Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7986 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7986 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 28579-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tetnpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA G I-NERALE DETJD
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BANCA ADRIA CREDITO

cooPERATivo

COOP, in persona del Presidente

e

DEL DH :l’A S(..X:

legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VlA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO F.ANTOZZI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ‘DANIELA CUTAR1TLI, ROBERTO
TILiMHI ROBERTO AIMERl, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 20/04/2016

controricorren te avverso la sentenza n. 72/16/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAl.,E di VENEZIA dell’08/07/2013,
depositata l’ 08/10/2013;

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito

l’Avvocato

ROBI X10

ALFIERI, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti.
In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Veneto, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la

decisone di primo grado, con la quale la CTP aveva accolto i separati
ricorsi (poi riuniti) proposti dal contribuente Banca di Credito
Cooperativo della Cattedrale di Adria (ora Banca Adria Credito
Cooperativi del Delta società cooperativa) avverso due istanze di
rimborso di maggiori somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2003
e 2004; rimborso richiesto sul presupposto dell’applicabilità —ex art 3,
comma 1, lett. A) L. 289/2002- dell’aliquota ordinaria del 4,25%,
anziché di quella del 5,25% introdotta con L. reg. Veneto n. 34/2002

e 38/2003; la CTR, in particolare, ha evidenziato che, per effetto del su
menzionato art. 3 L 289/2002 (e successive leggi di proroga), che
aveva sospeso le maggiorazioni dell’aliquota disposte con leggi
regionali, non poteva trovare applicazione l’aumento dell’imposta di un
punto prevista dalle dette leggi regionali n. 34/2002 e 38/2003 a carico
di banche ed altri enti e società finanziari; la CTR, inoltre, ha precisato
che non poteva essere preso in considerazione il rilievo, proposto
oralmente all’udienza dall’Ufficio, circa l’applicabilità al caso di specie

Ric. 2014 n. 28579 sez. MT – ud. 04-02-2016
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

dell’aliquota del 4,75%, prevista dall’art. 45, comma 2, d.lgs 446/97,
trattandosi di motivo nuovo rispetto a quelli formulati nell’atto di
appello.
Il contribuente resiste con controricorso.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunziando -ex art. 360 n. 4
cpc- nullità della sentenza e violazione degli artt. 53 d.lgs 546/92 e 324
cpc, sostiene che la richiesta di applicazione dell’aliquota intermedia
nella misura del 4,75% (richiesta peraltro già avanzata in primo grado)
non costituiva un’eccezione ma rientrava nella mera attività difensiva
svolta dall’Ufficio; quest’ultimo, invero, con la detta richiesta, si era
limitato a contestare l’efficacia giuridica dei fatti costitutivi della
domanda del contribuente, senza alcuna modifica degli stessi,
allegando solo una diversa qualificazione giuridica dei medesimi e non
invece un fatto impeditivo, modificativo ed estintivo della pretesa fatta
valere in giudizio; di conseguenza, secondo l’Agenzia, costituendo
detta richiesta una rnera argomentazione difensiva, non era necessario
riproporla con uno specifico mezzo di gravame, e, nonostante il
mancato esame della stessa da parte della CTP, non poteva al riguardo
ritenersi formato il giudicato interno.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denunziando -ex art. 360 n.
3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs
446/97 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) L. 289/2002, si duole che la
CTR, in adesione all’argomentazione difensiva di cui sopra, non abbia
ritenuto applicabile al caso di specie l’aliquota del 4,75% in luogo del
4,25%; al riguardo sostiene che il su menzionato art. 3 ha inteso
limitare l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinavano
il superamento delle aliquote effettivamente in vigore nel 2002; di
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In diritto

conseguenza, essendo prevista dall’art. 45 del d.lgs 446/1997 a carico
delle banche e delle società finanziarie per l’anno 2002 un’aliquota
IRAP pari al 4,75%, l’effetto sospensivo doveva essere limitato solo
alle maggiorazioni oltre detta aliquota del 4,75%.
Entrambi i motivi sono fondati.

costituisce, invero, una mera argomentazione difensiva dell’Ufficio,
che, senza alcuna modifica dei fatti costitutivi della pretesa e senza
introdurre alcun fatto irnpeditivo, modificativo o estintivo della stessa,
si è limitato ad evidenziare che, nella ipotesi (originariamente
contestata) di ritenuta applicabilità della sospensione delle
maggiorazioni disposte dalle leggi regionali, l’aliquota IRAP per l’anno
2002 era stata già fissata al 4,75% da legge statale (art. 45 d.lgs cit.),
sicche poteva ritenersi non dovuta (per effetto di detta sospensione)
solo la somma eccedente la detta aliquota; siffatta deduzione è relativa
a circostanza già compresa nel thema decidendum, non potendosi
dubitare che, per ottenere l’intero rimborso richiesto (differenza tra
l’aliquota del 4,25% e quella del 5,25%), doveva essere valutata la
questione dell’applicabilità dell’aliquota intermedia del 4,75%; quale
mera argomentazione difensiva non doveva essere necessariamente
riproposta in appello con uno specifico motivo.
Ciò posto, va rilevato che questa Corte ha statuito che “in tema di
IRM, l’art. 16, co. 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dà facoltà alle
Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un
punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con
l’intento del legislatore di perseguire obiettivi di autonomia e
decentramento fiscale; nella stessa ottica va inteso anche il disposto

dell’art. 3, Co. 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel
sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota IRAP “deliberati”
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La richiesta di applicazione dell’aliquota intermedia del 4,75 0/n

dalla Regione successivamente al 29 settenibre 2002, in ragione della
mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso
comunque limitare l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che
determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento
delle aliquote effettivamente in vigore nel 2002 (cioè non

finale suindicato. (In applicazione del principio, a seguito della
sospensione dell’efficacia dell’aumento dell’aliquota 1RAP per il 2002,
per banche ed assicurazioni, di un punto percentuale disposta dalla
Regione Veneto con l’art. 2 della legge reg. 22 novembre 2002, n. 34,1a
S.C. ha ritenuto doversi applicare l’aliquota del 4,75% già prevista per il
2002 dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. n. 446 del 2007 anziché l’aliquota
ordinaria del 4,25%).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso,
va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla
CFR Veneto, diversa composizione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio,
anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla CTR. Vcncto, diversa composizione.
Così de iso m orna il 4-2-2016
1 Pre4dente
Dott. Marce llJacibellis
• rio

“confermative” di esse), al fine di non pregiudicare del tutto l’obiettivo

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