Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20640/2015 proposto da:

FEAN IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO LA ROTONDA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RAGIONALE di NAPOLI del 2/12/2014, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, in ordine al quale la C.T.R. ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo e congrua la ricostruzione del reddito sulla base degli studi di settore, all’esito del contraddittorio con la parte;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il motivo di ricorso – “violazione di legge e carena assoluta di motivazione ed art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” – è palesemente inammissibile in quanto cumulativo e del tutto generico; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non è acriticamente adesiva alla pronuncia di prime cure, cui anzi è conforme in ordine alle questioni di fatto valutate, con ulteriore ragione di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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