Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7981
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20640/2015 proposto da:
FEAN IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LA ROTONDA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 575/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
RAGIONALE di NAPOLI del 2/12/2014, depositata il 22/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, in ordine al quale la C.T.R. ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo e congrua la ricostruzione del reddito sulla base degli studi di settore, all’esito del contraddittorio con la parte;
2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il motivo di ricorso – “violazione di legge e carena assoluta di motivazione ed art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” – è palesemente inammissibile in quanto cumulativo e del tutto generico; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non è acriticamente adesiva alla pronuncia di prime cure, cui anzi è conforme in ordine alle questioni di fatto valutate, con ulteriore ragione di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017