Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7985 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 21/03/2019), n.7985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8211-2013 proposto da:

ISTITUTO ASSISTENZA INFANZIA (OMISSIS) AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA

PERSONA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO BALDONI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANGEMINI, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BARTOLUCCI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per l’inammissibilità e infondatezza

di tutti i motivi del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDONI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA per delega

dell’Avvocato BERLIRI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. In controversia insorta tra l’Istituto Assistenza Infanzia (OMISSIS) ed il Comune di San Gemini con riguardo alla legittimità degli avvisi di accertamento per Ici degli anni dal 2004 al 2008, pretesa dal Comune relativamente ad alcune aree edificabili appartenenti all’Istituto e della quale quest’ultimo contestava la debenza facendo riferimento alla propria natura di istituzione pubblica per l’assistenza e la beneficienza (IPAB) e sostenendo di avere diritto sia all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), sia all’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), la commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza in data 1 agosto 2012, n. 193, confermava la legittimità degli avvisi già riconosciuta in primo grado, escludendo che all’Istituto spettassero le suddette esenzioni perchè, quanto alla prima, “dagli atti non risulta(va) che l’Istituto svolgesse l’attività di cui alla L. n. 833 del 1972, art. 41, richiamata, ai fini Ici, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,” e perchè, quanto alla seconda, mancava il requisito della “diretta strumentalità” delle aree in questione rispetto all’attività assistenziale svolta dall’Istituto.

2. L’Istituto ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

3. Il Comune di San Gemini resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Istituto lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 5, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la commissione tributaria regionale escluso l’applicabilità dell’esenzione prevista dalla prima delle suddette disposizioni senza considerare che essa ricorrente, come dimostrato dal proprio statuto, aveva sempre svolto, sia come IPAB (fino al giugno 2008) sia come Azienda Pubblica di servizi alla persona (in epoca successiva al giugno 2008), funzioni di “ricovero e assistenza a favore di fanciulli abbandonati, dei figli di ignoti, dei fanciulli per i quali sia chiesta assistenza, dei fanciulli nati da unioni illegittime, dei neonati orfani di entrambi i genitori”, e per di più trascurando di pronunciarsi sul requisito oggettivo dell’esenzione costituito da ciò gli immobili siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto lamenta che, a seguire la tesi della commissione secondo cui non spetta ad esso ricorrente l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), detto articolo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,31 Cost., comma 2 e art. 38 Cost., perchè negherebbe l’esenzione ad enti che svolgono un’attività – di assistenza alla maternità e all’infanzia – che la Costituzione tende ad agevolare e che non è meno meritoria di quella svolta dagli enti ai quali l’esenzione è riconosciuta.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Istituto lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la commissione tributaria regionale escluso l’applicabilità dell’esenzione prevista dalla prima delle suddette disposizioni affermando che le aree edificabili tassate non erano in rapporto di “diretta strumentalità” rispetto all’attività assistenziale svolta dall’Istituto senza considerare che dette aree erano “funzionali all’ottenimento delle risorse economiche essenziali per erogare le prestazioni assistenziali contemplate della statuto”.

4. Con il quarto motivo di ricorso, l’Istituto lamenta che, a seguire la tesi della commissione secondo cui non spetta ad esso ricorrente l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), detto articolo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,31 Cost., comma 2 e art. 38 Cost., perchè senza ragione negherebbe l’esenzione per gli immobili non strumentali degli enti di assistenza alla maternità e all’infanzia, che la Costituzione prevede debbano essere agevolati.

5. Il primo motivo è infondato. Merita ricordare che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), stabilisce che sono esenti da imposta “gli immobili posseduti… dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41… destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, che la L. n. 833 del 1978, art. 41, stabilisce (per quanto interessa) che “salva la vigilanza tecnico-sanitaria spetante all’unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera, nonchè degli ospedali di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 817, art. 1”. Il riferimento al D.Lgs. n. 207 del 2001, art. 5, (“le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona…”) si correla alla trasformazione dell’Istituto da IPAB e Azienda pubblica di servizi alla persona, avvenuta in data 24 giugno 2006 (circostanza incontroversa). La commissione tributaria regionale, laddove ha negato all’Istituto l’esenzione in parola dicendo che “la (OMISSIS) è sicuramente una ex IPAB ma agli atti non risulta che svolga attività di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 41”, non ha violato nè ha falsamente applicato le disposizioni sopra richiamate avendo invece, in modo esatto, riscontrato che l’Istituto svolgeva statuariamente un’attività (di assistenza ai fanciulli) diversa da quella di “assistenza ospedaliera” (solo in riferimento alla quale l’esenzione è prevista). Nè la sentenza impugnata può essere censurata per non avere la commissione trattato del requisito oggettivo dell’esenzione essendo evidente l’inutilità di trattare di tale requisito una volta esclusa la ricorrenza del requisito soggettivo.

6. Il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di economia va esaminato prima del secondo, è infondato. Merita ricordare che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), stabilisce che sono esenti da imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16 lett. a)”. Va altresì evidenziato che la norma, come ogni norma di esenzione o di agevolazione, in quanto determinativa di una deroga al regime generale di applicazione dell’imposta, non è suscettiva di interpretazione lata o analogica. La commissione tributaria regionale, laddove ha negato all’Istituto l’esenzione in parola evidenziando che le aree edificabili in questione – le quali a detta dello stesso Istituto sono “funzionali all’ottenimento delle risorse economiche essenziali per erogare le prestazioni assistenziali contemplate della statuto” – non erano direttamente strumentali all’attività assistenziale non ha violato nè ha falsamente applicato le disposizioni richiamate avendo invece, in modo esatto, riscontrato che le aree edificabili non erano destinate ad una delle attività agevolate ossia che su quelle aree non veniva realizzata l’attività assistenziale.

7. Quanto al secondo e al quarto motivo di ricorso, con i quali vengono sollevati dubbi di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e i), si osserva: ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, un incidente di costituzionalità è giustificato qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità e se la questione non è manifestamente infondata; il dubbio sollevato rispetto alla lett. a) è irrilevante perchè la prospettata equiparazione tra enti dediti all’assistenza all’infanzia (quale l’Istituto ricorrente) e gli enti per cui la norma prevede l’esenzione, riguarderebbe solo i beni “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, ossia immobili direttamente e immediatamente destinati allo svolgimento delle attività agevolate, laddove invece, nel caso di specie, si tratta di aree (edificabili) su cui (è incontroverso) non sia mai stata svolta attività assistenziale; il dubbio sollevato rispetto alla lett. i) è manifestamente infondato essendovi una evidente giustificazione logica alla base della scelta legislativa che proprio perchè giustificata non travalica i limiti della discrezionalità del legislatore e si sottrae ad ogni ragionevole dubbio – di esentare dall’imposta soltanto gli immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali”, e non tutti gli immobili degli enti che svolgono quelle attività.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Istituto Assistenza Infanzia (OMISSIS) a rifondere al Comune di San Gemini le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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