Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7985 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21346/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.D. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della società Minelettric sas di D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1826/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 6/02/2015, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con unico motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la C.T.R. annullato l’avviso di accertamento per Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2008 a causa della mancata allegazione degli atti sui quali si fondava la motivazione dell’atto impositivo;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 – così come, per l’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51) – quanto la L. n. 212 del 2000, art. 7, non comportano la nullità dell’avviso di accertamento cui non siano materialmente allegati tutti gli atti e documenti richiamati nella sua motivazione, essendo sufficiente che essi siano già conosciuti dal contribuente, ovvero ivi riprodotti nel loro contenuto essenziale, dovendosi privilegiare una lettura non formalistica delle norme procedurali secondo il criterio ermeneutico che, salva la funzione di garanzia loro propria, nell’interesse generale limiti al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (Cass. sez. 5, n. 8817/16 e n. 407/15; cfr., ex multis, Cass. un. 6642/13, 13110/12, 6914/11, 28058/09).

4. nel caso di specie, dall’esame dell’avviso di accertamento – riprodotto a pag. 8-11 del ricorso – emerge chiaramente che degli atti e documenti indicati come “non allegati” dal giudice d’appello (“segnalazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate di Napoli (OMISSIS)”, “fatture emesse dalla cedente D.C. e la dichiarazione Iva richiamata a pag. 5 dell’avviso di accertamento”) era stato ivi riportato il contenuto essenziale, in modo da mettere in condizione il contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto più trattandosi di atti e documenti afferenti la cessione di azienda in suo favore;

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per l’esame delle ulteriori questioni espressamente dichiarate assorbite dal giudice d’appello.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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