Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7986 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21916/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.& T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERCARLO PERONI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 15/12/2014,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si tratta di avvisi di accertamento per Ires, Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2006, annullati dal giudice d’appello per difetto di contraddittorio preventivo, in quanto notificati in data 21/12/2011, prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorrente dall’ultimo verbale redatto in occasione dell’accesso del 07/12/2011;

2. la ricorrente deduce “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”, in combinato disposto con “del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52”, poichè: 1) la C.T.R. non ha verificato la concreta lesione del diritto di difesa del contribuente; 2) trattandosi di accesso “mirato esclusivamente all’acquisizione della documentazione … l’Ufficio non era tenuto alla redazione di alcun processo verbale di constatazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la decisione impugnata è conforme ai principi elaborati in tema di contraddittorio endoprocedimentale da questa Corte (S.U. sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 132/15);

4. in particolare, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche nei propri locali, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 – e decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo che l’Ufficio dimostri che all’epoca della sua emissione ricorrevano specifiche ragioni di urgenza (Cass. Sez. U. n. 18184/13; cfr. S.U. 24823/15; Cass. nn. 13297/16, 24316/14, 11944/12), non identificabili però con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (v. Cass. nn. 16707/15, 14803/15, 7315/14, 2592/14, 1869/14), sia perchè è onere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, sia perchè diversamente – si avrebbe una sorta di convalida generalizzata di tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui è onere dell’Ufficio allegare e provare la sussistenza in concreto delle ragioni dell’urgenza, ed in particolare che “l’inosservanza del termine dilatorio non sia dovuta a inerzia o negligenza, ma ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine” (v. Cass. nn. 16746/16, 11993/15, 5149/15, 24316/14);

5. tale garanzia “si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione”, poichè l’art. 12, comma 7, cit. “non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6” (Cass. sez. 6-5, n. 1007/17; cfr. Sez. 5, nn. 16036/15, 15624/14, 15010/14);

6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessi di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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