Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7987 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 15011 del R.G. anno 2005 proposto da:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Enna

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione con l’avvocato Rosario Pellegrino dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. – S.V. – S.L. –

Sp.Lo. tutti elett.te domiciliati in ROMA, presso la

cancelleria della Cassazione con gli avv.ti Polizzotto Salvatore e

Marcella Polizzotto che li rappresentano e difendono giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22 della Corte d’Appello di Caltanissetta

depositata il 29.1.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Rosario Pellegrino che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 12.6.2000 l’Assessore all’Industria della Regione Sicilia dispose l’acquisizione al Consorzio A.S.I. di Enna dei fondi di proprietà dei sigg.ri S.C., V., L. e Lo., contestualmente autorizzando l’immissione in possesso, al fine di realizzare opere ed impianti per la localizzazione nel sito di insediamenti industriali. Dopo l’immissione in possesso (12.9.2000) e la determinazione in Euro 9,30 a mq dell’indennità di esproprio gli espropriandi vennero convenuti con atto de 27.11.2002 innanzi alla Corte di Caltanissetta dal Consorzio ASI di Enna, che lamentava la determinazione dell’indennità sulla base di parametri di edificabilità quando si sarebbero dovuti applicare la L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17. Si costituirono gli espropriati lamentando la esiguità dell’indennità. L’esproprio venne adottato con Decreto 11.9.2002. La Corte di Caltanissetta con sentenza 29.1.2005 determinò, per l’area di mq. 18.780, l’indennità di espropriazione in Euro 96.998 e l’indennità di occupazione in Euro 5.173, ordinandone il deposito presso la CDDPP con accessori e spese.

Nella motivazione della sentenza la Corte di Caltanissetta ha precisato: che l’area nel PRG 1979 del Comune di Enna era individuata come zona D2 produttivo-industriale; che la sua edificabilità discendeva da tal previsione (pervero attuata dal piano consortile contemplante indice di 0,5 me su mq); che il richiamo alla L. n. 865 del 1971, della fatto dal D.P.R. n. 518 del 1978, art. 53 e L.R.S. n. 21 del 1984, art. 21 e che dal Consorzio si riteneva decisivo, era inconsistente, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza 5/1980, detto richiamo potendosi ritenere vigente solo per le correlate disposizioni procedimentali; che a nulla rilevava constatare che al momento della apposizione del vincolo l’area ricadeva in zona E, dato che di tal vincolo non poteva essere tenuto conto; che, quanto alla stima, il valore di Euro 13,76 a mq indicato dal CTU doveva essere contenuto, in relazione alle liquidazioni effettuate per terreni limitrofi, in Euro 10,33 a mq, così pervenendosi alla stregua della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis al valore dell’indennità di esproprio ed a quello della indennità di occupazione.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 31.3.2005, il Consorzio ASI di Enna ha proposto ricorso il 28.5.2005, al quale si sono opposti gli intimati S. con controricorso del 4.7.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna delle proposte censure meritando condivisione.

Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 comma 1 avendo la Corte di Appello omesso di verificare d’ufficio la esistenza o la incidenza dell’ultima dichiarazione ICI degli espropriati sulla indennità di esproprio, posto che la omissione avrebbe impedito la liquidazione e il minor valore dichiarato ne avrebbe ridotto l’ammontare. La censura è ictu oculi inammissibile perchè pone una questione nuova (come ammette lo stesso ricorso che infatti predica un impensabile rilievo officioso della Corte di merito).

Con il secondo motivo si lamenta l’errata applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis essendo le aree a vocazione di impianti industriali e quindi non edificabili, alla stregua dell’orientamento della Corte di legittimità. La censura è priva di fondamento sol che si rammenti l’indirizzo di questa Corte, condiviso dal Collegio, alla stregua del quale (Cass. 11742 del 2006) è stato affermato che:

“Proprio per il carattere generale ed astratto della previsione che ha compreso nell’intera zona D2 in cui rientra il terreno in disamina, le “aree destinate ad insediamenti industriali della zona ASI del Dittaino”, la stessa non può assumere la qualifica di vincolo preordinato all’esproprio; e rientra nella regola individuata dalla decisione 173/2001 delle Sezioni Unite di questa Corte, invocata dal Consorzio, secondo cui “il carattere conformativo, e non ablatorio, agli effetti indennitari, dei vincoli di piano … dipende dai requisiti oggettivi, di natura e struttura – che i vincoli contenuti nello strumento urbanistico di norma presentano – della incidenza su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica”. Laddove solo se in via eccezionale, detti vincoli, pur contenuti in piani di secondo livello non abbiano una tal natura generale, ma si presentino, viceversa, come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione puntuale (con indicazione empiricamente, perciò, detta “lenticolare”) di un’opera pubblica, “la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata ma ne esige la traslazione in favore dell’ente pubblico”, i vincoli suddetti devono essere qualificati come sostanzialmente preordinati all’espropriazione; e di essi – non ostante la loro formale allocazione -, deve perciò prescindersi ai fini della qualificazione dell’area, per gli effetti indennitari, con la necessità di individuare il parametro legale di siffatta qualificazione in uno strumento previgente. Si deve aggiungere che la destinazione da parte del P.R.G. della zona in esame agli insediamenti industriali, già sufficiente a conferire al terreno (…), “le possibilità legali di edificazione” richieste dall’art. 5 bis, ha trovato conferma proprio nello strumento consortile che l’ha ribadita, perciò confermandone la vocazione edificatoria accertata dalla Corte di Appello; ed escludendo che la va-lutazione dell’area potesse essere compiuta con il criterio tabellare relativo ai suoli agricoli di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16″.

Con il terzo motivo si lamenta la disapplicazione del disposto della L. n. 1 del 1984, art. 21, comma 2 e del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 là dove operavano rinvio alla L. 865 del 1971, artt. 16 e 17 e la disattenzione per il dato afferente la originaria destinazione agricola dei fondi.

Anche tale censura è manifestamente infondata, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte (vd. Cass. 11742 del 2006 – 5565 e 7616 del 2009). La L.R. Siciliana n. 1 del 1984, art. 21, che disciplina le espropriazioni occorrenti per l’esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali da parte dei Consorzi regionali, dispone che le stesse devono essere compiute “con le procedure previste dal D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 53 (Testo Unico sulle leggi sul Mezzogiorno)” perciò recependo la normativa contenuta nei primi 5 commi della disposizione statale suddetta che regolava i procedimenti di espropriazione disposti in forza del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno; ed aggiungendovi alcune disposizioni speciali in ordine alla competenza assessoriale ed al termine massimo per il completamento delle espropriazioni (art. 21, commi 3 e 4). Per il meccanismo di calcolo delle indennità, invece, all’epoca in cui è stata emanata detta legge regionale erano già intervenute le note decisioni 5 del 1980 e 223 del 1983 della Corte Costituzionale che avevano dichiarato incostituzionale la L. n. 865 del 1971, art. 16, laddove disponeva la determinazione dell’indennità di esproprio anche delle aree edificabili con il criterio dei valori agricoli medi, pertanto espungendolo per questa parte anche dall’art. 53 del menzionato T.U.. Il quale dunque, dopo l’intervento della Corte Costituzionale si riferiva esclusivamente alle aree a-gricole e non poteva che essere recepito per la parte ancora vigente, concernente la sola valutazione di queste ultime. Per i terreni edificabili, infatti, è sopravvenuta la L. n. 359 del 1992, il cui art. 5 bis ha introdotto un criterio riduttivo di determinazione dell’indennizzo che si applica, per espresso disposto del comma 1, a “tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità.

Con il quarto motivo si lamentano, infine, le conseguenze determinative indebite derivate anche sulla indennità di occupazione legittima. La infondatezza dei motivi secondo e terzo che precedono, e per le ragioni per ciascuno esposte, determina automaticamente la infondatezza del motivo che censura l’effetto riflesso dei criteri censurati sulla liquidazione della indennità di occupazione.

L’esito della lite impone di gravare il Consorzio ASI ricorrente delle spese di giudizio sostenute dai controricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Consorzio a corrispondere ai controricorrenti, in solido, le spese del giudizio di legittimità che determina in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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