Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7985 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/04/2020), n.7985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25091/2018 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avv. Elena

Petracca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/07/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero, di nazionalità (OMISSIS), S.B., il quale ha dichiarato di aver avuto una relazione sentimentale con una ragazza cristiana, rimasta incinta, e di averla sposata civilmente nonostante fosse stato aggredito prima del matrimonio dai genitori di lei, finendo in ospedale. Dimesso, veniva a conoscenza della denuncia sporta contro di lui dai familiari della ragazza che lo accusavano di averla ripudiata dopo averne determinato la gravidanza. Per evitare di essere arrestato si allontanava dal proprio paese e, dopo essere transitato dalla Libia raggiungeva l’Italia.

Il tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto ed ha sottolineato che il ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per circostanziarlo. In particolare, è apparsa inverosimile l’organizzazione del matrimonio all’insaputa delle famiglie di origine e, tuttavia, la scoperta da parte dei familiari di lei, seguita dall’aggressione. Inoltre il ricorrente si è rivelato contraddittorio sulla conoscenza della nascita del figlio ed anche in relazione alla conservazione di contatti con la moglie. Infine l’ordine di arresto prodotto risulta privo di attestazione di conformità ed è datato 4/3/2017 ovvero e, una data successiva all’audizione.

Peraltro, a prescindere dall’indicato difetto di credibilità, non si ravvisa, nel racconto del richiedente, l’esistenza di alcuna persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La mancanza di credibilità conduce anche ad escludere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo emersi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 6, fondati elementi dai quali dedurre la mancata protezione delle autorità statua li.

Quanto alla situazione oggettiva richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), secondo il rapporto EASO del 2017, Il Tribunale ha evidenziato che la situazione della sicurezza in Pakistan è complessa ed è influenzata da fattori interni, quali conflitti politici ed etnici e violenza settaria. In più c’è la situazione d’instabilità nella parte nord-occidentale del paese che pure è foriera di scoppi di violenza. Molti gruppi talebani provenienti dal vicino Afghanistan si sono rifugiati in quest’area. Il Tribunale svolge un’ampia illustrazione delle situazioni di pericolo del paese (pag. 10 – 14 provvedimento impugnato) e conclude rilevando che il Punjab vive una situazione d’instabilità creata dalla presenza di gruppi affiliati all’ISIS, autori di attacchi terroristici motivati da uccisioni settarie ma soprattutto dalla volontà di attaccare le forze di sicurezza. Tuttavia è da escludere che la regione stia vivendo una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno.

Quanto alla protezione umanitaria la situazione soggettiva del richiedente non presenta profili di vulnerabilità, nè sono state allegate circostanze alla stregua delle quali ritenere che il ricorrente si sia allontanato da una situazione di effettiva criticità, sotto il profilo della violazione o dell’impedimento dei diritti umani inalienabili.

Sottolinea il tribunale, infine, che il difetto di credibilità esaurisce l’onere di approfondimento istruttorio su ogni domanda e costituisce motivo sufficiente per escludere la protezione umanitaria.

Dato il sistema chiuso di protezione internazionale non può essere accolta la domanda relativa al diritto d’asilo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e L. n. 241 del 1990, art. 3, per non avere il Tribunale ottemperato all’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla vicenda di persecuzione ed esposizione al rischio per la propria incolumità oltre che al fenomeno delle false denunce, omettendo d’integrare il lacunoso quadro allegativo e probatorio proposto.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi relativa al difetto di credibilità intrinseca e non al deficit probatorio.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè il difetto assoluto di motivazione in relazione al rilievo, posto a base della valutazione di non credibilità, riguardante il non aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e nell’aver riferito troppo genericamente i fatti ritenuti rilevanti rispetto alla protezione sussidiaria, con particolare riferimento alle conseguenze di ribellioni a matrimoni combinati, soffocate con violenze, generalmente accettate e ai rapporti sessuali fuori del matrimonio, ritenuti suscettibili di repressione penale. Infine, non è stato approfondito il profilo del pericolo di essere arrestati a causa di una falsa accusa cui consegue un tempo indefinibile di custodia cautelare.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità dal momento che non viene neanche dedotto che le allegazioni di fatti riferite nella censura fossero state già prospettate dalla parte ricorrente nel giudizio di primo grado. Al riguardo, non è condivisibile l’adombrato vulnus al diritto di difesa dovuto al rito e alla mancanza del grado d’appello perchè quanto specificato nel ricorso per cassazione ben poteva formare oggetto delle difese nel giudizio di primo grado. Quanto all’attivazione del contraddittorio in tale giudizio deve rilevarsi che non è stato formulato un motivo di censura specifico al riguardo.

Nel terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e L. n. 241 del 1990, art. 3, oltre che il difetto assoluto di motivazione in relazione al rigetto della domanda riguardante il permesso umanitario. In particolare viene rilevata l’erroneità dell’affermazione secondo la quale il difetto di credibilità assorbe anche l’esame delle condizioni di riconoscimento della tutela umanitaria e la mancata considerazione in comparazione con la condizione del paese di origine, del grado d’integrazione sociale raggiunto.

La censura è fondata nei limiti che si espongono.

In primo luogo deve rilevarsi che la pronuncia delle S.U. 29459 del 2019 ha definitivamente affermato che alle domande (e, conseguentemente, ai giudizi) in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, si applica il sistema legislativo preesistente relativo alla tutela di carattere umanitario e non opera la sopravvenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

In secondo luogo, deve rilevarsi che la protezione umanitaria si fonda su requisiti non pienamente sovrapponibili con quelli posti a base delle protezioni tipizzate (rifugio politico e protezione sussidiaria) richiedendo un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità dedotte ed allegate, essendo tenuto il giudice del merito a svolgere anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che il riscontrato difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio e alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, che è assoggettato ad oneri deduttivi e allegativi in parte diversi sui quali occorre fornire una risposta autonoma ed adeguata. Il tribunale ha erroneamente ritenuto assorbente il rilevato difetto della credibilità sulle protezioni individualizzate per escludere la sussistenza di una situazione di vulnerabilità esaminabile D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. Così operando, ha omesso di verificare se la situazione generale del Paese, pur rappresentata come molto complessa, potesse non pregiudicare il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili, come richiesto da Cass. n. 4455 del 2018, quando viene allegato, come nella specie, un certo grado d’integrazione sociale e lavorativa. Al riguardo deve essere rilevato che le S.U. n. 29459 del 2018 hanno confermato la legittimità del giudizio comparativo posto a base del precedente arresto n. 4455 del 2018.

All’accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo.

Cassa e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, all’esito della riconvocazione, davanti al medesimo collegio, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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