Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7982 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11422/2015 proposto da:

Impresa Edile A.V., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 49,

presso lo studio dell’avvocato Adriano Tortora, rappresentata e

difesa dall’avvocato Danilo Buongiorno, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Nada S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 14, presso lo

studio dell’avvocato Antonella Giglio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Nadia Bosetti, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.A., nella sua veste di titolare dell’omonima impresa edile, impugnava avanti al Tribunale di Milano il lodo pronunciato all’esito dell’arbitrato irrituale azionato in relazione ai contratti di appalto stipulati con la Nada s.r.l. il 27.5.2003 ed il 5.11.2003 aventi ad oggetto l’esecuzione di opere edili relative ad un fabbricato e chiedeva che ne fosse dichiarato l’annullamento per errore nella formazione del convincimento arbitrale, nonchè per l’omesso esame della domanda di simulazione concernente i corrispettivi.

Il rigetto delle domande, decretato dal Tribunale sulla considerazione che nella specie il denunciato errore non fosse sussistente e che le contestazioni in ordine alla simulazione costituissero argomento nuovo e dunque inammissibile, era fatto oggetto di gravame avanti alla Corte d’Appello che con la sentenza qui in epigrafe confermava l’impugnata decisione di primo grado rilevando che, poichè l’impugnante si era limitato a censurare l’operato del collegio arbitrale senza peraltro svolgere critiche puntuali alla decisione da esso presa, omettendo, in particolare di “considerare quanto affermato anche dal primo giudice e che cioè il lodo arbitrale irrituale non può essere impugnato per presunti errori di valutazione del materia probatorio compiuto dal Collegio arbitrale, vale a dire per errori di giudizio, ma solo per errore sostanziale, con esclusione dell’errore di diritto, che sia essenziale e facilmente riconoscibile”, il proposto motivo di appello “prima ancora che infondato, è inammissibile in quanto manca di una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata”.

Per la cassazione di detta sentenza il V. si affida a quattro mezzi declinati su più profili ed illustrati pure con memoria; ad essi resiste con controricorso la Nada. Requisitorie scritte del Pubblico Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1429 c.c. e “l’errore di diritto consistente nell’aver promosso istruttoria mediante CTU su quesito difforme rispetto a quello richiesto”. Poichè la decisione del collegio arbitrale per andare immune da vizi deve essere presa avendo a disposizione “i corretti elementi istruttori”, nella specie le esigenze istruttorie sottese alla vicenda in disamina “non venivano soddisfatte dal Consulente ing. D.”, non accertandosi infatti che le somme riportate in contratto “fossero solo una parte di quelle concordate fra le parti”, sicchè “nel momento in cui non aveva ritenuto che l’erronea istruttoria, posta in essere non conformemente alle richieste, aveva determinato un errore inficiante la formazione della conoscenza e della volontà degli arbitri” la Corte d’Appello aveva erroneamente applicato le norme di diritto pur da essa correttamente richiamate.

3. Il secondo motivo di ricorso fa leva “sulle erronee motivazioni” attraverso le quali la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo il lodo, “sull’omesso esame di un fatto decisivo” circa la natura simulata dei contratti in relazione all’ammontare dei corrispettivi ivi previsti e “sulla violazione dell’art. 2722 c.c.” relativamente alle prove testimoniali. Benchè l’impresa avesse “fin da principio affermato che gli importi reali concordati erano difformi rispetto a quelli messi per iscritto”, nella specie il giudice di prime cure, rigettando la prova per testi a tal fine capitolata dal deducente, “aveva omesso qualsivoglia valutazione in tal senso”, di modo che era dunque errata l’impugnata decisione d’appello che, pur dando atto del motivo, aveva tuttavia omesso “qualsivoglia motivazione circa l’eccezione ed il motivo formulato, limitandosi ad indicare genericamente i già visti motivi circa l’insindacabilità del lodo”.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta “l’omesso esame di un fatto decisivo” circa le dichiarazioni rese dal V. e “la nullità dell’appellata sentenza”. Benchè la questione afferente alla valutazione delle dichiarazioni del V. fosse stata “esplicitamente sollevata” nell’atto di gravame, tale questione era stata “completamente dimenticata dalla Corte d’Appello” che su di essa non aveva speso neppure una parola, sicchè per questo “la sentenza è da ritenersi illegittima ed andrà cassata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

5. Il quarto motivo recita, nell’ordine, “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. 3 con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)”, “assenza e/o contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza” rispetto alle censure nei confronti della sentenza di primo grado, “inesistenti motivazioni circa la ritenuta inammissibilità dell’appello” in quanto non vi sarebbe una critica specifica alla sentenza di primo grado, “assenza e/o contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza” rispetto alla giurisprudenza in materia. E’ invero destituita di “qualsivoglia logica”, con l’effetto che sul punto la motivazione è “solamente apparente”, l’affermazione a mezzo della quale la Corte d’Appello aveva ritenuto il gravame privo di specificità “dato che poche righe prima vengono evidenziati gli specifici motivi di impugnazione del lodo arbitrale e della sentenza del Tribunale di Milano, fra cui CTU con quesito incompleto, mancata analisi della questione della simulazione relativa dei contratti, errata percezione della realtà con riferimento alle parole del Sig. V.A.”.

6. Tutte le sopradette censure, pur ad onta della loro orchestrazione su più piani, si espongono ad un comune giudizio preclusivo in quanto nessuna di esse si allinea puntualmente al contenuto precettivo dell’impugnata decisione d’appello.

La Corte d’Appello, si ricorderà, ha respinto il gravame proposto avverso la sfavorevole decisione di primo grado con l’argomento che, dovendo l’appello essere specifico e dovendo, dunque, essere indirizzato a confutare l’affermazione operata dal primo giudice secondo cui nel caso di specie il lodo impugnato non era affetto da un errore di fatto in grado di giustificare l’accoglimento della proposta domanda di annullamento per errore essenziale e riconoscibile, il motivo d’appello dispiegato avanti a sè dal V. non era ammissibile in quanto mancante di “una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata”. Posto, cioè, che come detto il Tribunale, nel rigettare la domanda del V., intesa a censurare l’operato arbitrale in ragione dell’errore in cui gli arbitri erano incorsi nel conoscere la vicenda, si era detto convinto, uniformandosi sul punto al diritto vivente in materia e, segnatamente, al postulato che nell’arbitrato irrituale l’errore degli arbitri deducibile in sede impugnatoria è solo l’errore essenziale e riconoscibile alla stregua degli artt. 1429 e 1431 c.c., che nessun errore di tal fatta fosse riconoscibile nel caso al suo esame, allorchè la Corte d’Appello, investita del gravame avverso la prefata decisione, enuncia il proprio giudizio, sottolineando l’estraneità delle ragioni di gravame alle ragioni della decisione, intende esattamente rimarcare che le doglianze dell’impugnante non intercettano il nucleo portante del ragionamento decisorio sviluppato dal primo giudice in quanto non ne incrinano il fondamento logico e giuridico, mostrando che l’errore addebitato agli arbitri era un errore di fatto provvisto dei requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità atti a scalfire la validità del loro responso.

7. Così ragionando il giudice d’appello ha posto anche le premesse per escludere che il presente ricorso possa trovare l’auspicato seguito. Ed invero nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità, l’impugnata sentenza è venuta ad onerare il ricorrente che insti per la sua cassazione di un preciso compito argomentativo; nel senso che, onde correlare le ragioni del ricorso alle ragioni della decisione e non incorrere, in difetto, nell’analogo vizio già inficiante il giudizio d’appello, il V. si sarebbe dovuto dare cura di dimostrare l’erroneità dell’impugnato deliberato perchè, al contrario di quanto da esso divisato, le ragioni di impugnazione svolte davanti alla Corte d’Appello erano del tutto specifiche in quanto idonee a confutare l’assunto del primo giudice.

Ora eppur vero che nell’introdurre il quarto motivo di ricorso il V. lamenta che l’affermazione della Corte d’Appello sarebbe destituita di fondamento in quanto ne era stata sollecitata l’attenzione sull’incompletezza del quesito al CTU, sulla mancata analisi della simulazione e sull’errata percezione della realtà con riferimento alle dichiarazioni rese dal medesimo nel suo interpello. Ma nel far questo non si avvede, però, da un lato, che l’allegazione, al fine di poter essere scrutinata in questa sede, postula che sia previamente assolto un onere di autosufficienza, di guisa che il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre gli specifici motivi di gravame in extenso ovvero in modo tale da consentire attraverso la sola lettura del ricorso di poter verificare, nel senso dianzi precisato, la loro intrinseca vocazione demolitoria rispetto a quanto affermato dal primo giudice e non limitarsi ad accennarne, come qui, semplicemente, il contenuto; e dall’altro, che anche a voler condividere questo itinerario, in disparte perciò dalla vista preclusione, il rincrescimento espresso per mezzo del motivo non decampa dal quadro di una critica motivazionale, di una critica, cioè, che guarda alle ragioni degli arbitri e del Tribunale prima di tutto e che in questa prospettiva intenderebbe mettere sotto accusa principalmente il processo di formazione delle decisioni assunte da entrambi, enfatizzando perciò l’errore di giudizio e non l’errore di fatto in cui entrambi sarebbero caduti; ed in pari tempo oblitera la specificità delle ragioni della sentenza d’appello, reiterando in questa sede argomenti che non solo attengono alla fase propriamente meritale, e che già per questo si sottraggono al sindacato di legittimità, ma che non intercettano e non si confrontano con i dicta che vi sono enunciati.

8. Questa criticità è poi la cifra distintiva di ciò che affligge singolarmente ciascun motivo di impugnazione.

Così il primo motivo, laddove lamenta che il CTU sarebbe stato interpellato incongruamente, pone l’accento sul processo di formazione della decisione arbitrale ed evidenzia perciò un errore di giudizio che non è sindacabile in sede di impugnazione del lodo, e tanto meno lo è avanti a questa Corte. Del pari anche le doglianze esternate nel secondo motivo di ricorso, afferenti l’una all’omesso esame del punto relativo alla simulazione dei compensi e l’altra alla mancata valorizzazione del testimoniale, fulminato precocemente da inammissibilità, sollecitano l’attenzione su profili decisionali che sottopongono a censura il percorso argomentativo sviluppato dagli arbitri, riconosciuto legittimo dal primo giudice e giudicato insindacabile dal giudice d’appello, senza considerare i più rigidi vincoli che presiedono, poi, al giudizio di legittimità, in considerazione dei quali non costituisce, nella visione nomofilattica del parametro di riferimento, fatto rilevante a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mera obliterazione di elementi istruttori e non soddisfa il precetto dell’autosufficienza la violazione di legge in punto di prova testimoniale che non enumera le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto essere escussi. Stessa sorte accompagna il giudizio sulla doglianza incarnata con il terzo motivo di ricorso, che rimanda ad una valutazione di merito e soggiace, sotto il profilo della scrutinabilità in questa sede, alla preclusione risultante dal citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sulle doglianze racchiuse nel quarto motivo si è già detto e qui basta aggiungere che la sentenza impugnata è congruamente ed adeguatamente motivata e non è soggetta ai vizi denunciati, specie se, a tacitazione delle riserve in ordine alla sua logicità, si riflette che l’iter argomentativo che vi è sviluppato rende chiara ed immediata contezza dei motivi che hanno indotto la Corte d’Appello a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

9. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile

10. Le spese riflettono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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