Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7983 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27293/2015 proposto da:

G4 FACILITIES S.R.L., (già G4 VIGILANZA S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, G4 BRESCIA S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MANCA BITTI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO TOMASELLI;

– ricorrenti –

e contro

N.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/05/2015, R.G.N. 542/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 13 maggio 2015, la Corte d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia sulla domanda proposta da N.L. nei confronti della G4 Brescia S.r.l. e della G4 Vigilanza S.r.l. (ora G4 Facilities S.r.l.) subentrata alla prima a seguito di cessione del ramo di azienda relativo ai servizi di vigilanza privati, domanda avente ad oggetto la corresponsione della retribuzione dovuta (oltre che il rimborso delle spese affrontate per il rilascio del porto d’armi) per il periodo di sospensione dalla G4 Brescia S.r.l. disposto a carico della N. nelle more del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e non altrimenti lavorato dalla stessa in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti per cui in quel periodo ad insindacabile giudizio della Società la stessa avrebbe potuto essere avviata a mansioni temporaneamente compatibili, in parziale riforma di quella decisione condannava in solido la Società al pagamento della retribuzione spettante per il periodo di ripristino della sospensione e della sola retribuzione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la G4 Brescia S.r.l., quale Società datrice, una volta dato corso all’accordo per il quale, nelle more del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata, la N. poteva essere adibita ad altre mansioni temporaneamente compatibili e dunque rinunciato alla sospensione della funzionalità del rapporto che aveva così preso a svolgersi come un qualsiasi altro rapporto con il sorgere in capo alle parti dei reciproci obblighi e dei reciproci diritti, non legittimata, in difetto di autonomi fatti giustificativi a riportare, con determinazione unilaterale, il rapporto di lavoro in una condizione di sospensione;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono la G4 Facilities S.r.l. e la G4 Brescia S.r.l., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la N. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’interpretazione del contratto per aver letto, in contrasto con il criterio letterale di cui all’invocata norma codicistica, la clausola dell’accordo intervenuto tra le parti circa l’adibizione temporanea della lavoratrice ad altre mansioni ad insindacabile giudizio della Società come tale da non consentire, una volta cessato l’impiego alternativo della lavoratrice, il ripristino della situazione di sospensione del rapporto concordata in attesa della nomina della lavoratrice a guardia particolare giurata;

che, il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento non trovando riscontro, alla luce della formulazione letterale dell’accordo intervenuto tra le parti per l’adibizione della lavoratrice a mansioni temporaneamente compatibili nelle more del rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni contrattualmente assegnate, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale da ritenersi perciò implausibile – per cui l’impiego della lavoratrice in altre mansioni, anzichè porsi quale fase meramente interinale all’interno del periodo di sospensione destinato in base all’intesa delle parti a durare, fino al conseguimento delle necessarie autorizzazioni all’adibizione alle mansioni previste dal contratto di lavoro, risultandone così consentita la riattivazione automatica della sospensione una volta venuta meno, come di fatto è avvenuto l’esigenza dell’impiego alternativo della lavoratrice, avrebbe determinato la rinuncia da parte della Società alla prevista sospensione e l’attivazione definitiva del rapporto rispetto alla quale, agli effetti della rinnovazione della sospensione, si sarebbe reso necessario il determinarsi di fatti ulteriori tali da legittimare il provvedimento;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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