Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7984 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 01/04/2010), n.7984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di TAORMINA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

Dott. T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, (studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO), presso il

recapito professionale dell’avvocato CURRO’ CARMELO FRANCESCO che lo

difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M. (OMISSIS), C.M.C.

(OMISSIS), C.M.R., S.G.

(OMISSIS), P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell’avvocato MODONI

FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BUDA FRANCESCO con

delega a margine del controricorso;

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO

D’URSO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATA

FERDINANDO con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.L., B.M.G., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 447/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 4/03/2004; depositata il 18/11/2004; R.G.N. 133/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato CARMELO FRANCESCO CURRO’;

udito l’Avvocato FRANCESCO BUDA (per delega dell’Avvocato FERDINANDO

AMATA per E.M. ed altri);

udito l’Avvocato FRANCESCO BUDA (per delega dell’Avvocato FERDINANDO

AMATA per M.S.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con citazione del 17-1-85 C.V., E.M., C.M., S.G., C.A. e P.L. convenivano davanti al Tribunale di Messina il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei gravi danni causati all’immobile di loro proprietà in occasione della realizzazione dei lavori di costruzione della strada comunale (OMISSIS) nelle adiacenze del torrente (OMISSIS). Assumevano in particolare che detti lavori avevano impedito il normale deflusso delle acque, le quali, in occasione delle copiose precipitazioni verificatesi nel novembre 1983, avevano causato i gravi danni all’abitazione di C. V., abitata da S.G. e C.M., tanto che si erano rivolti al Pretore di Taormina per la nomina di un tecnico. Aggiungevano che, in occasione delle ulteriori copiose piogge del novembre 1994, si era verificato il completo danneggiamento del fondo, reso incoltivabile da uno strato di materiali di risulta sullo stesso riversatosi.

Si costituiva il Comune ed eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori, che non avevano dato la prova del loro diritto, e contestava la domanda rilevando che sul terreno di proprietà degli attori non esisteva alcuna costruzione in regola con la normativa urbanistica; che il fenomeno era da ascrivere a caso fortuito, attesa la eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche del novembre 1983 e 1984, tanto che era stato necessario far intervenire il Genio Civile per il ripristino delle tubazioni occluse, che le tubazioni utilizzate erano idonee a garantire il normale smaltimento delle acque del torrente; che i lavori erano stati appaltati alla ditta Barbagallo di (OMISSIS), la quale li aveva realizzati sotto la direzione tecnica dell’ing. M. S., che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa;

che era, in ogni caso, ravvisatale una concorrente responsabilità degli istanti che non avevano realizzato alcuna opera di contenimento delle acque necessaria data la natura argillosa del terreno e la sua pendenza.

Autorizzata alla chiamata in causa, si costituiva l’impresa Barbagallo ed eccepiva l’inammissibilità della chiamata per mancanza di procura in capo al difensore. Nel merito contestava la domanda, assumendo che i lavori erano stati collaudati il 26-8-83 senza che il committente avesse espresso alcuna riserva.

Si costruiva l’ing. M. ed eccepiva preliminarmente la nullità della chiamata, chiedendo in subordine il rigetto della domanda, negando qualsiasi difetto di progettazione o responsabilità nella direzione dei lavori.

Con sentenza del 28-10-97/23-4-98 il Tribunale dichiarava il Comune di Taormina unico responsabile dei danni patiti dagli attori e lo condannava al risarcimento e al pagamento della spese processuali nei confronti degli stessi; rigettava le domande nei confronti dei chiamati in causa e condannava altresì il Comune al pagamento delle spese di causa anche nei confronti di costoro.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune affidato a otto motivi.

Si costituivano E.M., in proprio e quale erede di C. V., C.A. e C.M.C., quali eredi di C.V., P.L., C.M. R., nella qualità di procuratrice di C.A., e S.G. e chiedevano la conferma della sentenza con vittoria di spese.

Si costituiva l’impresa Barbagallo chiedendo il rigetto dei motivi di gravame avanzati nei suoi confronti e avanzando, a sua volta, appello incidentale.

