Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7986 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAPITALIA s.p.a. GRUPPO BANCARIO CAPITALIA, con domicilio eletto in

Roma, viale Angelico n. 35, presso l’Avv. Accardo Fabio che la

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Carlo Frojo come da procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA TESSILE BERTRAND s.p.a., in amministrazione

straordinaria, in persona del commissario liquidatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, via Pacuvio n. 34, presso l’Avv.

Romanelli Guido che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti

Cristiana Maccagno Benessia e Fabrizio Barbieri, come da procura a

margine del ricorso;

– controricorrente –

e con l’intervento di:

BORGOSESIA GESTIONI S.G.R. s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via

Lazio n. 20/C, presso l’Avv. Claudio Coggiatti che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Marco Sormano, come da procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

866/05 depositata il 30 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avv.ti Fabio Accardo e Claudio Coggiatti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito all’azione revocatoria esperita dalla Finanziaria Tessile Bertrand, in amministrazione straordinaria, che ha agito per la dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate sui conti correnti che, quale mandataria della Filati Bertrand s.p.a., anch’essa sottoposta alla stessa procedura, aveva intrattenuto con la Banca di Roma s.p.a. il Tribunale di Biella ha accolto la domanda condannando l’istituto di credito al pagamento della somma di Euro 578.607,40, oltre accessori. In seguito all’impugnazione della banca la Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza determinando diversamente la data di decorrenza degli interessi, confermandola per il resto.

Per la cassazione della decisione ricorre Capitalia s.p.a. quale successore della Banca di Roma s.p.a. affidandosi a tre motivi.

Con il primo si deduce violazione dell’art. 1388 c.c. e art. 78, L. Fall., sostenendosi che erroneamente era stata riconosciuta la legittimazione attiva dell’attrice Finanziaria Tessile Bertrand s.p.a. in quanto questa aveva agito quale mandataria della Filati Bertrand s.p.a. e sarebbe stata dunque quest’ultima, quale destinataria degli effetti giuridici e sostanziali dell’attività della prima, ad essere legittimata ad agire.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè artt. 92 e 93 del trattato CEE per aver omesso di considerare la Corte d’appello che non era stata fornita la prova che la società attrice in amministrazione straordinaria fosse entrata nella fase liquidatoria.

Con il terzo motivo si censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il giudice di merito ritenuto revocabili anche le rimesse effettuate sui conti di appoggio benchè non avessero natura solutoria.

Resiste l’intimata procedura con controricorso.

E’ intervenuta adesivamente la Borgosesia Gestioni S.G.R. s.p.a.

quale assuntore del concordato proposto dalla Finanziaria Tessile Bertrand s.p.a, e quindi quale cessionaria delle azioni revocatorie.

Hanno presentato memoria Capitalia s.p.a., e Borgosesia Gestione SGR S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della Borgosesia Gestioni SGR s.p.a., non essendo stata la stessa parte nella fase di merito e non assumendo rilevanza la circostanza che sia succeduta, quale assuntore del concordato, nel diritto originariamente azionato dal commissario liquidatore, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo la quale “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito” (Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010; conforme: Sez. 50, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007).

Nessun effetto sul procedimento ha, per contro, l’intervenuta cessione delle azioni revocatorie per quanto attiene alla posizione del commissario liquidatore in quanto, prima ancora dell’irrilevanza nel giudizio di legittimità della cause di interruzione (ex multis, da ultimo: Sez. 50, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010), l’impossibilità per l’assuntore di intervenire nel giudizio e quindi di perseguire la tutela del diritto controverso giustifica il permanere della legittimazione de liquidatore quale garante dell’integrità del patrimonio dell’impresa in amministrazione straordinaria nella fase di esecuzione del concordato che gli impone di attivarsi al fine di consentire al cessionario di entrare in possesso dei beni ceduti.

Il primo motivo di ricorso attiene alla contestata legittimazione della Finanziaria Tessile Betrand s.p.a. (in seguito FTB), sostenendosi da parte della ricorrente che legittimata sarebbe la Filati Bertrand s.p.a. (in seguito FB) dal momento che la prima avrebbe agito solo quale mandataria della seconda gestendo per conto della stessa il servizio di tesoreria e quindi provvedendo all’incasso dei crediti verso i clienti della medesima; ciò avrebbe comportato che gli effetti dell’attività della mandataria si sarebbero prodotti nel patrimonio della mandante, rimasta titolare dei rapporti giuridici gestiti in esecuzione del mandato.

