Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21217/2015 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA
GUBBIO 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CESARONI,
rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE SORRECA, RAFFAELE
GAETANO CRISILEO; giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 480/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 13/01/2015, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si tratta di cartella di pagamento per Iva, anno di imposta 2008;
2. stante la genericità e difformità del primo motivo dal parametro di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la mancata indicazione della norma violata nel secondo motivo, è stata formulata proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il ricorso è improcedibile per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata entro il termine perentorio indicato dall’art. 369 c.p.c., sanzione che, per giurisprudenza costante di questa Corte, “non può essere evitata neppure con l’invocazione del caso di forza maggiore e che va rilevata e dichiarata anche d’ufficio” (Cass. n. 4710/15, n. 343/82)
5. tale rilievo preliminare rende superfluo l’esame della richiesta del contribuente di “rinuncia al giudizio” per “aderire alla cartolarizzazione”.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017