Si costituiva anche l’ing. M. chiedendo anch’egli il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale …”.

Con sentenza depositata il 18.11.2004 la Corte d’Appello di Messina decideva come segue.

“… in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della chiamata in causa dell’ing. M.S..

Conferma nei resto la impugnata sentenza e condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 2.600,00 a favore di ciascun chiamato e appellante incidentale e in Euro 3.120,00 in favore degli altri appellati, oltre spese fisse, iva e cpa, nonchè spese di consulenza tecnica liquidate come da separata ordinanza”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Taormina.

Ha resistito con controricorso M.S..

Hanno resistito con controricorso E.M., C.M. C., C.M. (quale erede del proprio padre C. A. e della di lei madre P.L.), S.G. e P.F. (quale coniuge superstite ed erede di C. A.; in proprio e quale padre esercente la potestà sui figli minori P.G. e P.F.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Taormina, con il primo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 106-166-171-269 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Ai sensi della normativa non novellata (artt. 166, 171 c.p.c.), se l’attore si costituiva tempestivamente il convenuto poteva costituirsi anche se mancavano meno di cinque giorni alla prima udienza davanti ai G.I., o all’udienza medesima. La chiamata del terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c., non novellati, doveva essere effettuata mediante citazione a comparire alla prima udienza, o essere autorizzata a tale udienza dal G.I., che, quando ne era richiesto, concedeva il prescritto termine.

Nella fattispecie il ricorrente Comune di Taormina si è avvalso, ritualmente e tempestivamente, di questa seconda facoltà.

Erroneamente e contraddittoriamente, pertanto, il Giudice di appello, che riconosce la tempestività della richiesta, ritiene che sarebbero stati violati gli inderogabili termini di cui all’art. 269 c.p.c., comma 1 e 2. Il mandato peritale è stato scisso dal G.I., preoccupato della integrità del contraddittorio sin dall’inizio del giudizio, in una prima fase di descrizione dei luoghi, ed in una seconda di ricerca della causa ed entità dei danni. La prima fase di operazioni peritali, relativamente alla quale nulla di particolarmente rilevante poteva essere (ed è stato) eccepito dal M., presente ai sopralluoghi, anche se formalmente non costituito in giudizio, è iniziata successivamente al 23.1.86, udienza per la quale esso garante era stato citato a comparire.

Nonostante il garante si sia lasciato andare alla retorica della integrità del contraddittorio, la comparsa di costituzione del 3/11/1988 non può considerarsi la “prima difesa” con cui la violazione del l’art. 269 c.p.c., andava eccepita a pena di decadenza o di acquiescenza. In effetti, la prima difesa dell’Ing. M., per come risulta dai verbali di sopralluogo, è stata spiegata, sia nel corso della ricognizione dei luoghi da parte del CTU per descriverne lo stato esteriore, nonchè nel corso della seconda, per ricercare la causa dei danni.

Il primo motivo non può essere accolto in quanto i vizi denunciati non sussistono.

In particolare va rilevato che la Corte di Appello di Messina si è fondata sulla circostanza che nella fattispecie si era realizzata la seguente fattispecie; il G.I., pur avendo già provveduto su un’istanza di istruzione preventiva, aveva concesso, alla parte che ne aveva fatto tempestiva richiesta, termine per chiamare in causa il terzo. Dunque detto Giudice ha chiaramente applicato (pur non indicando specifiche sentenze di questa Corte Suprema) il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il giudice istruttore, pur avendo già provveduto su un’istanza di istruzione preventiva, conceda, alla parte che ne abbia fatto richiesta nella prima udienza, il termine per chiamare in causa il terzo, si verifica – ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ., comma 2, nel testo anteriore alla sostituzione operatane dalla L. n. 353 del 1990, art. 29 – una nullità della chiamata in causa, per difetto del raggiungimento dello scopo che il processi) inizi contemporaneamente per tutti i soggetti del processo. Tale nullità, essendo stabilita nell’interesse del terzo, deve essere da questo opposta con la prima difesa successiva all’atto, rimanendo, in caso contrario, sanata” (Cass. Sentenza n. 2914 del 29/03/1996; cfr. anche Cass. Sentenza n. 15362 del 06/07/2006: “in tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicchè, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l’irritualità della chiamala difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli artt. 167 e 269 cod. proc. civ., non sono suscettibili di deroga, principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987”).

