2.2. Il motivo presenta una commistione di profili di infondatezza e inammissibilità.

2.2.1. Quanto ai primi, la solo astratta potenzialità di utilizzo agricolo per silvicoltura del terreno, certamente non effettiva e attuale, in quanto esclusa dalle rilevazioni del consulente tecnico e dall’accertamento compiuto con la sentenza impugnata, è comunque stata considerata nell’ambito dell’effettuata valorizzazione del terreno come inedificabile; lo sfruttamento di tipo industriale è parimenti del tutto teorico ed anch’esso pienamente compatibile con il criterio di valorizzazione utilizzato.

In altri termini, la stima del valore del terreno come non edificabile comprende tutti i possibili usi leciti del suolo, consentiti dalla normativa urbanistica, puramente teorici e potenziali, quali quelli prospettati dalla ricorrente.

2.2.2. La ricorrente, poi, si riferisce alla possibilità di ristrutturazione dei ruderi dell’antico insediamento rurale esistente nel rispetto dell’antico complesso abitativo (OMISSIS) e finalizzata ad attività di turismo sostenibile, asseritamente consentita dal Piano regolatore esistente, che all’art. 1.1.1.1., n. 3, lett. e), permetterebbe, nel rispetto di vincoli paesaggistici ed ambientali, un’attività edificatoria sub specie di ristrutturazione vincolata.

La censura al proposito sollevata appare inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè la ricorrente non trascrive la norma regolamentare invocata, nè dà conto della collocazione negli atti processuali del documento (per cui, quale atto amministrativo, non vale il principio Tura novit curia, ove non funga da norma integrativa del codice civile: Sez. 3, n. 34158 del 20/12/2019, Rv. 656335 – 02; Sez. 5, n. 19360 del 20/07/2018, Rv. 650046 – 01; Sez. 2, n. 4460 del 09/08/1982, Rv. 422456 – 01).

Cosa questa tanto più grave in quanto la sentenza impugnata non menziona affatto tale normativa, ma solo una autorizzazione ambientale, di per sè irrilevante ai fini edificatori, e si limita a riferire quanto esposto dal consulente tecnico d’ufficio circa il rigetto (non provato secondo la ricorrente) di un progetto finalizzato al recupero ambientale e filologico degli edifici ad uso agricolo (OMISSIS), senza dar affatto conto del quadro urbanistico invocato genericamente e non in modo autosufficiente dalla ricorrente.

Appare quindi del tutto irrilevante il possesso di una autorizzazione ambientale e la sottolineata non definitività dell’eventuale e contestato rigetto del progetto di ristrutturazione, per la non specificità della censura nel suo riferimento alla disposizione di PRG asseritamente legittimante.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40, 44 e 52 bis, con riguardo all’errata valutazione dei documenti da essa depositati.

3.1. Tali documenti, secondo la ricorrente, erano rilevanti nonostante la loro risalenza nel tempo, che corroborava proprio per questo l’inadeguatezza del valore applicato per l’espropriazione, inferiore a quello di dieci e venti anni prima nonostante l’incremento di valore degli immobili.

Nè poteva – osserva ancora la ricorrente – essere ritenuto ininfluente il prezzo pattuito in contrattazioni compiute in pendenza di procedimento espropriativo, da sempre previste in seno alle procedure espropriative.

3.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cosiddetto sintetico-comparativo si risolve nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo, sicchè il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Sez. 1, n. 34743 del 31/12/2019, Rv. 656568 – 01; Sez. 1, n. 18577 del 07/09/2020, Rv. 658617-01).

Nell’individuazione degli immobili con caratteristiche affini, l’esigenza di omogeneità richiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, potendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purchè il giudice di merito, al fine di determinare l’importo dovuto a titolo di indennità di esproprio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla cessione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa (Sez. 1, n. 4187 del 21/02/2014, Rv. 629977 01).

3.3. A quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 15, pag. 17), il consulente tecnico e, conseguentemente, la Corte di appello hanno escluso la rappresentatività di alcuni atti o perchè erano relativi a condizioni di mercato risalenti e superate (periodo 1984-2003), o a beni siti in aree territoriali differenti o ancora alla costituzione di servitù di altro genere.

Anche a prescindere dalla estrema genericità dei riferimenti della ricorrente agli atti pretermessi, di per sè sufficiente a inficiare la specificità del motivo, e pure dalla natura dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, il Collegio rileva che non vi è traccia nella sentenza impugnata dell’esclusione di atti di cessione volontaria perchè non attendibili per loro natura in punto determinazione del corrispettivo.

L’esclusione della rappresentatività di contrattazioni risalenti nel tempo è del tutto coerente con gli orientamenti di questa Corte, basati sulla fluttuazioni non necessariamente incrementali del mercato immobiliare influenzate da molteplici fattori come variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (Sez. 1, n. 10730 del 15/12/1994, Rv. 489214 – 01); per la determinazione dell’indennità di espropriazione secondo il criterio del valore venale dell’immobile, il prezzo di mercato di un bene espropriato deve essere accertato in concreto, in relazione a dati di fatto riferibili alla situazione locale alla data di esproprio, restando esclusa la possibilità di prendere a base di tale accertamento il valore dell’immobile riferito ad altra data e rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T., i quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non le quotazioni di mercato degli immobili. (Sez. 1, n. 14031 del 25/10/2000, Rv. 541189-01; Sez. 1, n. 12213 del 17/07/2012, Rv. 623456 – 01; Sez. 1, n. 17462 del 22/08/2011, Rv. 619025 01; Sez. 1, n. 24857 del 22/11/2006, Rv. 593009 – 01).

Del pari perfettamente logiche e coerenti sono le scelte di non considerare elementi relativi a terreni siti in zone diverse o all’imposizione di oneri prediali differenti per tipologie ed impatto sui diritti dominicali.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40, 44 e 52 bis, con riguardo al mancato riconoscimento dell’indennità aggiuntiva e del risarcimento del danno permanente diretto e indiretto.

4.1. La ricorrente sostiene che, quanto alla prima, la Corte territoriale aveva ignorato il richiamo operato dall’art. 52 bis all’art. 40 del Testo Unico.

Quanto al danno, secondo la ricorrente, il Giudice non poteva ignorare la perizia di parte che doveva essere rimessa alla verifica della consulenza d’ufficio, in questo caso non meramente esplorativa.

4.2. Il primo profilo di censura è inammissibile perchè nel sostenere che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 52 sexies, richiamerebbe anche l’art. 40 in tema di indennità aggiuntive, ignora del tutto la concorrente ratio decidendi, autonomamente capace di sorreggere il decisum, espressa sub b) alle pagine 25-26 della sentenza impugnata, secondo cui l’area non è coltivata o comunque interessata da un programma di conservazione o utilizzazione, come accertato dal C.t.u. e riscontrato direttamente sulle base della documentazione fotografica, che raffigura una zona incolta, disordinatamente popolata da arbuti cespugli e rovi.

4.3. Assolutamente generico appare il riferimento alla perizia di parte in punto danni, sfornito com’è financo di qualche indicazione circa il suo contenuto.

La critica alla sentenza impugnata è priva di ogni specificità, anche a tacere della concorrente ratio decidendi, autonomamente capace di sorreggere il decisum, espressa a pagina 28, capoverso, circa la non risarcibilità dei pregiudizi non riverberanti nella liquidazione dell’indennità.

5. I due Ministeri controricorrenti affermano il loro difetto di legittimazione passiva, poichè il soggetto espropriante, attuatore e beneficiario dell’asservimento era Terna s.p.a..

La sentenza impugnata, nella contumacia dei due Ministeri, ha totalmente ignorato l’argomento, limitandosi ad affermare la legittimazione attiva e passiva di Terna.

Nessun giudicato si è quindi formato sul punto e non vi è stata neppure una statuizione che esigesse la proposizione del ricorso incidentale.

Sia il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, sia il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, individuano come soggetti passivamente legittimati alla azione di determinazione dell’indennità l’autorità espropriante, il promotore dell’espropriazione e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene.

Nessuna di queste vesti – tutte indossate da Terna s.p.a. hanno assunto i due Ministeri, limitatisi a costituire il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli elettrodotti di interesse pubblico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblico interesse o utilità, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso è il soggetto espropriante, a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, dovendo egualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che, nel provvedimento ablatorio, risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative (Sez. 1, n. 25862 del 02/12/2011, Rv. 620551 – 01; Sez. 1, n. 12541 del 19/07/2012, Rv. 623448 – 01; Sez. 1, n. 10530 del 20/05/2016 Rv. 639843 01).

6. Il ricorso, proposto sulla base di motivi inammissibili o infondati, deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti della ricorrente con Terna s.p.a.; meritano invece compensazione nei rapporti tra la ricorrente e i due Ministeri, in assenza (allegata dagli stessi due controricorrenti) di domande nei loro confronti, che atteggia la loro evocazione in giudizio in termini di mera denuntiatio litis.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Terna s.p.a., liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e compensa le spese fra di loro e la ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA