Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 21/03/2019), n.7984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3888-2017 proposto da:

GRAND HOTEL VIA VENETO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA TOLOMEI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FABRIZIO ZITO, SERENA VONA

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4359/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per infondato il 1 e 2 motivo di

ricorso, fondato il 3; udito per il ricorrente l’Avvocato VONA che

si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta agli

atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Grand Hotel Via Veneto s.p.a. impugnava la cartella emessa da Equitalia Sud s.p.a. conseguente all’avviso di liquidazione per la maggiore imposta Ici dovuta per l’anno 2004. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso confermando la validità della cartella nei limiti in cui era stato confermato l’avviso di accertamento, il cui importo era stato ridotto dalla stessa CTP ad Euro 74.500,00.

La CTR del Lazio, investita dell’appello da parte della contribuente, lo rigettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi illustrati con memoria. Roma capitale si è costituita in giudizio con controricorso. Equitalia Sud s.p.a. non si è costituita in giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34. Sostiene che nel giudizio di appello, dopo la proposizione della querela di falso avente ad oggetto l’atto di notifica della cartella, il collegio ha sospeso la discussione impedendo, così, all’appellante di controdedurre in ordine alla costituzione tardiva del Comune di Roma e violando il suo diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 295 c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR proceduto al ricalcolo

del ruolo dopo che la pretesa impositiva era stata ridotta a seguito del parziale accoglimento dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente, la quale lamenta la violazione del diritto di difesa, indicato quali argomenti avrebbe dovuto svolgere avverso la costituzione tardiva del Comune e non ha svolto per effetto della declaratoria di sospensione del procedimento. In tal modo la ricorrente non consente a questa Corte di valutare la sussistenza del suo concreto interesse a proporre il motivo di ricorso.

5. Il secondo motivo è infondato in quanto la sospensione del giudizio avente ad oggetto la cartella fino alla conclusione del giudizio riguardante l’avviso di liquidazione non era necessaria, dovendosi considerare che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata (previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37), sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 19015 del 24/09/2015).

Peraltro va detto ad abundantiam che la ricorrente è altresì priva di interesse a proporre il motivo di che trattasi avendo questa Corte in data odierna rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTR avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’Ici per l’anno 2004.

6. Il terzo motivo è infondato in quanto, come rilevato dalla CTR, la sentenza della CTP, nella parte motiva, aveva specificato che la pretesa impositiva esercitata con l’emissione della cartella doveva ritenersi limitata al minor importo determinato nella causa avente ad oggetto l’avviso di liquidazione, per il che non era necessario procedere al ricalcolo del ruolo.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese processuali che liquida in Euro 4.100,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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