Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7987 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 21/03/2019), n.7987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18772-2013 proposto da:

TRAVERTINI CAUCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE

CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI IERARDI, DANIELE

GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE DELLE PROVINCIE 114B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2012 della CCMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2019 dal Consigliere Dott.ssa BILLI STEFANIA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio ha contestato l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2005, oltre sanzioni e interessi con riguardo a sei lotti di terreno, con destinazione industriale estrattiva;

– la commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente l’appello sul presupposto che non fossero dovute le sanzioni irrogate;

– C.T.R. del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente, accogliendo l’appello incidentale del comune relativo al pagamento delle sanzioni;

– avverso la sentenza ricorre la contribuente, mentre il comune resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La contribuente propone tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la mancanza o l’insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione di area fabbricabile dei terreni, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, n. 2 e dell’art. 2, lett. b), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, si ritiene che la sentenza abbia ritenuto gli immobili in questione assoggettati all’ICI, prescindendo dai presupposti individuati dalle norme sopra richiamate; si censura l’omessa motivazione sull’asserita natura edificatoria e l’assenza di ogni specifico riferimento al contenuto del Piano Regolatore Generale, sia pure genericamente richiamato.

1.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2:”Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.” Il del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) dispone: “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Costituisce, inoltre, principio ormai acquisito e del tutto condiviso da questo collegio che “l’imposta comunale sugli immobili è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Infatti, il presupposto impositivo è costituito, per quanto interessa in questa sede, dal “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati” (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2). Dunque, l’ICI incide sia il possesso delle aree fabbricabili che quello dei terreni agricoli. La distinzione, però, è rilevante, ai fini fiscali, perchè differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile.” (Cass. s.u. n. 25506 del 2006).

Si tratta, quindi, di un’imposta sul patrimonio immobiliare che si diversifica per la determinazione dell’imponibile tra aree fabbricabili ed aree agricole.

1.2. Occorre fare riferimento al principio consolidato, da cui questo collegio non intende discostarsi, in forza del quale: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.” (Cass. s.u. n. 25560 del 2006; Cass. n. 20137 del 2012). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha accertato che il comune aveva adottato il Piano Regolatore Generale (Delib. Consiglio comunale 15 maggio 1971, n. 115 bis) ed aveva, poi, con una successiva delibera approvato e determinato il valore dei terreni per cui è causa. In particolare, si tratta di area destinata ad attività industriale, di estrazione, ricondotta alla sottozona D 3. Correttamente, pertanto, risulta affermato in motivazione che “l’espressione del potere conformativo avvenuto attraverso lo strumento del PRG sia sufficiente ad influire sul valore venale in comune commercio, disancorandolo al valore catastale o agricolo”.

Ne consegue che va disattesa la doglianza per cui la sentenza non avrebbe tenuto conto dei presupposti per l’applicazione dell’imposta in questione.

La contribuente sostiene, da un lato, che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, rileva l’edificabilità in concreto e conclude, pertanto, per l’esenzione dei terreni dall’applicazione dell’imposta, in quanto attualmente le aree sono destinate ad attività estrattiva. Per altro verso, ritiene rilevante, ai fini della predetta esenzione, la circostanza che, in virtù della previsioni delle Norme tecniche di attuazione al PRG, al momento della cessazione di tale destinazione le predette aree sarebbero assoggettate alla normativa della sottozona E/2, ovvero a zona verde di particolare pregio.

Tali soluzioni interpretative non possono trovare accoglimento. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, sopra riportato, infatti, nella sua portata applicativa prende in considerazione la potenzialità edificatoria. In questo senso, infatti, si è pronunciata la S.C. in tema di terreni con vincolo di destinazione, affermando che esso non esclude il carattere edificabile del bene, ma incide solamente sulla determinazione del valore venale del bene. (Cass. n. 23814 del 2016). Non ha rilevanza, pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la sua potenzialità edificatoria.

Tali rilievi sono sufficienti per escludere la rilevanza della ipotetica futura cessazione della predetta attività con riconduzione delle aree nella sottozona E/2, prevista dalle Norme tecniche di attuazione del PRG sopra richiamate. In ogni caso sotto quest’ultimo profilo, il collegio condivide il principio già espresso dalla S.C., secondo cui: “In tema di ICI, perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente. (Cass. n. 10144 del 2010). Tali presupposti sono del tutto assenti nell’ipotesi di specie.

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante, stante la tassatività dei casi di esenzione.

Accanto ai predetti rilievi si ritengono altresì corrette le osservazioni contenute sul punto nella sentenza impugnata. In particolare, è indiscutibile che i terreni in questione siano a vocazione industriale. In tal senso depone il R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, “sono escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, le tonnare.”.

Tenuto conto di quanto sopra ritenuto è da escludere l’inapplicabilità del tributo ai terreni per cui è causa, pena un’indebita esenzione non prevista dall’ordinamento.

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’eccessivo valore venale attribuito ai terreni, nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 112 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in particolare ci si duole che la sentenza non abbia correttamente applicato l’art. 5 sopra richiamato e che in ordine alla determinazione della base imponibile, abbia omesso la motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta proposto con l’atto di appello. La contribuente non indica in quale punto del suo atto ha sollevato detta doglianza e nessun riferimento ad esso viene fatto nella motivazione. Nè il semplice riferimento all’abnormità del valore attribuito ai terreni può da solo essere considerato motivo di impugnazione.

2.2. Pur volendo superare tale aspetto di inammissibilità del motivo impugnato, si osserva come fosse a carico della contribuente la prova che i beni oggetto di accertamento avessero un valore inferiore rispetto a quello accertato dall’ente impositore. E’ del tutto condiviso da questo collegio quanto affermato dalla S.C. secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio.” (Cass. n. 16620 del 2017).

2.3. Del pari la censura genericamente sollevata circa la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, sull’inesatta applicazione dei criteri per l’attribuzione del valore venale dei beni non può trovare accoglimento, in quanto muove dall’erroneo presupposto che l’area in oggetto non sia edificabile.

3. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa motivazione in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal comune, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. Il motivo è infondato. La pronuncia non contiene una motivazione relativa all’accoglimento dell’appello incidentale del comune riguardante l’applicazione delle sanzioni. Si ritiene, tuttavia, che tale omissione non possa dare luogo alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto la conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado è corretta. Ad avviso della S.C., infatti, “La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, , ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.” (Cass. s.u. n. 2731 del 2017; Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 19618 del 2003). Nella specie la CTP aveva escluso l’applicazione delle sanzioni, “atteso che il comune ha omesso di notificare alla ricorrente il cambiamento della destinazione urbanistica del terreno”. I terreni oggetto di accertamento sono stati qualificati fabbricabili dal PRG approvato con una Delib. 15 maggio 1971. All’epoca per la pubblicità e la conoscenza dell’atto era necessaria e sufficiente la pubblicazione del PRG nell’albo pretorio, ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 10 (Cass. n. 17692 del 2009, n. 14915 del 2015). Nè può essere accolta la censura sulla mancata prova dell’affissione da parte del comune, in quanto di essa è onerata la contribuente. E’ sul punto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione sono norme integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni per le quali non vi era all’epoca dei fatti un obbligo di comunicazione (Cass. n. 10561 del 2001). Solo con la L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, è stata introdotta la norma secondo cui “i comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte del contribuente”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare in favore del comune le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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