Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7983 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 21/03/2019), n.7983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 701-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GRAND HOTEL VIA VENETO SPA, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato ILARIA TOLOMEI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERENA VONA, LIVIA

SALVINI giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’Avvocato PASQUALE VARI’ che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

GRAND HOTEL VIA VENETO SPA, ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato FUSO per delega

dell’Avvocato SALVINI che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato al Comune di Roma ed alla s.p.a. Equitalia Gerit, la s.p.a. “Grand Hotel Via Veneto” chiedeva di cassare la sentenza n. 35/07/10 depositata il 16 febbraio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale aveva disatteso i suoi appelli avverso le decisioni (219/32/06 e 453/05/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto i ricorsi avverso, rispettivamente, (a) gli “avvisi di accertamento” con cui detto Comune aveva richiesto, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un’ICI maggiore di quella versata “per le unità immobiliari… site in (OMISSIS)” e (b) l’ipoteca iscritta dalla s.p.a. Equitalia Gerit su “immobili di sua proprietà” per assunto mancato pagamento della cartella avente ad oggetto dette imposte.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9111 del 6 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata e mandando alla CTR di: (1) determinare la base imponibile (e, quindi, l’imposta effettivamente dovuta) in riferimento alla rendita catastale (anche se successivamente attribuita) da ritenere comunque vigente per gli anni in questione, siccome relative anteriori denunzie di variazioni (con eventuale rilevanza sulle sanzioni e sugli interessi, di quanto disposto all’uopo dalla L. n. 348 del 2000, art. 74); (2) verificare se, ai fini del sorgere del potere di iscrivere ipoteca per effetto dell’inutile “decorso” del “termine di cui a D.P.R. n. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1” il procedimento notificatorio della cartella ex art. 140 c.p.c., sia stato preceduto da quello (indispensabile) infruttuoso ex art. 145 c.p.c. e (3) provvedere anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La CTR del Lazio, investita del giudizio di rinvio, disponeva la cancellazione dell’ipoteca rilevando che la cartella prodromica non era stata notificata alla società e dichiarava assorbita ogni altra questione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. Equitalia Sud s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato da Roma Capitile. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì depositato memoria.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo error in procedendo, avendo omesso la CTR di pronunciarsi in ordire alla determinazione della base imponibile, questione del cui esame era stata investita in base alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione e che era stata espressamente riproposta nel giudizio di rinvio.

2. Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente, la quale sostiene che esso è stato proposto oltre il termine semestrale previsto per la riassunzione dall’art. 327 c.p.c., è infondata in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha previsto la riduzione a sei mesi del termine originariamente fissato in dodici mesi, per espressa previsione della L. medesima, art. 58, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 19979 del 27/07/2018; Cass. n. 1574, del 21/06/2013). Infondata è altresì l’ulteriore eccezione di inammissibilità in quanto il ricorso non sottende il riesame del fatto ma la rivalutazione di questioni di diritto.

3. Il motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la questione della determinazione della base imponibile in riferimento alla rendita catastale era totalmente autonoma rispetto a quella della notifica della cartella prodromica all’iscrizione ipotecaria ed atteneva all’impugnazione degli avvisi di liquidazione, per il che erroneamente la CTR ha ritenuto assorbita la questione medesima.

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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