Quindi le doglianze in esame, nella misura in cui prospettano censure (ad es. quelle che sembrano basarsi sulla sussistenza nella fattispecie della tempestività della suddetta richiesta) non concernenti la mera applicazione di detto principio (che va confermato), sono inammissibili in quanto estranee alla suddetta vera (e corretta) ratio decidendi. E nella misura in cui appaiono criticare il principio medesimo sono prive di pregio in quanto errate in diritto.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli DPR 24 luglio 1977, artt. 59-69-70 n. 616; artt. 822-824 e 826 c.c. – Carente, insufficiente contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. L’opera pubblica suddetta ha comportato interventi nel demanio fluviale ed, in particolare, il convogliamelo, in tubi metallici, delle acque dei torrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), insistenti nel territorio del Comune di Castelmola. Erroneamente ed immotivatamente, quindi, i Giudici di primo e secondo grado ritengono che il Comune di Taormina sia proprietario dell’opera, anche nei tratti in cui attraversa il territorio dei Comuni limitrofi; e sia, in quanto tale, tenuto alla manutenzione dell’alveo dei torrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nel tratto in cui attraversano il Comune di Castelmola. L’onere di tale manutenzione è stato trasferito alla Regione Sicilia con il D.P.R. n. 616 del 1977 (v. art. 59, art. 69 e art. 70). Erroneamente i Primi Giudici hanno definito il ricorrente proprietario, sia della strada per cui è causa, che attraversa, invece, i Comuni di Giardini Naxos, Taormina e Castelmola, e costituisce, pro quota, il patrimonio dei rispettivi Comuni; sia dei torrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), il cui straripamento è ritenuto causa dei danni; che bagnano il territorio del Comune di Castelmola, ed in quanto demanio idrico, naturale, necessario, costituenti patrimonio dello Stato. E’ invece, inconfutabile che il tratto di strada e di torrenti la cui manutenzione avrebbe prevenuto, ad avviso dei CTU, il verificarsi dei lamentati danni, insistono nel territorio dei Comune di Castelmola, cui solidamente con lo Stato e la Regione Sicilia incombeva ed incombe l’onere della manutenzione. Erroneamente è stata riconosciuta la legittimazione passiva del Comune di Taormina e quella attiva dei signori E.- C. e S., attori in primo grado, nonostante l’immobile danneggiato fosse giuridicamente inesistente perchè abusivo; ed è stata esclusa, sia come causa esclusiva, sia come concausa dei danni, la loro attività di costruzione di un muro di contenimento.

Il secondo motivo non può essere accolto.

Esso infatti è (anzitutto) inammissibile nella parte (di gran lunga prevalente) in cui non ha (ritualmente) ad oggetto la fondamentale ratio decidendi esposta dalla Corte di merito, la quale individua nel difetto di progettazione (progettazione evidentemente attribuita al comune ricorrente; senza che su tale specifico punto sussistano rituali e specifici motivi di ricorso per Cassazione) della strada (oltre che – secondariamente – nel mancato sollecito dell’intervento degli “organi provinciali” tenuti alla manutenzione; v. in particolare a pag. 12; il secondo periodo) la causa fondamentale della responsabilità dell’ente medesimo.

E’ inoltre inammissibile nella parte in cui sembra contestare tesi dei “Primi Giudici” circa la proprietà suddetta e lamentare inoltre (evidentemente) la mancata (adeguata) valutazione del punto da parte del Giudice dell’appello (che in effetti ha chiamato il comune di Taormina “Ente proprietario”; ma non ha però affrontato specificamente la questione) senza indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso;

cfr. tra le altre Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in che termini, le tesi in esame erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr.

tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa”; cfr.

anche Cass. N. 14590 del 2005).” Inammissibili sono infine le doglianze fondate su enunciazioni meramente apodittiche (ad es. “… E’invece, inconfutabile che …”).

