Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14889-2005 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso l’avvocato DE MARIA SALVATORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPAMPINATO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati POLIZZOTTO

MARCELLA, POLIZZOTTO SALVATORE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 4 febbraio 2005, la Corte d’appello di Caltanissetta ha determinato le indennità dovute alla signora V.A. dal Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Enna, per l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione del suo fondo in ragione di un valore, quale area edificabile, di Euro 10,33/mq, e ha applicato il criterio di calcolo stabilito dalla L. n. 359 del 1993, art. 5 bis per le aree edificabili. La corte ha accertato che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell’opera da eseguire risaliva ad un Decreto Regionale in data 12 giugno 2000, che al momento dell’espropriazione l’area espropriata era compresa nel piano regolatore generale di Enna in zona D – produttivo industriale approvato sin dal 1979, e che nel 1997 era stato approvato il piano regolatore del consorzio ASI di Enna, nel quale anche il lotto in esame era destinato a scopi industriali. La corte ha inoltre escluso l’applicabilità del criterio indicato dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 pur richiamato dal D.P.R. n. 218 de 1978, art. 53 e dalla L.R. Siciliana n. 21 del 1984, art. 21 essendo stata quella disposizione dichiarata incostituzionale. Il principio dell’autosufficienza dell’edificabilità legale escludeva la rilevanza della dedotta mancanza di edificabilità di fatto, allegata dal consorzio in base alle previsioni dell’esclusiva competenza consortile in materia prevista dalla L.R. n. 1 del 1984.

2. Per la cassazione di questa sentenza, il consorzio ricorre per nove motivi.

La signora V. resiste con controricorso notificato in data 1 luglio 2005.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La richiesta formulata dalla contro-ricorrente nella parte finale della memoria depositata, di riliquidazione delle indennità di espropriazione e occupazione sulla base del valore pieno di mercato dell’area espropriata è inammissibile in difetto di ricorso incidentale sul punto.

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la disapplicazione – erroneamente motivata con il principio dell’autosufficienza dell’edificabilità legale della L.R. Siciliana n. 1 del 1984, artt. 1 e 21 norme che attribuiscono ai consorzi ASI la potestà esclusiva di acquistare e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali.

Con il secondo motivo si invocano ancora le medesime disposizioni di legge regionale per censurare l’affermazione dell’edificabilità legale, motivata dalla corte territoriale attribuendo ai piani regolatori comunali rilevanza prioritaria rispetto ai piani delle aree di sviluppo industriale, laddove per la normativa regionale in queste aree non vi è possibilità effettiva di edificazione, e la stessa edificazione di edifici industriali comporta la preventiva cessione dell’area al consorzio e l’inserimento del proprietario nella graduatoria per l’assegnazione dei lotti da destinare alle attività industriali.

Con il terzo motivo si denuncia per violazione di norme di diritto (artt. 113, 115 e 116 c.p.c.) l’accertamento dell’edificabilità legale dell’area senza adeguata valutazione delle prove acquisite in giudizio circa la natura di terreno agricolo dell’area basata sui piani regolatori comunali anzichè su quelli delle aree di sviluppo industriale, nonostante l’accertata mancanza di un mercato di superfici alienabili nell’area. Con il quarto motivo la stessa censura è proposta, sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.1. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè investono il medesimo punto decisivo della controversia, dell’individuazione della regola applicabile nella fattispecie per l’accertamento della natura edificabile o agricola dell’area espropriata, indicata dal consorzio ricorrente nella L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 richiamato dalla L.R. siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21.

Il motivo è manifestamente infondato, essendosi la corte ripetutamente pronunciata sulla questione, in senso opposto a quello sostenuto dal consorzio ricorrente (v. per tutte Cass. 18 maggio 2006 n. 11742). E’ pertanto sufficiente ricordare che la norma invocata, contenuta nella L.R. Siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, art. 21 non operava un rinvio diretto alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, bensì alle “procedure previste testo unico delle leggi sul mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 53”; ed era poi quest’ultimo decreto che, per la determinazione delle indennità di espropriazione, rinviava alla “L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17, e successive modificazioni e integrazioni”.

Peraltro, al tempo dell’emanazione della norma regionale, il rinvio contenuto nella norma statale (D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53) non poteva avere il contenuto che il consorzio ricorrente gli assegna, perchè la Corte costituzionale aveva già dichiarato, con la sentenza n. 5 del 1980, l’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, commi 5, 6 e 7, come modificati dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 e della L. 92 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 3, come modificato dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14; con la conseguenza che i criteri di calcolo delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree esterne ai centri edificati di cui all’art. 18 della stessa Legge erano stati espunti dall’ordinamento. Il rinvio della legge regionale, mediato dal Decreto n. 218 del 1978, art. 53, pertanto non poteva estendersi alle norme già dichiarate incostituzionali.

5. Con il quinto e il sesto motivo si denuncia, per violazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e per vizio di motivazione, l’omessa considerazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area espropriata, accertata anche dal consulente tecnico d’ufficio.

5.1. I due motivi sono inammissibili. Il ricorrente si basa su accertamenti svolti dal consulente tecnico nella sua relazione, che questa corte non conosce, ma il vizio di insufficienza della motivazione postula che la parte ricorrente alleghi di aver sollecitato l’attenzione del giudice di merito sullo specifico elemento di fatto del quale si lamenta la mancata considerazione, precisando indicando la sede processuale in cui ciò sarebbe stato fatto e riportando nel testo del ricorso le affermazioni con le quali il punto era stato trattato. In mancanza di tali elementi non è addebitatile al giudice di merito l’omissione contestata.

6. Il settimo motivo, con il quale si censura l’omessa applicazione della falcidia del 40%, prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis è superato dall’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione (Corte Cost. sent. n. 348 2007).

7. Con l’ottavo motivo si censura per vizio di motivazione la decisione della corte del merito, di discostarsi dalla stima del valore unitario del terreno espropriato fatta dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva determinato in Euro 6,83/mq la misura dell’indennità di espropriazione. In proposito la corte si era limitata a riferirsi genericamente a precedenti decisioni per terreni contigui, senza tener conto della peculiarità del terreno espropriato, risultanti dalla relazione del consulente tecnico.

7.1. Il motivo è generico, ed è sostanzialmente diretto a sollecitare una valutazione di merito, circa le ragioni della stima del valore venale nella comparazione delle asserite specificità dell’area espropriata rispetto alle aree oggetto di stima negli altri casi esaminati dalla medesima corte di merito.

8. Il nono motivo, con il quale si censura per violazione dell’art. 91 c.p.c. l’omessa compensazione delle spese da parte del giudice di merito, è inammissibile, non essendo sindacabile il mancato esercizio del potere discrezionale, da parte del giudice di merito, di compensare le spese.

9. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alla spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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