Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7986 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28840/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza

n. 59, presso lo studio dell’avvocato Emilio Paolo Sandulli, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Grottolella;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3313/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.P. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, seguito da memoria, avverso la sentenza in esergo con la quale la Corte d’Appello di Napoli a definizione della contesa insorta tra lei ed il Comune di Grottolella in merito all’occupazione acquisitiva di alcune aree di sua proprietà, all’esito del quale era risultata totalmente vittoriosa, ha disposto la compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio “vista la reciproca soccombenza e l’obiettiva peculiarità della fattispecie decisa”.

Non ha svolto attività difensiva il Comune intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La M. lamenta l’erroneità dell’impugnato pronunciamento e la sua contrarietà agli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo avendo la Corte d’Appello disposto all’esito del proposto giudizio la compensazione delle spese di entrambi in gradi malgrado in base gli esiti di esso ella fosse risultata totalmente vittoriosa.

3. Il motivo è fondato.

E’ vero che la Corte territoriale abbia provveduto alla contestata compensazione sul presupposto della reciproca soccombenza delle parti, avendo accolto, insieme all’appello della M., anche il quinto motivo di gravame del Comune; ma nel pronunciarsi in questo senso, pur aderendo al principio secondo cui il giudice di appello, che riformi anche in parte la sentenza impugnata, è tenuto ad un nuovo regolamento delle spese processuali, non si è attenuto ad esso del tutto completamente non considerando, infatti, l’esito complessivo della lite (Cass., Sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Cass., Sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass., Sez. IV, 1/06/2016, n. 11423), soppesato il quale avrebbe dovuto prendere atto che la M. era risultata totalmente vittoriosa all’esito dei due gradi di giudizio.

E del resto, come si apprende dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, la “soccombenza” ascritta alla medesima in punto al valore del cespite ablato era dovuta non già al fatto che il diritto da essa vantato non fosse stato riconosciuto, ma al diverso fatto che il giudice di primo grado avesse adottato un criterio di stima estrapolato da una consulenza versata in un altro processo senza tuttavia, annota il decidente, previamente acquisirla nel procedimento deciso e sottoporla al contraddittorio delle parti. Dunque la “soccombenza” della M. non era da attribuire all’infondatezza della sua pretesa, che anzi, sotto questa angolazione, il buon diritto della stessa ad essere ristorata del pregiudizio sofferto per l’illegittima apprensione del fondo di sua proprietà era stato integralmente riconosciuto, ma ad un error in procedendo in cui era incorso il Tribunale utilizzando atti estranei al processo e non acquisiti allo stesso nel rispetto del contraddittorio.

4. Ne discende perciò che, non risultando la liquidazione delle spese operata dal decidente conforme all’esito complessivo della lite, l’impugnata sentenza deve essere conseguentemente cassata e la causa rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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