Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7982 del 07/04/2011
Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22085-2005 proposto da:
T.G.C. (C.F. (OMISSIS)), L.
C. (C.F. (OMISSIS)), C.G.L. (C.F.
(OMISSIS)), M.M. (C.F. (OMISSIS)),
M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI BARNABA ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO
MASSIMO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO S.A.P.E.M. S.R.L., in persona del Curatore Dott. L.
M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso
l’avvocato POMPONIO AMEDEO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –
contro
EDILCRI 2000 S.R.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PIETRO RICCIO, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente, l’Avvocato AMEDEO POMPONIO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 23 giugno 2004, ha respinto il reclamo con cui i sigg. T.G.C., M.A., L.C., C.G.L. e M.M. avevano dedotto l’illegittimità dell’ordinanza del 28 maggio 2004 con cui il giudice delegato al fallimento S.AP.E.M. s.r.l. aveva autorizzato la vendita all’incanto della porzione adibita a parcheggio del fabbricato in (OMISSIS), perchè assunta in violazione di altro precedente provvedimento del 7 febbraio 2002, che aveva accolto il reclamo da essi proposto avverso analoga ordinanza, avente ad oggetto anche lo spazio in discussione.
Il rigetto è così motivato: visto il parere del legale del fallimento secondo cui non è estensibile ai contratti la clausola sottoscritta in un solo contratto di compravendita relativa alla cedibilità separata del bene adibito a posto auto rispetto all’unità abitativa alla quale è legata da vincolo pertinenza perchè non espressamente sottoscritta e separatamente approvata.
Avverso il provvedimento T.G.C., M. A., L.C., C.G.L. e M. M. hanno proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi, resistiti dal curatore fallimentare intimato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ pregiudiziale ad ogni altra la verifica circa l’ammissibilità del ricorso, prima ancora della sua procedibilità che il controricorrente ha contestato in ragione della tardività del suo deposito, avvenuto oltre il termine posto dall’art. 369 c.p.c., computato dal ricorrente tenendo conto della sospensione per il periodo feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all’art. 2 dell’Ordinamento Giudiziario.
La fattispecie in esame ha ad oggetto un provvedimento reso su reclamo avverso il decreto del giudice delegato emesso in materia di liquidazione dell’attivo fallimentare che, per giurisprudenza consolidata, equivale all’opposizione agli atti esecutivi (Cfr. Cass. n. 9570/2000 e sul suo solco n. 11100/2004). Quest’ultima ipotesi è inclusa tra quelle considerate dall’art. 3 della Legge citata. Dal momento che il decreto ora impugnato è stato depositato il giorno 23 giugno 2004, alla data della notifica del ricorso per cassazione, eseguita il 21 luglio del 2005, il termine annuale prescritto dall’art. 327 c.p.c., era ormai decorso. I ricorrenti, i quali hanno palesemente confidato sulla sospensione dei termini, sono dunque incorsi nella violazione della norma citata sì che il loro ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna a loro carico al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011