Va precisato che dette tre ragioni di inammissibilità, concernenti la quasi totalità del motivo, spesso coesistono; nel senso che la maggioranza delle doglianze sopra citate sono inammissibili per più di una della ragioni ora esposte (ciascuna delle quali, ovviamente, sarebbe sufficiente, anche da sola, a comportare detta inammissibilità).

Nella parte residua il motivo è invece privo di pregio, Infatti la motivazione esposta nell’impugnata decisione (tutta la motivazione) si sottrae al sindacato di legittimità essendo sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 187, 245, 112 c.p.c., – artt. 2051, 1218, 1256 c.c.. Carente, insufficiente, contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia.” Esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Erroneamente ed immotivatamente i Primi Giudici non hanno ritenuto imprevedibili ed inevitabili, nè gli eventi alluvionali del novembre 84 (anche se il CTU, dalla lettura dei dati pluviometrici, aveva dedotto che, nell’arco di 35 anni, solo nel 1976 e nel 1984 è risultato h = mm. 76 e 65) nè le relative conseguenze.

Ingiustificatamente ed irritualmente, quindi, non hanno ammesso la prova per testi. Con tale mezzo istruttorio, il Direttore dei lavori, Ing. M.S., intendeva dimostrare che gli alvei dei torrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), il 12.11.84, oltre che da una eccezionale quantità di acqua meteoriche, erano stati invasi dai detriti di mezza montagna, denominata “U Marinaru”, franata proprio a causa della violenza delle acque piovane, nonchè da una quantità impressionante di alberi, arbusti ed oggetti vari. E che pertanto, non sarebbe stato sufficiente ad impedire l’inevitabile straripamento neanche il letto naturale dei torrenti.

Il terzo motivo deve essere considerato quasi integralmente inammissibile per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali decisiva anche da sola): – A) la Corte d’Appello, in ordine alla prevedibilità (e quindi all’evitabilità) suddetta ha esposto una specifica e precisa motivazione (v. in particolare a pag. 10, con riferimento alle condivise conclusioni del CTU.) che non è oggetto di specifiche e rituali doglianze ma solo delle generiche (e quindi inammissibili) considerazioni sopra riassunte; – B) i capitoli di prova in questione non sono ritualmente riportati; e ciò viola una prima volta il principio di autosufficienza del ricorso; – C) inoltre nell’impugnata sentenza non si parla di tali prove, quindi il Comune avrebbe dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il suddetto principio di autosufficienza del ricorso, ulteriormente violato) in che termini, la tesi difensiva in questione (e quindi non solo la mera richiesta di ammissione; ma pure il necessario adeguato supporto argomentativo) era stata sottoposta al giudizio della Corte di merito (v. sopra).

Nella parte residua il motivo è invece privo di pregio in quanto la motivazione esposta nell’impugnata decisione si sottrae al sindacato di legittimità essendo immune dai vizi in questione.

Con il quarto motivo il Comune di Taormina denuncia “Violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2043-2049 e 2051 c.c.. Insufficiente, carente contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia” esponendo che, a prescindere dal fatto che la Corte d’Appello di Messina, nella parte motiva della sentenza, non ha speso neanche un rigo per spiegare perchè, dei fatti illeciti riconduciteli e ricondotti alla esclusiva attività del direttore dei lavori possa o debba rispondere la P.A., non si comprende come possa ravvisarsi tra questi due ultimi soggetti il rapporto di subordinazione o anche di generica dipendenza atto a giustificare la responsabilità della P.A. ex artt. 2049 o 2051 c.c., cit..

Anche il quarto motivo è inammissibile poichè non prende in rituale considerazione le vere ed esaurienti argomentazioni (peraltro immuni da vizi logici o giuridici) che la Corte di Appello ha enunciato neh”impugnata sentenza (v. sopra).

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Le peculiarità della fattispecie inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA