Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7983 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO CIN CIN DI PATERNESI GIAMPIERO & C.

SNC E

SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI N.L. E V.T.

(P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. Z.A.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso

l’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIBERINI DANIELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.T., CONAD PRIMAVERA S.N.C. DI MONTEGIORGIO;

– Intimati –

e sul ricorso 26975-2005 proposto da:

V.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso l’avvocato

GUGLIOTTA MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELO

VITTORIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CIN CIN DI PATERNESI GIAMPIERO & C.

S.N.C. E

SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI N.L. E V.T.,

in persona del Curatore Dott. Z.A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso l’avvocato MORABITO MARIA

CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato LIBERINI DANIELE, giusta

procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 284/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

VITTORIO D’ANGELO che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il

rigetto di entrambi i ricorsi, condanna alle spese del Fallimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 284 depositata il 14 maggio 2005 la Corte d’appello di Ancona ha respinto gli opposti gravami, proposti in via principale dal curatore del fallimento ed in via incidentale da V. T., avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 618/2003 che aveva revocato l’estensione del fallimento della societa’ Cin Cin Bar di Paternesi Giampiero s.n.c. nei confronti della predetta appellante, ritenuta dal Tribunale fallimentare socia occulta.

Avverso questa decisione il curatore del fallimento Cin Cin Bar s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi ed ulteriormente illustrato con controricorso depositato ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Gli intimati hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato ad unico motivo resistito dal ricorrente principale con controricorso. Il ricorrente principale ha infine depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione del ricorsi, proposti avverso la medesima decisione.

Il ricorso incidentale, per esigenze logiche meritevole d’esame prioritario, e’ infondato.

Ripropone l’eccezione di inesistenza o quanto meno di nullita’ dell’atto d’appello, sull’assunto che il mandato conferito al difensore del fallimento non fosse successivo alla sentenza del Tribunale, oggetto di gravame.

Il ricorrente principale deduce inammissibilita’, ovvero infondatezza della censura. Il motivo e’ privo di fondamento.

La Corte territoriale, pronunciando sulla preliminare censura dell’appellante incidentale di nullita’ della citazione ed inammissibilita’ dell’appello, ha rilevato che il mandato originario conferito dal curatore fallimentare al suo difensore Avv. Daniele Liberini prevedeva la fase d’impugnazione e fosse percio’ esteso anche a questo grado di giudizio. La procura, contenuta nella citazione passiva di primo grado, era infatti espressamente estesa agli altri gradi di giudizio. La lettura degli atti, ammessa in ragione processuale del vizio denunciato, conferma l’esattezza di questa ricostruzione. L’Avv. Liberini venne officiato della difesa della procedura sia per il primo grado che per la fase di gravame dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato rilasciata per ciascuno dei due gradi di giudizio, e dunque espleto’ regolarmente e validamente il suo mandato.

Quanto al contenuto della procura giova ribadire che “la presunzione di conferimento della procura solo per il primo grado di giudizio, opera solo se la sua formulazione risulta assolutamente generica, e puo’ essere superata se dal suo testo si desuma la volonta’ del conferente di attribuire il potere di rappresentanza anche per i successivi gradi di giudizio.

L’interpretazione di tale contenuto e’ soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte “dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (Cass. 7772/03)”. Cass. n. 12170/2005.

L’esegesi condotta dal giudice di merito, neppure censurata in relazione a presunta violazione dei canoni legali di ermeneusi negoziale, si colloca in questo solco.

Ne discende il rigetto del ricorso incidentale.

Con i primi due motivi del ricorso principale, denunziando violazione degli artt. 112 e 210 c.p.c. e vizio d’omessa motivazione, il ricorrente lamenta il malgoverno del potere officioso spettante al giudice nella materia in esame, che avrebbe consentito il l’acquisizione del fascicolo fallimentare, peraltro (chiesta nelle conclusioni dell’atto d’appello, necessaria) e dovuta, siccome la sentenza opposta conteneva riferimento ai documenti ivi allegati. Si censura quindi la sentenza impugnata sull’assunto che:

1.- la Corte territoriale, che aveva appunto rilevato che il primo giudice non aveva tenuto conto dei conti correnti siccome prodotti in fotocopia, avrebbe dovuto autorizzare l’acquisizione del fascicolo fallimentare, o quanto meno disporla d’ufficio;

2.- ha erroneamente affermato che detto fascicolo non era acquisibile d’ufficio, e comunque ha immotivatamente, respinto la relativa istanza d’acquisizione.

Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 110 e 157 c.p.c. ed ancora vizio d’omessa o insufficiente motivazione con riguardo alla pronuncia d’inammissibilita’ della denunciata violazione del diritto di difesa della societa’ Conad Primavera, litisconsorte necessario, alla quale non era stato dato avviso della nuova udienza di discussione.

Col quarto e quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 1417 e 2729 c.c. nonche’ degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e correlato vizio di motivazione, il ricorrente denuncia malgoverno dei principi in materia di acquisizione della prova in via presuntiva e di onere probatorio in relazione alla sussistenza del vincolo sociale tra la V. e la societa’ fallita. L’errore risiederebbe nel non aver rilevato che i contratti erano simulati, atteso il loro contenuto contraddittorio ed il contrasto con la contabilita’ della societa’ Cin Cin., il fatto che i contratti di cessione dell’azienda poi fallita facevano parte di un disegno volto a dissimulare l’esistenza di intesa comune, che la simulazione era documentalmente verificabile ed accertata dalle indagini della Guardia di Finanza. Le acquisizioni indiziarie non erano dunque equivoche. Le dichiarazioni del P. erano riscontrate da altri elementi di prova. La V. non aveva assolto all’onere da cui era gravata di provare l’estraneita’ alla societa’ fallita.

Ancora col sesto motivo, il ricorrente, deducendo violazione della L. Fall., art. 147, lamenta omesso esame di acquisizioni probatorie (costituzione s.a.s. tra N. e V., conti correnti, contabilita’ fallita, dopo la cessione alla V. fino al dicembre 1991, relazione Guardia di Finanza, fattura riparazione (OMISSIS)), attestanti la partecipazione della V. alla compagine della societa’ fallita.

Con l’ultimo motivo, infine, denunciando violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. ed ancora vizio di motivazione, si ascrive al giudice d’appello errore consistito per non aver compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. La controricorrente deduce infondatezza di tutte le censure.

Prima ancora di procedere all’esame analitico dei motivi, si riepiloga il tessuto argomentativo della decisione impugnato rilevando che la Corte territoriale: ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse ovvero per mancanza di legittimazione ex art. 157 c.p.c., comma 2, la censura di nullita’ della sentenza impugnata mossa dal curatore fallimentare per mancato avviso alla difesa della societa’ Conad Primavera s.n.c. della rifissazione dell’udienza di discussione.

Nel merito ha ritenuto che le acquisizioni istruttorie ,-offrissero indizi equivoci, privi di precisione e concordanza, inidonei ad offrire la prova del vincolo sociale in quanto:

il curatore non aveva provato l’operativita’ della stessa societa’ fallita. Ne’ aveva dimostrato l’esistenza di conti correnti comuni tra la V. e N.L., uno dei soci della collettiva dichiarato fallito unitamente alla societa’, di cui neppure aveva indicato gli estremi identificativi e tanto meno il tipo di operazioni ivi contabilizzate. Si era piuttosto limitato ad un generico riferimento ai documenti acquisiti agli atti, senza produrre le copie del fascicolo fallimentare non acquisibile d’ufficio;

i documenti contabili ed amministrativi intestati alla societa’ dopo la cessione dell’azienda e fino al dicembre 1991, effettivamente non esaminati dal primo giudice, non erano idonei a provare il vincolo sociale, sia perche’ sarebbe stato necessario dimostrarne la simulazione anche nei confronti degli altri soggetti che ne furono parte, sia perche’ occorrerebbe dimostrare che la V. fu parte della simulazione della prima cessione d’azienda del 12.5.1991, sia perche’ non sono ammissibili presunzioni desunte sa presunzioni;

erano irrilevanti le dichiarazioni rese dal socio fallito P. G. agli agenti della Guardia di Finanza nel verbale del 22.3.1994 perche’ egli riferi’ de relato dal N. del contributo finanziario della V. a favore della societa’ e per conoscenza diretta che la societa’ stessa non aveva mai attivato l’esercizio dell’impresa.

I primi due motivi sono inammissibili.

In tesi richiamano correttamente il potere del giudice, nel giudizio d’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, di attingere d’ufficio alle risultanze incontestate, emergenti dagli atti del fascicolo fallimentare, indipendentemente dalle produzioni documentali del curatore (per tutte Cass. n. 4476/2003 e di recente n. 19141/2006). Nondimeno;, non indirizzano censura pertinente al nucleo della decisione impugnata. La Corte territoriale, che ha disatteso il principio ricordato incorrendo nel denunciato errore di diritto, ha escluso l’efficacia probatoria dei documenti “acquisiti agli atti”, cui aveva fatto riferimento il curatore fallimentare, poiche’ questo riferimento era solo generico. In questa chiave la decisione non e’ fatta segno di critica. La sua ratio si spiega alla luce della ritenuta natura esplorativa dell’acquisizione del fascicolo della fase prefallimentare, a giudizio dell’organo di merito in questa sede insindacabile in quanto adeguatamente e logicamente motivato, discendente dall’omessa specificazione della documentazione rilevante in causa, di cui, questa volta effettivamente e correttamente, era onerato il curatore che intendeva provare, mediante la sua acquisizione, il contestato vincolo sociale che aveva determinato l’estensione nei confronti della V. del fallimento gia’ dichiarato nei confronti della societa’ collettiva Cin Cin.. I motivi non colgono il senso di questa parte della decisione, assolutamente tranciante, e propongono per l’effetto questione fondata ma irrilevante. Per tale ragione sono inammissibili.

Il terzo motivo e’ infondato.

La societa’ Conad Primavera, creditore istante e percio’ litisconsorte necessario, nella fase d’appello rimase contumace. Il rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione non doveva percio’ esserle percio’ comunicato (cfr. Cass. n. 5338/1999); la relativa ordinanza non rientra infatti nel novero dei provvedimenti tassativamente indicati nell’art. 292 c.p.c., comma 1 che ne prescrive la notificazione personale al contumace. La mancata notizia di quel rinvio non determina percio’ violazione del principio del contraddittorio, di cui, come ha peraltro correttamente rilevato il giudice d’appello, avrebbe avuto ragione di dolersi la societa’ Conad personalmente, ma non certo il curatore fallimentare che, a tal riguardo, fece valere ed ha ora ribadito un interesse meramente generico ed astratto. Il quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili. Ripercorrono la vicenda fattuale, rileggendola alla luce delle risultanze probatorie che si assumono erroneamente valutate, sollecitandone il nuovo apprezzamento sulla base di un richiamo ad elementi probatori genericamente indicati. Non ne risulta, infatti, la riproduzione, quanto meno nelle parti che si affermano salienti e decisive. Il principio di autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione impone di riprodurre, o quanto meno di riferire con la necessaria specificita’, il testo degli atti o le parti delle prove orali asseritamente non vagliati in sede di merito, ovvero del cui apprezzamento si offrirebbe nella sentenza impugnata motivazione illogica. Questo onere non e’ stato assolto. I motivi espongono confusamente i fatti ed i dati che avvalorerebbero la sussistenza del vincolo sociale, ma ne omettono la fedele rappresentazione, si’ che e’ impossibile, sulla base del loro richiamo, condurre lo scrutinio sollecitato.

La riscontrata genericita’ delle censure ne determina la declaratoria d’inammissibilita’. L’ultimo motivo e’ privo di fondamento.

La Corte territoriale ha applicato il principio della soccombenza. La statuizione, assunta in applicazione dell’art. 91 c.p.c., non merita percio’ censura. E’ infatti sindacabile in sede di legittimita’ il solo caso di violazione di legge, in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella u della sussistenza di giusti motivi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimita’ (cfr. Cass. n. 11597/2002, 17953/2005).

Tutto cio’ premesso, il ricorso principale deve essere rigettato con condanna del ricorrente, attesa la prevalenza della sua soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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