Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24484/2015 proposto da:

T.G.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via

del Gesù n. 57, presso lo studio dell’avvocato Filomena Mossucca,

rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Vita, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Vallo della Lucania (SA), in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Antonio Brancaccio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Scuderi, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 482/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 482 del 9.9.2014 la Corte d’Appello di Salerno, definendo il giudizio promosso da T.G.B. nei confronti del Comune di Vallo della Lucania inteso a conseguire le indennità dovute per l’esproprio di alcune aree di sua proprietà incluse in un P.I.P., ha provveduto a liquidarne l’ammontare sulla considerazione che il CTU, incaricato della relativa stima effettuate nella specie con metodo sintetico-ricostruttivo, era incorso in errore nel determinare il costo di trasformazione dato che aveva calcolato gli oneri urbanizzazione sulla base di una minore estensione del compendio ablato (22556 mq. contro 26435 mq.), di modo che il valore di essi incidente pro quota sui fondi T. era risultato inferiore a quello effettivo.

Lamentando l’erroneità di siffatto correttivo che contraeva in modo significativo la base di calcolo delle indennità reclamate, il T. impugna ora detta sentenza avanti a questa Corte, svolgendo, pur se nella forma di una doppia contestazione, un solo motivo di ricorso orchestrato su più registri a cui ha fatto seguire memoria. Ad esso resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il T. con l’unico motivo del proprio ricorso muove alla sentenza impugnata quattro contestazioni.

Sotto un primo profilo, che si rivela logicamente pregiudiziale, si duole che la Corte d’Appello abbia consentito al Comune di depositare all’udienza del 15/5/2012 documenti nuovi afferenti ai costi di costruzione, così violando l’art. 345 c.p.c.; sotto un secondo profilo si duole che la Corte d’Appello avrebbe deliberato la liquidazione delle indennità sulla base di un’estensione del compendio ottenuta sommando tutte le aree oggetto di esproprio e non solo quelle interessate dal P.I.P.; sotto un terzo profilo si duole che, nel procedere in questa direzione, la Corte d’Appello avrebbe adottato un’estensione delle aree interessate dall’intervento maggiore di quella risultante nei “precedenti gradi di giudizio”, così introducendo nel giudizio “un oggetto materiale” nuovo; sotto un quarto profilo si duole che, mutando il parametro di riferimento in relazione agli oneri di urbanizzazione, ma non anche in relazione agli altri fattori incidenti sul costo di trasformazione, la predetta liquidazione sarebbe stata effettuata utilizzando dati privi di omogeneità.

3.1. Il motivo non ha pregio.

3.2. La prima contestazione oblitera che il giudizio che ha luogo in materia di opposizione alla stima delle indennità dovute a titolo di esproprio è un giudizio che si svolge in unico grado avanti alla Corte d’Appello; non è dunque un giudizio di appello che faccia seguito ad un precedente grado di giudizio e rispetto al quale sia perciò applicabile l’art. 345 c.p.c., che è norma concepita per il giudizio di appello e della cui ratio non sarebbe possibile lamentare la violazione nella specie neppure se, correggendo il parametro normativo di riferimento, si considerassero le preclusioni proprie del giudizio di primo grado, risultando sotto questa angolazione l’allegazione in manifesto debito di autosufficienza, non essendo essa, sulla base dell’illustrazione che ne fa il ricorso, esattamente collocabile in rapporto allo svolgimento del processo e alla attività delle parti.

3.3. La seconda contestazione è anch’essa priva di autosufficienza poichè nessuna considerazione, oltre a quella in cui se ne compedia l’iniziale deduzione, ne illustra il contenuto, indicando, in particolare, i dati numerici asseritamente utilizzati dal giudice d’appello per incorrere nell’errore denunciato, così precludendo di verificare, prim’ancora della sua decisività, la veridicità di quanto allegato.

3.4. La terza contestazione non evidenzia alcuna anomalia decisionale, incidendo essa solo sui profili quantitativi della vicenda che non immutano l’oggetto del giudizio, tanto più considerando che questo si svolge in unico grado e dunque non è ipotizzabile che il suo oggetto possa venire mutato nel passaggio da un grado all’altro. E ciò non senza poi riflettere che la cosa oggetto del giudizio di cui discorre l’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, è propriamente il bene della vita in ragione del quale si invoca il soccorso del giudice, che è qui identificabile nell’indennità dovuta all’espropriato per la perdita della proprietà, onde esso non muta se, ferma restandone l’identità, se ne modifica solo il profilo quantitativo.

3.5. La quarta contestazione è doppiamente non conducente.

Essa difetta, in primo luogo, di autosufficienza dato che, mentre è certo, poichè risulta dalla sentenza, che la Corte d’Appello abbia corretto il parametro concernente gli oneri di urbanizzazione adottando un’estensione maggiore del compendio rispetto a quella indicata dal CTU, non è riscontrata debitamente, mediante una puntuale indicazione degli altri parametri utilizzati, l’asserzione che questi siano stati calcolati sulla base della minore estensione considerata dal CTU.

In secondo luogo non è infondato rilevare rispetto ad essa la mancanza di interesse impugnatorio in capo al ricorrente, posto che ove effettivamente il lamentato errore fosse riconoscibile e fosse decisivo per aver proceduto la Corte d’Appello a liquidare le indennità dovute utilizzando parametri non omogenei, fermo, che per il rigetto delle altre contestazioni, non sarebbe emendabile il parametro riferito all’estensione del compendio considerata dal decidente, la conseguenza che ne deriverebbe si risolverebbe palesemente in pregiudizio della parte, adottandosi per tutti i parametri una base di calcolo maggiore rispetto a quella asseritamente utilizzata per essi dalla Corte d’Appello

4. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA