Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7988 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7988 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 5608-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonchè contro

B&C SRL UNIPERSONALE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1373/25/2014 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 13/06/2014,
depositata il 07/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

Data pubblicazione: 20/04/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha
dichiarato l’illegittimità dell’accertamento con il quale l’Agenzia delle

Entrate aveva recuperato a tassazione ai fini IRES, IVA ed IRAP
maggiori redditi per il 2006; la CFR, in particolare, ha evidenziato che
l’avviso di accertamento era stato emesso prima dello scadere dei 60 gg
previsti dal comma 7 dell’art. 12 L. 212/2000, e precisamente dopo
solo 22 gg dall’accesso breve”, teso a reperire documentazione,
avvenuto in data 18-10-2010 ed esauritosi il giorno successivo.
Il contribuente non svolge attività difensiva.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunziando -ex art. 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione dell’un. 12, comma 7, L.
212/2000, ha evidenziato che la detta disposizione non può applicarsi
ai e.d. accertamenti “a tavolino”, ossia eseguiti senza “accesso
ispettivo” presso la sede del contribuente; nel caso di specie
l’accertamento doveva ritenersi eseguito “a tavolino”, in quanto
l’Agenzia aveva effettuato un accesso presso la sede della società
contribuente nel corso di una sola giornata (18 ottobre 2010) al mero
fine di acquisire documentazione contabile, poi consegnata il giorno
successivo (19 ottobre 2010) dalla detta società. presso l’Ufficio
Finanziario procedente e quindi utilizzata per una successiva verifica
“in house” dalla stessa Amministrazione Finanziaria; nello specifico,
come risultava dallo stesso processo verbale di “accesso, richiesta ed
acquisizione della documentazione”, l’attività dell’Amministrazione si

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era concretizzata non già in un “accesso ispettivo”, bensì in una “mcra
richiesta documentale”.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denunziando -ex art. 360 n.
violazione e falsa

3 cpc-, in subordine e sotto altro aspetto,

applicazione dell’art. 12, comma 7, 1- 212/2000, si duole che la

urR

dell’accertamento dal solo mancato rispetto del terrnine dilatorio dalla
detta norma previsto, senza valutare la ragione di “particolare urgenza”
addotta dall’Amministrazione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tira loro connessi,
sono infondati.
Come già statuito da questa Corte, “in tema di diritti e garanzie dcl
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività,
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto
termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedirnentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione

e

buona fede tra

amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva… Il vizio invalidante non consiste
nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne
hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di
detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la evi’
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abbia fatto discendere, in termini di sostanziale automaticità,

ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’ufficio”(Cass. sez. unite 18184/2013); va, inoltre,
considerato che le dette garanzie statutarie operano già in fase di
accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e
consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò

ovvero dell’art. 33 del decreto sull’accertamento; siffatte garanzie si
applicano anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione
di documentazione (come nel caso di specie, ove, come affermato dalla
CTR, 1″accesso breve”, teso a reperire documentazione, è avvenuto in
data 18-10-2010 e si è esaurito il giorno successivo), sia perché la citata
disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata
dell’accesso, ed è, comunque, necessario, anche in caso di “accesso
breve”, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (in senso conf.
Cass. 2593/14 e Cass. 15624/14), sia perche, ‘anche in caso di “accesso
breve”, si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. SCZ. unite
24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al
cit. art. 12; peculiarità consistente nellmautoritativa intromissione
dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla
diretta ricerca di elementi valutatiti a lui sfavorevoli”.
L’impugnata sentenza, affermando l’illegittimità dell’avviso in
questione (fondato su “accesso breve”) per violazione dell’art. 12,
comma 7, L. 212/2000 (non essendo trascorso il termine dilatorio di
cui alla detta norma e “non rilevando, altresì ragioni di urgenza”;
quest’ultime, peraltro, non specificate dall’Agenzia neanche nel
presente ricorso per Cassazione), appare rispettosa dei su menzionati
principi.
In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso.

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alla stregua delle prescrizioni dell’art. 52, comma 6, del decreto IVA

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva
in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
ma il 4-2-2016

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