La censura non è fondata. Si premette che non risulta contestato quanto emergente in fatto dall’atto di citazione e riportato in narrativa nella sentenza impugnata e cioè, in sintesi che: la FTB è stata ammessa all’amministrazione straordinaria in data 3.8.1990, così come in precedenza (in data 14.6.1990) era stata ammessa alla stessa procedura la controllata FT; fin dal 1986 era stato istituito in capo alla FTB un servizio centralizzato di tesoreria avente ad oggetto tutte le operazioni finanziarie e bancarie connesse all’attività delle numerose società operative del gruppo successivamente confluite per fusione nella FT nel 1989; a partire da tale data la FTB, in forza del mandato a gestire il servizio di tesoreria rilasciato dalle varie società e quindi della FT che alle stessa era succeduta, aveva intrattenuto i rapporti con il sistema creditizio, provvedendo a scontare presso le banche, e quindi anche presso il Banco di Roma, le ricevute bancarie e i titoli relativi alle forniture effettuate dalle società operative ricevendo sui propri conti correnti bancari le rimesse dei clienti; in esito alla dichiarata insolvenza della FT anche la Banca di Roma aveva richiesto l’immediati rientro provvedendo alla decurtazione del proprio credito mediante l’incasso delle rimesse che man mano affluivano; tali importi sono stati fatto oggetto di richiesta di revoca.

Tali essendo i fatti, l’infondatezza della censura deriva dalla considerazione che non risulta in alcun modo (e, per vero, non è stato neppure sostenuto) che il mandato conferito dalle società del gruppo alla FTB fosse con rappresentanza e che quindi questa abbia intrattenuto i rapporti con il sistema bancario in nome e per conto delle medesime. Ciò comporta l’applicabilità dell’art. 1705 c.c. a mente del quale il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza dei mandato. E che la FTB abbia agito in nome proprio assumendosi i diritti e gli oneri derivanti dalle operazioni di tesoreria emerge dalle circostanze valorizzate dalla Corte di merito costituite dall’intestazione del conto corrente in cui confluivano le rimesse alla sola FTB e dalla intervenuta intimazione da parte della Banca alla medesima FTB del pagamento del debito complessivo (circa L. 4.700.000.000).

A fronte di tali elementi non assume alcun rilievo la circostanza che poco prima dell’ammissione all’amministrazione straordinaria (il 12.6.1990) la FT abbia sottoscritto un impegno a pagare alla banca il debito della mandataria in quanto il convincimento (erroneo) di essere anch’essa debitrice non muta la circostanza che tale fosse la mandataria e che le rimesse sul conto di quest’ultima abbiano diminuito la sua esposizione privilegiando un creditore rispetto agli altri.

E’ in definitiva irrilevante che il risultato economico finale dell’attività della FTB fosse destinato a confluire nel patrimonio della FT dal momento che ciò che importa, al fine dell’accertamento della legittimazione all’esperimento dell’azione revocatoria, è l’individuazione del soggetto dichiarato insolvente i cui creditori vengono direttamente pregiudicati dall’atto compiuto in violazione della par concio e questo è unicamente la FTB, essendo il pregiudizio della FT un mero riflesso di fatto del primo quale conseguenza della diminuzione patrimoniale della stessa e quindi della diminuita capacità di eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto di mandato.

Ugualmente infondato è il secondo motivo che attiene alla denunciata violazione del trattato CEE per avere la Corte di merito omesso di accertare se l’azione era stata esperita mentre la FTB era in fase di liquidazione e non più in quella di commissariamento, in quanto la questione è superata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha enunciato il principio secondo cui “Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitarle nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere “selettivo”, con figurabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 (già art. 92) dei trattato Ce, può essere ravvisato allorchè l’azione revocatoria sia esercitata nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla L. 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26), senza che abbia a tal fine il alcun significato la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria (onde ricavarne che l’azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente ove esercitata nella seconda fase), atteso che l’azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori, non rilevando d’altra parte che il bene recuperato con l’azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, essendo sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento (Cassazione civile, sez. 1, 25/05/2007, n. 12313).

Con l’ultimo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere il giudice del merito omesso di valutare la censura relativa all’intervenuta revoca di importi di gran lunga superiori a quelli indicati dal CTU nella sua relazione che aveva evidenziato come non avessero carattere solutorio le rimesse confluite su “conti d’appoggio” in quanto si trattava di somme versate da terzi (i clienti) che andavano a coprire le anticipazioni concesse dalla banca a fronte dell’incasso dei crediti.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza dal momento che l’enunciazione dell’oggetto del motivo che non sarebbe stato adeguatamente esaminato non è stata corredata dalla puntuale trascrizione dello stesso, così che la Corte non è posta in grado di valutarne appieno il contenuto e, di conseguenza, la denunciata violazione dell’obbligo del giudice del gravame di darvi adeguato riscontro.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese che la controricorrente deve rimborsare alla ricorrente. Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra l’intervenuta e la controricorrente le spese possono essere compensate in considerazione dell’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Finanziaria Tessile Bertrand s.p.a. che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; dichiara inammissibile l’intervento della Borgosesia Gestioni SGR s.p.a. e compensa le spese nel rapporto tra la medesima e Capitalia s.p.a..

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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