Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7987 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/04/2020), n.7987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32740/2018 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in Pescara alla piazza S.

Andrea, 13, presso lo studio dell’avv. A. Ciafardini, che lo

rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Padova;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da I.K. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese per ragioni politiche, in quanto membro del (OMISSIS) e la polizia lo cercava a seguito di una riunione di partito durante la quale vi erano stati degli scontri con i membri dell'(OMISSIS).

Avverso questa pronuncia, ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di quattro motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè difetto di motivazione e travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi, in quanto il tribunale avrebbe affermato la non credibilità dei fatti narrati, attraverso un travisamento degli stessi, in particolare, sulla riunione in cui si sarebbe verificata l’aggressione e sulla circostanza che sarebbe fuggito solo lui, lasciando moglie e figli in patria senza che questi subissero minacce;

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale applicato, nella specie, il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, abdicando all’utilizzo dei propri poteri istruttori ed indagatori, che impongono di ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto invocato, ciò, soprattutto, a causa delle infondate e gravi accuse che potrebbero portare il richiedente ad una ingiustificata condanna da scontare nelle carceri bengalesi.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, talmente grave da non necessitare della dimostrazione del rischio individualizzato del richiedente, e tale da ostacolare l’accesso ai servizi basilari, anche per la presenza di gruppi terroristici e bande armate che compiono atti di violenza e che alimentano le tensioni tra i gruppi etnici. Inoltre, lo Stato italiano non aveva trasposto nel nostro ordinamento il principio sancito dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE sul criterio di selezione della provenienza geografica del richiedente da una specifica area del paese di origine. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela e violazione dell’art. 134, n. 2 (rectius, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) per motivazione contraddittoria e/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione.

Il primo motivo è inammissibile perchè propone censure di merito alla ricostruzione dei fatti da parte del tribunale, “mirando” sotto l’apparente rubrica di una violazione di legge a una “rivisitazione” della vicenda.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il richiedente asilo non aveva provveduto a compiere un ragionevole sforzo di circostanziare la domanda, in riferimento a possibili disordini sociopolitici nella regione di provenienza, inoltre, i poteri istruttori officiosi non erano stati utilizzati sulla base dell’accertata non credibilità della narrazione.

Il terzo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 30105/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito sulla base dell’esame di fonti informative aggiornate ha escluso la presenza in Bangladesh di un conflitto armato interno da cui possa conseguire una violenza indiscriminata, nè è stata riconosciuta una posizione individualizzata del ricorrente rispetto all’asserito pericolo di rimpatrio, anche alla luce della scarsa credibilità della narrazione.

Il quarto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)” (Cass. ord. n. 17072/18).

Nel caso di specie, dal racconto del richiedente asilo non è stata allegata alcuna condizione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Amministrazione convenuta esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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