Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7982 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20991/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GEMACO SAS DI G.M. E C., C.G.,

GA.CR., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 717/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 28/05/2015, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si verte in tema di impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irap ed Irpef dell’anno d’imposta 2006 emessi nei confronti di società e soci, annullati dal giudice d’appello per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, avendo i contribuenti lamentato che la contabilità “era stata controllata per undici mesi da due gruppi di verificatori, uno dell’Agenzia delle Entrate di Chiavari e uno dell’Ufficio di Genova”, e che, “senza alcun contraddittorio”, l’atto era stato “notificato prima dei sessanta giorni prescritti dalla L. n. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”, precisando che “per il 2006, anno riguardante la verifica, non era stato emesso alcun verbale per mancata emissione di scontrini”;

2. con un unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7” poichè: 1) in assenza di espressa comminatoria di nullità, questa non potrebbe essere pronunciata se non per concreta lesione del diritto di difesa del contribuente; 2) nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato emanato “previo esame della dichiarazione dei redditi.. e del quadro degli elementi contabili dello Studio di settore”, senza “alcun richiamo e riferimento a previa attività di verifica ed eventuale conseguente PVC, citandosi esclusivamente, pag. 3, processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, relativamente alla mancata emissione di scontrini e/ ricevute nelle date 23/08/2003, 27/01/2008 e 07/09/2008”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la censura è fondata, poichè la motivazione della sentenza impugnata – oltre ad essere alquanto generica – non risulta in linea con i principi elaborati in tema di contraddittorio endoprocedimentale dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 132/15);

4. in particolare, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche nei propri locali, Cass. Sez. U. n. 8184/13 ha chiarito che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – prescritto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, a garanzia del contraddittorio procedimentale – determina di per sè l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo che l’Ufficio dimostri (anche ove ciò non sia esplicitato nell’atto impositivo) che all’epoca della sua emissione ricorrevano specifiche ragioni di urgenza (cfr. Cass. n. 11944/12, S.U. n. 18184/13, n. 24316/14, n. 13297/16);

4.1. dette ragioni di urgenza non possono però identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (v. Cass. nn. 16707/15, 16602/15, 14803/15, 7315/14, 2592/14, 2279/14, 2281/14, 1869/14), sia perchè è onere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, sia perchè – diversamente – si avrebbe una sorta di convalida generalizzata di tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui è onere dell’Ufficio allegare e provare la sussistenza in concreto delle ragioni dell’urgenza, ed in particolare che “l’osservanza del termine dilatorio non sia dovuta a inerzia o negligenza ma ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine” (v. Cass. nn. 16746/16, 11993/15, 5149/15, 24316/14);

4.2. nel caso di specie, il giudice di rinvio dovrà innanzitutto chiarire se il contribuente sia stato in concreto sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche nei propri locali, tenendo conto che la garanzia in questione “si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione”, poichè l’art. 12, comma 7, cit. “non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6” (Cass. sez. 6-5, n. 1007/17; conf. Sez. 5, n. 15624/14);

5. in assenza di accessi, ispezioni o verifiche, il giudice di rinvio dovrà invece fare applicazione dei principi affermati da Cass. Sez. U. n. 24823/15, per cui: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione., l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi cd. non armonizzati, dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”;

5.1. secondo le stesse Sez. Unite, peraltro, “la limitazione della rilevanza della violazione dell’obbligo del contraddittorio all’ipotesi in cui la sua osservanza avrebbe potuto comportare un risultato diverso del procedimento impositivo” deve intendersi “nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali”;

5.2. nel caso di specie, essendo oggetto di accertamento anche tributi armonizzati (IVA), per essi il giudice di rinvio dovrà verificare se il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, mediante una contestazione “non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (conf. Cass. sez. 6-5, ord. n. 15744/16);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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