Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7987 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7987 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

él

ORDINANZA
sul ricorso 5432-2015 proposto da:
CIVETTINI ROSANNA, in proprio e quale legale rappresentante della società

TRATTORIA DA MARCO DI CIVETFINI ROSANNA E C. SNC, e CUCCHI
LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso
lo studio dell’avvocato VITTORIO SUSTER, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALBERTO SERIOLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
ope legis;
– controrkorrenti avverso la sentenza n. 3562/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTA.CCNIA di BRESCIA del
5/05/2014, depositata 1’01/07/2014;

q61

„S t- 4,

C

Data pubblicazione: 20/04/2016

ti

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
In fatto
Civettini Rosanna, in proprio e quale 1.r. della “‘Trattoria da Marco di Civettini
Rosanna e C. sne”, e Cucchi Luigi ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale

riforma della decisione di primo grado, ha rigettato i riuniti ricorsi introduttivi
proposti da essi contribuenti avverso avvisi di accertamento emessi , in
applicazione degli studi di settore ai sensi degli artt. 62 d.1331/93,39 dpr 600/73 e
54 dpr 633/72, dall’Agenzia delle Entrate ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno
2006; la CTR., in particolare, ha evidenziato che, come risultava dagli atti di causa,
l’Ufficio aveva tenuto conto di ogni singolo fattore e di ogni caratteristica
intrinseca ed estrinseca sia del locale specifico ove si svolgeva l’attività della società
contribuente sia della zona ove esso si trovava, tenendo conto di quanto emerso in
sede di contradditorio e di ogni altra eccezione sollevata dalla parte contribuente;
in particolare, ha precisato che l’Ufficio, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla
parte in sede di contradditorio, aveva rettificato, con riferimento sia al personale
addetto sia alle differenze territoriali, il dato indicato nello studio di settore; siffatta
attività dell’Ufficio aveva evidenziato l’incongruenza tra il dichiarato e l’atteso,
senza che la parte contribuente avesse fornito idonea prova contraria in grado di
contrastare le presunzioni derivanti dallo studio applicato.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti, denunziando – ex art. 360 n. 3 cpeviolazione e falsa applicazione degli artt, 62 bis e sexies dl. 331/93 e 10, comma 1,

L. 146/98, lamentano che la CTR abbia ritenuto sussistente una grave
incongruenza (tra il dichiarato e l’atteso) solo ed esclusivamente in base alla
difformità tra il reddito atteso in base all’applicazione degli studi di settore ed il

reddito effettivamente dichiarato, senza considerare che l’accertamento tributario
standardizzato mediante applicazione degli studi di settore rappresenta un sistema
di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé

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Lombardia, sez. staccata di Brescia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in

considerati ma deriva solo dal contradditorio da attivare obbligatoriamente con il
contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.l. 331/93 e 39 dpr
600/73, lamentano, innanzitutto, che la CTR abbia considerato legittimi gli avvisi
di accertamento impugnati nonostante in quest’ultimi non venissero indicate le

contribuenti in sede di contradditorio e nel giudizio; si dolgono, inoltre, che la
CTR abbia ritenuto che le presunzioni gravi, precise e concordanti (legittimanti
l’applicazione del metodo standardizzato rappresentato dagli studi di settore)
potessero essere costituite unicamente (in assenza di ulteriori elementi indiziari)
dallo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standars
considerati.
Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpcomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, sostengono che la CTR non abbia tenuto in alcuna
considerazione la dedotta erroneità delle percentuali di ricarico applicate
dall’Ufficio.
Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.l. 331/93 e 39 dpr
600/73, si dolgono che la CTR abbia ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento
di un maggior reddito imponibile, in assenza di elementi indiziari ulteriori,
l’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da
quella presunta dallo studio di settore
Siffatti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono
in fondati.
Come, invero, da tempo statuito da questa Corte “la procedura
di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o
degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è ”ex lege” determinata dallo scostamento del
reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di
ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in
esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la

Ric, 2015 n. 05432 sez. MT ud. 04-02-2016
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nullità

ragioni per le quali erano state disattese le argomentazioni sollevate dai

dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di
provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la .sussistenza dì
condizioni che giustificano l’esclusione presa dall’area dei soggetti cui
possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica
nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto
di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamcnto, ma deve essere

prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate
dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona
l’irnpugnabilita dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare
tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente
itnpositore, quanto la controprova offerta dal contribuente…” (Cass. sez. unite
26635/2009; conformi le successive).
La CTR ha fatto corretto uso del su esposto principio.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, la CFR non ha affermato
che lo scostamento costituisce ex sé la grave incongruenza su cui si fonda la
legittimità dell’accertamento impugnato; al contrario, la CTR ha, in primo luogo,
specificato che, proprio in seguito al contradditorio ed alle precisazioni rese in tale
sede dalla parte contribuente, l’Ufficio aveva provveduto a rettificare il dato
indicato nello studio di settore; tanto sia con riguardo al personale addetto sia con
riferimento al correttivo territoriale, tenendo quindi in considerazione le
caratteristiche in concreto dello specifico locale ove si svolgeva l’attività della
società nonché nonché il basso livello di benessere della zona ove era ubicato detto

locale, adeguando in tal modo (sulla base delle osservazioni dei contribuenti) il
mero dato statistico dello studio di settore alla concreta realtà dell’attività svolta; la
CIR, inoltre, ha espressamente valutato le (ulteriori) argomentazioni di parte
contribuente, ritenendo che la stessa non avesse fornito alcuna prova contraria in
grado di contrastare validamente le presunzioni derivanti dallo strumento applicato
e ritenendo non convincenti le censure formulate dai contribuenti (ivi compresa,
implicitamente, la censura concernente la percentuale di ricarico); al riguardo va,
inoltre, rilevato che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti (v. pag. 19 ricorso per
Cassazione), l’Agenzia nell’avviso impugnato ha tenuto presente le doglianze dei
contribuenti, evidenziando che lo studio di settore rielaborato presentava una

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integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard”

percentuale di ricarico pari a 1,71, dato in linea con quanto esposto dalla parte in
fase di contradditorio.
Le dette censure, con riferimento poi al profilo della mancanza di motivazione
degli avvisi (in ipotesi, carenti in ordine all’indicazione delle ragioni per le quali
erano state disattese le argomentazioni sollevate dai contribuenti nella fase del
contradditorio) sono inammissibili, sia perché non risulta che siffatto vizio sia stato

principio di autosufficienza) perché, comunque, nel ricorso non viene riportato
quanto eccepito dai contribuenti in sede di contradditorio.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a
norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre
spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri ipale.
Così ds

n R ma il 4-2-2016

specificamente censurato nei gradi di merito, sia (con riguardo al rispetto del

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