Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 28/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21217/2015 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CESARONI,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE SORRECA, RAFFAELE

GAETANO CRISILEO; giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/01/2015, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si tratta di cartella di pagamento per Iva, anno di imposta 2008;

2. stante la genericità e difformità del primo motivo dal parametro di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la mancata indicazione della norma violata nel secondo motivo, è stata formulata proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è improcedibile per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine perentorio indicato dall’art. 369 c.p.c., sanzione che, per giurisprudenza costante di questa Corte, “non può essere evitata neppure con l’invocazione del caso di forza maggiore e che va rilevata e dichiarata anche d’ufficio” (Cass. n. 4710/15, n. 343/82)

5. tale rilievo preliminare rende superfluo l’esame della richiesta del contribuente di “rinuncia al giudizio” per “aderire alla cartolarizzazione”.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA