Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7983 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21095/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WEIDMULLER SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTANASIO KIRCHER 7, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO FONTANELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALDO TORRISI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2133/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la ricorrente censura la sentenza impugnata, che ha annullato un avviso di accertamento per Ires, Iva ed Irap dell’anno d’imposta 2006, deducendo: 1) la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, stante la natura meramente ordinatoria del termine massimo di trenta giorni lavorativi previsto per la permanenza degli operatori presso la sede del contribuente; 2) la nullità della sentenza, in quanto corredata da motivazione solo apparente;

2. il Collegio ha adottato la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il primo motivo è fondato, poichè la violazione del termine di permanenza di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non invalida l’accertamento (v. ex multis Cass. n. 9940/15 e n. 16323/14);

4. anche il secondo va accolto, poichè la motivazione resa dalla C.T.R. – “la Commissione rileva inoltre come abbia ampiamente la ricorrente prodotto documenti idonei a dimostrare l’irregolarità dei restanti rilievi a lei contestati” – è meramente apparente, in quanto del tutto generica ed inidonea a dar conto del vaglio critico su cui si fonda il convincimento del giudice;

5. la conseguente nullità della decisione impugnata assorbe l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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