Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Società Ambientale Firenzuola s.r.l.;

– intimata –

nonchè

Società Toscana Inerti s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, al Viale Carso 77,

presso lo studio Pontecorvo, rapp.to e difeso dagli avv.ti PONTECORVO

Edoardo, Luciano Alberini e Carlo Poli;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 82/2006/13 depositata il 19/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rinvio alla

P.U.;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Società Ambientale Firenzuola s.r.l. e da Società Toscana Inerti s.r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Firenze n. 48/8/2005 che aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), relativo ad imposta di registro conseguente all’atto di compravendita del complesso denominato “Cava di Monte Beni”. La CTR escludeva l’attitudine potenziale del complesso immobiliare all’utilizzo per un’attività d’impresa per i rischi ambientali connessi, nonchè per lo stato di liquidazione.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso la Società Toscana Inerti s.r.l.

in liquidazione. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Società Toscana Inerti s.r.l. in liquidazione, ha depositato memoria; il P.G. ha concluso chiedendo il rinvio alla p.u..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 3, lett. b e D.P.R. n. 13 del 1986, art. 3 e art. 2555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’esistenza di ordinanze sindacali che temporaneamente impedivano la coltivazione della cava per ragioni contingenti non escluderebbe la configurabilità di una cessione di azienda.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente negato la qualificazione del contratto come cessione di azienda, senza considerare il corrispettivo pattuito a corpo e la comune intenzione delle parti resa palese anche dal comportamento successivo.

Le censure appaiono fondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 23857 del 19/11/2007; Sez. 5^, Sentenza n. 13580 del 11/06/2007; Sez. 2^, Sentenza n. 27286 del 09/12/2005) secondo cui, ai fini dell’applicabilità dell’imposta di registro, rileva la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti; ai fini del trasferimento dell’azienda, è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa; non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, nè la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all’esercizio dell’attività d’impresa, essendo sufficiente l’attitudine potenziale del complesso trasferito all’utilizzo per un’attività d’impresa.

Con quarto motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione. La CTR non avrebbe considerato le circostanze dedotte dall’Amministrazione, con l’atto di appello, relative alla ubicazione della sede legale nel medesimo luogo, lo sfruttamento della cava da parte della società acquirente, lo stato di liquidazione successivo alla compravendita.

La censura appare fondata. La CTR ha escluso la configurabilità di una cessione di azienda sulla base delle ordinanze sindacali ostative allo svolgimento dell’attività ed allo stato di liquidazione della Società Toscana Inerti, senza considerare che lo stato di liquidazione era sopravvenuto all’atto di vendita, e senza alcuna argomentazione in ordine alle ulteriori circostanze dedotte dall’Amministrazione con l’atto di appello; di talchè la pronuncia evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso.

Vanno pertanto disattese le osservazioni espresse dalla contro ricorrente con la propria memoria.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

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